Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4414 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2022, (ud. 02/02/2022, dep. 10/02/2022), n.4414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11332/2018 R.G. proposto da:

Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco e legale rapp.nte,

rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Stefano Latella di

Roma, come da procura in atti, presso il quale è ivi el.dom.to in

Via Tortona 4;

– parte ricorrente –

contro

T.A., res.in Pozzuoli, rappresentato e difeso in giudizio

dall’avv. Massimo Calò di Napoli, come da procura in atti,

el.dom.to in Roma, L.go Tevere Flaminio presso lo studio dell’avv.

Giancarlo Nuné;

– parte controricorrente –

e nei confronti di:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello

Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12;

– parte controricorrente –

Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale Campania n.

8500/2017 del 13/10/2017;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 2.2.2022 dal

Presidente Giacomo Maria Stalla.

 

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. Il Comune di Pozzuoli propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato a T.A. per Ici 2008 su una quota di comproprietà immobiliare.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che l’avviso in questione si basava su un provvedimento di attribuzione di rendita catastale adottato successivamente al 2000 ed inefficace a fini impositivi, in quanto non notificato prima dell’avviso stesso (L. n. 342 del 2000, art. 74); la prova della sua tempestiva ed autonoma notificazione non era infatti stata fornita né dal Comune impositore, né dall’Amm.ne Finanziaria (costituitasi in appello).

Resistono con controricorso tanto il T. quanto l’Agenzia delle Entrate la quale contesta la propria legittimazione passiva, in quanto estranea all’imposizione locale.

Con ordinanza 26.4.2021, questa Corte disponeva la rimessione della causa sul ruolo “al fine di consentire al contribuente di fornire tale prova ed al Comune di Pozzuoli di confermare i menzionati pagamenti”, ciò con riguardo all’affermata definizione della lite con il Comune D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018.

Le parti hanno depositato memorie.

p. 2. Con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74; norma che doveva intendersi nel senso che, comunque, a far data dalla notificazione dell’avviso di liquidazione Ici, il contribuente era posto in grado di conoscere anche la rendita attribuita, così da poterla impugnare anche nei confronti dell’agenzia delle entrate, cosa che nella specie era infatti avvenuta.

Con il secondo motivo di ricorso il Comune lamenta violazione del giudicato esterno (sentenza della Commissione Tributaria Provinciale Napoli n. 682 del 9.12.2011) che aveva accertato la debenza dell’Ici, sia pure per altra annualità, sulla base della stessa rendita qui in considerazione.

Con il terzo motivo di ricorso, di natura subordinata, si lamenta il fatto che l’avviso opposto dovesse comunque trovare conferma quantomeno nell’importo risultante dalla rendita dichiarata, a mezzo Docfa, dallo stesso contribuente.

p. 3. Il giudizio deve essere dichiarato estinto per avvenuta definizione della lite D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018.

A seguito della suddetta ordinanza di rinvio a nuovo ruolo, il T. ha allegato sia la relativa domanda 31.5.2019 (specificamente riferita al presente contenzioso di legittimità, concernente avviso di accertamento n. (OMISSIS)) sia la prova del versamento su Mod.F24 delle otto rate a tal fine previste.

A fronte di ciò, il Comune di Pozzuoli si è limitato a del tutto genericamente osservare che la domanda di definizione in questione non risultava agli atti dell’Amm.ne comunale e che il T., per quanto sollecitato, aveva omesso di trasmettere una copia della stessa.

E’ però in atti non solo la domanda, ma anche la prova della sua regolare spedizione e ricezione a mezzo Pec 31.5.19 ore 13.00.43 all’indirizzo “(OMISSIS)”, con attestazione di avvenuta consegna nella casella di destinazione alle ore 13.00.45 del giorno stesso.

A fronte di ciò, l’istanza di definizione deve ritenersi regolarmente trasmessa ed anche perfezionata agli effetti estintivi del giudizio, non avendo il Comune notificato, nei termini di legge, alcun provvedimento di diniego.

Le spese vengono compensate, come per legge.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara estinto il processo;

– compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto, il 2 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

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