Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4413 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 21/02/2017, (ud. 20/09/2016, dep.21/02/2017),  n. 4413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26048/11) proposto da:

B.G., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

notarile dell’avv. Be.Al. (notaio in (OMISSIS)) rep. n.

(OMISSIS), dall’Avv.to Sergio Fertile del foro di Padova ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to Antonio Rizzo

in Roma, via Toscana n. 10;

– ricorrente –

contro

B.S., B.G. e BU.LU., rappresentati e

difesi dall’Avv.to Luigi Verzotto del foro di Padova e dall’Avv.to

Giuseppe Antonini del foro di Roma, in virtù di procura speciale

apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliati

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Michele Mercati n. 51;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1886

depositata il 5 ottobre 2010;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 20

settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l’Avv.to Antonio Rizzo (con delega dell’Avv. Sergio Fertile),

per parte ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 598 del 2000, passata in giudicato, il Tribunale di Padova – Sezione distaccata di Cittadella, adito da Lu. ed BU.El., comproprietarie del mappale n. (OMISSIS), nei confronti di B.G., proprietario del confinante mappale n. (OMISSIS), accertava l’esistenza di una servitù di passaggio a cavaliere tra i due fondi della larghezza complessiva di 5 metri, costituita con atto di compravendita del (OMISSIS) del notaio Br., escludendo il medesimo diritto sul mappale (OMISSIS) per la parte eccedente la striscia di 2,5 metri dal confine fra i fondi.

Con atto di citazione notificato il 26 ottobre 2002 BE.Si., anch’egli comproprietario del mappale (OMISSIS), evocava il B. affermando che questi aveva realizzato nel 1984 una recinzione del mappale (OMISSIS) che invadeva il sedime della servitù di transito sopra descritta, per cui chiedeva che fosse condannato ad arretrare la recinzione fino alla distanza di 2,5 metri dal confine catastale così da lasciare libera e sgombera l’area su cui insisteva la servitù di passaggio.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, il quale spiegava anche domanda riconvenzionale per accertare l’intervenuto acquisto per usucapione della porzione del mappale (OMISSIS) eccedente la fascia di 2,5 metri dal confine, che era – di fatto – assoggettata a servitù, esteso il contraddittorio agli altri comproprietari, BU.Lu. e BE.Gi., accoglieva la domanda attorea ed ordinava al convenuto di arretrare la recinzione fino alla distanza di 2,5 metri dal confine catastale.

In virtù di appello interposto dal B., la Corte di appello di Venezia, nella resistenza degli appellati, respingeva il gravame.

A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che nell’atto di acquisto dell’appellante, atto notaio Br. del (OMISSIS), risultava che Z.A. alienava al B. il mappale (OMISSIS), attuale mappale (OMISSIS), con la previsione che sarebbe stata costruita una strada di accesso dalla strada provinciale (OMISSIS) ai mappali (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e successivi frazionamenti; tale strada sarebbe stata larga 5 metri e posta a cavaliere del mappale (OMISSIS) e (OMISSIS).

Quanto alla individuazione del lotto (OMISSIS) rispetto al frazionamento del 1962, poichè quest’ultimo era risultato erroneo non poteva essere tenuto in considerazione, rilevando in ogni caso sulla questione della linea di confine il giudicato formatosi in forza della sentenza n. 598 del 2000.

Nè poteva trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della parte di mappale (OMISSIS) posta oltre la striscia di 2,5 metri, per avere su detto punto statuito il Tribunale di Padova con la citata sentenza.

Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione il B., sulla base di tre motivi, cui hanno resistito gli intimati con controricorso. In prossimità della pubblica udienza gli intimati hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disatteso il rilievo di inammissibilità argomentato dai controricorrenti ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., per avere la sentenza impugnata deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di legittimità, evidenziandosi la superfluità del riferimento al filtro di cui all’art. 360 bis c.p.c., alla luce dell’interpretazione della norma accolta dal Supremo consesso nomofilattico (SS.UU., n. 19051 del 2010), considerato che il ricorso è stato già oggetto di esame ai sensi del combinato disposto degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Ciò posto, con il primo motivo il ricorrente nel lamentare la violazione e la falsa applicazione delle norme regolatrici del diritto di servitù, di cui agli artt. 1027, 1028, 1029, 1058, 1064 e 1065 c.c., oltre a vizio di motivazione, censura la decisione impugnata quanto alla individuazione dei confini fra i lotti e la incidenza della servitù di transito sui rispettivi fondi, tenendo conto della volontà manifesta dalla venditrice, Z.A., con gli atti stipulati fra il (OMISSIS), con il B., ed il (OMISSIS), con i danti causa dei Be.. Si contesta, in sostanza, la individuazione del confine a partire dal quale misurare la larghezza pro parte della sede della servitù di passaggio.

La censura va disattesa.

La sentenza della corte distrettuale nello stabilire l’oggetto della servitù convenzionale, fondata sugli atti notarili di compravendita del (OMISSIS) e del (OMISSIS) (in cui si fa riferimento all’esistenza di una servitù reciproca di passaggio che costituirebbe, in alternativa alla proprietà comune, l’unico titolo in base al quale i frontisti avrebbero il diritto di passo, ove le porzioni di sedime stradale fossero rimaste nella disponibilità dei singoli proprietari), ha proceduto all’interpretazione dei titoli ed ha verificato che il diritto era stato costituito al fine di consentire ai mappali (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e successivi frazionamenti, l’accesso dalla strada provinciale (OMISSIS) attraverso la realizzazione di una strada larga 5 metri, precisando che la mezzeria della stessa doveva essere allocata sulla linea di confine (ossia “a cavaliere” dei mappali (OMISSIS) e (OMISSIS)), così come individuata dal c.t.u. nel pregresso giudizio e recepita nella sentenza del Tribunale di Padova – Sezione distaccata di Cittadella n. 598 del 2000. Ha, altresì, considerato che nel frazionamento del 5 maggio 1962 era erronea l’individuazione del lotto (OMISSIS), già mappale (OMISSIS), come verificato dal c.t.u., rilevando che in ogni caso sulla questione della linea di confine fra i fondi gravati dalla servitù faceva stato l’accertamento di cui alla sentenza del Tribunale di Padova – Sezione distaccata di Cittadella predetta, passata ormai in cosa giudicata.

All’evidenza trattasi di accertamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità, essendo congruamente e correttamente motivati. In sostanza la doglianza si risolve nella censura relativa all’interpretazione dei contratti, che è riservata all’indagine di fatto del giudice di merito ed è censurabile in cassazione per violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e seg., dovendo peraltro il ricorrente dimostrare la violazione del canone interpretativo con riferimento al testo della clausola contrattuale in relazione alla quale vi sarebbe stata la violazione. Nella specie, il ricorrente non ha denunciato i criteri ermeneutici di cui si è detto, nè ha trascritto i testi dei contratti costitutivi della servitù.

D’altra parte, trattandosi di servitù convenzionale, la determinazione dell’estensione è stata correttamente compiuta in base ai titoli, non potendo assumere alcun rilievo il possesso, che è criterio idoneo al fine di stabilire il contenuto soltanto delle servitù acquistate per usucapione e non pure per quelle convenzionali, dovendo al riguardo considerarsi che comunque nel dubbio circa l’estensione o le modalità di esercizio, la servitù acquistata in virtù di un titolo negoziale deve ritenersi costituita, ai sensi dell’art. 1065 c.c., in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente (v. Cass. 11 giugno 2010 n. 14088 e Cass. 12 gennaio 2015 n. 216).

