Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4412 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Cassa Rurale ed Artigiana di Credito Cooperativo di Fiseiano, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via Sicilia 66; presso gli avv.ti prof. FANTOZZI

Augusto e Roberto Tieghi e Francesco Giuliani, che la rappresentano e

difendono, giusta delega in calce all’atto di costituzione;

– intimata costituita –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli – Sez. staccata di Salerno), Sez. 2^, n. 201/2/04

del 12 febbraio 2004, depositata il 25 novembre 2004, notificata il 9

dicembre 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Esposito per delega per la Società controricorrente;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso che concerne una controversia relativa alla richiesta di rimborso dei crediti d’imposta derivanti dalla applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 4, sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti dall’Istituto contribuente;

Vista l’istanza depositata dall’Istituto di Credito, con la quale si chiede che la causa sia rimessa alla pubblica udienza per l’esistenza di un contrasto di giurisprudenza;

Visto che il ricorso si basa su un unico motivo con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 4, e vizio di motivazione;

Ritenendosi erronea la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che le ritenute di cui è causa erano state eseguite a titolo di acconto e non di imposta, in quanto l’Istituto contribuente non poteva considerarsi soggetto esente dall’Irpeg agli effetti previsti dalla norma richiamata; Considerato che analoga controversia tra le stesse parti è stata decisa da questa Corte con sentenza n. 23858 del 2007 a favore dell’Amministrazione affermando il principio secondo cui in tema di imposta sui redditi, tra i soggetti esenti dall’Irpeg – nei cui confronti (come dei soggetti esclusi dalla medesima imposta), in base del al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 4, periodo 3, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari, nonchè sui conti correnti, è effettuata a titolo di imposta – vanno comprese anche le società cooperative e i loro consorzi, quando le stesse o i loro consorzi destinino i redditi a riserve indivisibili e, nel contempo, escludano la possibilità di distribuirli tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento; Ritenuto che non sussiste un contrasto tra la sentenza n. 23858/07 e la sentenza n. 13572/07 (peraltro entrambi redatte dal medesimo relatore), in quanto quest’ultima concerne una cooperativa di garanzia, società la cui attività, secondo l’indirizzo della Corte (V. ex multis Cass. n. 15831 del 2004), anche se non qualificabile come commerciale è comunque soggetta ad IRPEG a norma del D.P.R. n. 598 del 1973, art. 2, comma 1, lett. a) e b), cui corrisponde nella disciplina successiva, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. a) e b);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto, e la sentenza impugnata debba essere cassata e che la causa, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, possa essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente attesa la natura di imposta e non di acconto della ritenuta IRPEG operata dal sostituto d’imposta sulle somme, chieste a rimborso, corrisposte a tale ente a titolo di interessi, considerato che la percipiente, negli anni in questione, è risultata comunque esente dal pagamento dell’imposta sul reddito perchè fruente del regime previsto dalla L. n. 904 del 1977, art. 12;

Ritenuto che la formazione del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario dell’Istituto contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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