Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4413 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 18/02/2021), n.4413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29406-2018 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMBO

RODRIGUEZ PEREIRA N. 129/C presso lo studio dell’avvocato

MASSIMILIANO CARBONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GAETANO

DISTASO, e TOMMASO PIO LAMONACA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1480/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/04/2018 R.G.N. 4920/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DONATELLA ROSSI, per delega verbale Avvocato TOMMASO

PIO LAMONACA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda proposta dall’attuale ricorrente, di nazionalità bosniaca, la quale aveva domandato la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo febbraio 1999 – dicembre 2010, in relazione alla attività di addetta alle pulizie presso il comando carabinieri della forza nazionale Nato in (OMISSIS).

La Corte territoriale ha richiamato Cass. 26 maggio 2011, n. 11581 ed ha rilevato che l’individuazione della legge sostanziale effettivamente applicabile al rapporto obbligatorio controverso, così come la valutazione in merito alla applicabilità del limite dell’ordine pubblico internazionale, presuppongono che il giudice sia munito di giurisdizione.

2. La T. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistito da controricorso del Ministero della Difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della Convenzione di Londra ratificata dall’Italia con L. 30 novembre 1995, n. 1335 ed in particolare dell’art. 9 n. 4, cui la (OMISSIS) ha aderito solo nel 2008, affermando altresì che il giudice avrebbe errato nel non considerare le doglianze di cui al ricorso introduttivo che avrebbero comportato la disapplicazione della Convenzione di Londra e di tutti i trattati internazionali per la loro manifesta contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale ed interno.

Sotto altro profilo la ricorrente ribadisce la contrarietà all’ordine pubblico della disciplina applicata e sostiene che non poteva essere esclusa la giurisdizione del giudice italiano, perchè la (OMISSIS) ha aderito alla Convenzione di Londra solo nel 2008 e perchè la legislazione italiana è più favorevole rispetto a quella dello Stato ospitante.

Il secondo motivo è rubricato come inerente ad insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. Nel corpo di esso si ribadisce l’eccezione di nullità dei contratti stipulati dalla ricorrente, per contrasto con i diritti fondamentali dell’Uomo e con le norme interne costituzionalmente orientate alla tutela dei lavoratori. Si afferma poi che la controversia non sarebbe arbitrabile e si rileva l’assenza di un giudizio arbitrale pendente. Infine, si richiama anche il criterio generale di radicamento della competenza del giudice italiano rappresentato dal dato oggettivo del domicilio o della residenza in Italia del convenuto, a prescindere dalla nazionalità.

1.1 Si dà preliminarmente atto che questa sezione semplice è legittimata alla piena decisione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1 sulle questioni di giurisdizione in materia di pubblico impiego, in forza di decreto di assegnazione del Primo Presidente in data 10-14 settembre 2018.

1.2 Ciò posto, questa Corte ha già ritenuto, decidendo a Sezioni Unite un ricorso identico all’attuale, che “in tema di lavoro prestato in favore degli organi militari e degli uffici civili dei Paesi aderenti alla NATO, l’art. 9 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 (cd. SOFA della NATO), resa esecutiva in Italia con la L. n. 1355 del 1955, prevede che le condizioni di impiego e di lavoro delle persone assunte per i bisogni locali di manodopera – in particolare per quanto riguarda il salario, gli accessori e le condizioni di protezione dei lavoratori – al fine del soddisfacimento di esigenze materiali (cosiddetto personale a statuto locale), sono regolate conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione della (OMISSIS), quale Stato di soggiorno, la domanda proposta da una cittadina (OMISSIS) residente in quel Paese, relativa all’attività lavorativa prestata per il soddisfacimento delle esigenze del contingente italiano della forza multinazionale di stabilizzazione della Nato, ivi dislocata, avendo la (OMISSIS) Herzegovina ratificato in data 1 febbraio 2008 la Convenzione tra gli Stati parte del trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze, con protocollo addizionale, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995, con cui gli stessi si sono impegnati ad applicare la SOFA della NATO.” (Cass. 22 marzo 2019, n. 8228).

L’adesione del collegio a tale indirizzo comporta il rigetto del primo motivo, con la conferma della giurisdizione della (OMISSIS) sulle domande proposte da T.M., attenendo al merito ogni questione circa la fondatezza delle stesse.

Si palesano invece inammissibili per difetto di specificità le residue censure formulate col primo motivo ed inammissibili le denunce di vizi di motivazione della sentenza impugnata, di cui al secondo motivo, concretandosi tutte in violazioni di legge.

2. Con il terzo motivo si afferma la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 1-bis t.u. spese di giustizia, per avere la Corte territoriale attestato la sussistenza delle ragioni idonee a giustificare il raddoppio della contribuzione unificata, nonostante la ricorrente fosse esonerata per ragioni di reddito dal versamento di tale contribuzione.

Al di là di ogni altra questione, la Corte territoriale ha dato atto della sussistenza delle ragioni “oggettive” del raddoppio della contribuzione, così decidendo in conformità a quanto poi ritenuto da Cass. S.U. 20 febbraio 2020, n. 4315, secondo cui “la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c. d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater”, mentre il secondo “di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria” ed a cui pertanto è estranea la verifica demandata dalla legge al giudice della causa di riferimento.

La censura non coglie tale ratio decidendi, ovverosia il fatto che la Corte territoriale, facendo riferimento alle condizioni “oggettive” ha inteso evidentemente dare atto della ricorrenza dei soli presupposti processuali del raddoppio. Il motivo dunque, insistendo su questioni afferenti alle condizioni “soggettive” della ricorrente, è inconferente e come tale inammissibile.

3. Il ricorso va quindi complessivamente disatteso, con regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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