Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4415 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 18/02/2021), n.4415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11068-2015 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE

ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrenti –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PASTEUR

49, presso lo studio dell’avvocato GIORGIA FALZONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO VOCE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 737/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/10/2014k R.G.N. 1123/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza in data 21 ottobre 2014, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento opposta per contributi non versati per l’anno (OMISSIS) alla gestione separata Inps e relative sanzioni civili;

2. la Corte d’appello ha ritenuto la pretesa contributiva dell’INPS prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il versamento del saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento, vale a dire il 20 giugno 2005, per cui l’atto interruttivo (nota INPS del 3 agosto 2010) anteriore alla notifica della cartella risultava intempestivo per essere ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale;

3. avverso tale pronuncia l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura;

4. R.A. ha resistito con controricorso;

5. Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

6. con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 ss., D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10, 13 e 18, D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 2, lett. f), e art. 36-ter, per avere la Corte di merito ritenuto la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, nonostante che le peculiarità che presiedono all’accertamento dell’obbligazione contributiva e al suo successivo adempimento impediscano che il diritto alla riscossione possa essere esercitato anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi;

7. il ricorso è infondato, essendosi chiarito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (così Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 17610 e 21472 del 2020 alla cui ampia motivazione si rinvia);

8. il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

9. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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