Di conseguenza la circostanza dedotta dal B. – e sostenuta con il ricorso – secondo cui la strada sarebbe ora di 6 metri e 50 e non i pattuiti 5 metri, è irrilevante, giacchè è decisivo il fatto che, in base al titolo, la servitù era stata costituita per accedere dalla strada provinciale (OMISSIS) ai mappali (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e per avere la dimensione di 5 metri di larghezza. Del resto i bisogni del fondo dominante devono essere valutati con riguardo al momento in cui la servitù è stata costituita; bisogni nuovi, esigenze sopravvenute, che si manifestino nello svolgimento del rapporto possono venire in rilievo solo se costituiscano i presupposti per l’ampliamento della servitù e, quindi, per una nuova costituzione.

Infine, per completezza argomentativa, va osservato che costituisce domanda nuova la prospettazione del carattere “emulativo” della domanda proposta con l’atto di citazione del 28.10.2002, formulata per la prima volta con il ricorso (v. pag. 13 del ricorso), che come tale è inammissibile.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del principio del ne bis in idem, di cui all’art. 2909 c.c., nonchè del principio di indivisibilità della domanda, oltre a vizio di motivazione, per non avere la corte di merito ritenuto la domanda attorea e dei terzi chiamati coperta da giudicato rispetto all’actio negatoria servitutis proposta dalle Bu..

La censura è infondata.

L’oggetto della domanda di cui al giudizio introdotto con l’atto di citazione del 25.10.1993 era costituito da actio negatoria servitutis sul fondo individuato con il mappale (OMISSIS) e detta istanza era stata parzialmente accolta; di converso, oggetto del presente giudizio è un’actio confessoria servitutis sul terreno contraddistinto con il mappale (OMISSIS), già mappale (OMISSIS). Ne consegue che correttamente la corte distrettuale ha ritenuto non sussistere identità di petitum e di causa petendi.

D’altra parte la valutazione circa il contenuto sostanziale di una pronuncia si risolve in una interpretazione della stessa che spetta al giudice di merito, di talchè si sarebbe dovuta invocare la violazione dell’art. 1362 c.c., con tutte le implicazioni che tale profilo comporta, cosa questa che non è stata fatta nel caso che ne occupa (cfr. Cass. 19 aprile 2001 n. 5736). Nè è consentito in sede di legittimità, per suffragare le proprie tesi, rimandare a documenti in atti, in quanto è precluso l’esame della documentazione contenuta nel fascicolo.

Sulla estensione del giudicato relativo alla precedente pronuncia va, inoltre, ricordato che la natura autodeterminata del diritto oggetto di accertamento non sposta i termini dell’area del giudicato, perchè è diverso l’accertamento richiesto. L’argomentazione stringente e puntuale che sorregge il decisum, palesemente emergente dalla lettura della sentenza, esclude poi che ricorra un’ipotesi di motivazione meramente apparente o obiettivamente incomprensibile, come dedotto dal ricorrente, ponendo la questione della infrazionabilità della domanda giudiziale: una cosa è voler impedire il passaggio del vicino sul proprio fondo, assumendo che esso non è gravato da servitù; altra cosa è chiedere l’accertamento del proprio diritto di esercitare la servitù sulla porzione di fondo del vicino. Ed è ciò che si è verificato nei due giudizi di cui si discute.

Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente denuncia contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, in particolare la statuizione relativa alla domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione della striscia di terreno di circa 1,30 metri del tratto di strada di proprietà dei Be., avendo la corte distrettuale ritenuto la questione coperta dal giudicato, sebbene non formulata nel giudizio concluso con la sentenza n. 598 del 2000.

Anche quest’ultima doglianza è infondata, per avere la corte distrettuale correttamente ritenuto coperta da giudicato la questione dell’usucapione di parte del fondo dell’originario attore (mappate (OMISSIS)), ostandovi l’individuazione della linea di confine fra le proprietà finitime accertata nella pronuncia n. 598 del 2000 e non impugnata.

Conclusivamente il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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