Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4415 del 23/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 23/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 23/02/2011), n.4415
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
VACANTALE S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore,
F.A., FR.An., F.M., F.
L. e F.F., elettivamente domiciliati in Roma, Via
Lungotevere dei Mellini n. 44, presso lo studio dell’avv. Salvatore
Mileto;
– controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio, sez. 6^, n. 24, depositata il 2.2.2009.
Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che società contribuente e i suoi soci proposero ricorsi avverso avviso di accertamento Irap, con corrispondente maggior imponibile Irpef da “reddito di partecipazione” a carico dei soci, ed Iva, per l’anno 1998;
– che, riuniti i ricorsi, l’adita commissione tributaria li respinse, con decisione, che, in esito all’appello dei contribuenti, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, che dispose l’integrale annullamento dell’atto impugnato;
– che, nel suo nucleo essenziale, la decisione di appello risulta così motivata: “Dalla copiosa documentazione in atti, salta evidente che l’avviso di accertamento si fonda esclusivamente sull’erroneo assunto che la società abbia svolto attività d’impresa.
Dal p.v.c. cui rinvia la motivazione dell’avviso di accertamento, non afferma mai che la società Vacantale abbia svolto attività d’impresa ma solamente che abbia, percepito utili extra bilancio e quindi trattandosi di società semplice, un reddito di capitale, come tale non è soggetto ne ad Iva nè ad Irap…”;
rilevato:
– che, avverso tale decisione di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo della controversia costituito dall’assunto mancato esercizio di attività d’impresa da parte della società contribuente;
– che i contribuenti hanno resistito con controricorso;
osservato:
– che il motivo di ricorso, corredato di momento di sintesi ex art. 366 bis c.p.c., è fondato;
– che invero, per il profilo considerato, la decisione dei giudici di appello è espressa in termini tautologici, senza supporto argomentativo idoneo all’identificazione ed al controllo della ratio decidendi, e senza alcuna analisi critica dei contrapposti elementi di valutazione offerti dall’Agenzia appellante (e, in questa sede, riprodotti nel rispetto del criterio dell’autosufficienza), sicchè appare effettivamente rivelare il denunciato vizio di motivazione (Cass. 1756/06, 890/06);
ritenuto:
– che il ricorso dell’Agenzia va, pertanto, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del Lazio.
P.Q.M.
la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011