Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4412 del 23/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4412 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA
sul ricorso 11712-2013 proposto da:
CASILLO LEGNAMI DI CASILLO EMILIO & MODESTO SNC in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 6, presso
lo studio dell’avvocato ULPIANO MORCA\7ALLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORESTE
MORCAVALLO giusta delega a margine;
– ricorrente contro
COMUNE DI TERZIGNO;
– intimato avverso la sentenza n. 325/2012 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 23/02/2018

di NAPOLI, depositata il 23/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURO VITIELLO che ha concluso per

udito per il ricorrente l’Avvocato MORCAVALLO ORESTE
che si riporta agli atti e deposita n. 2 cartoline
A/R.

l’accoglimento del ricorso;

Fatti rilevanti e ragioni della decisione.
§ 1. La Casillo Legnami snc propone tre motivi di ricorso per la cassazione della
sentenza n.325/32/12 del 23 novembre 2012 con la quale la commissione tributaria
regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittime le
cartelle di pagamento notificatele dal Comune di Terzigno per Tarsu 2007/2008; ciò
con riguardo ai locali nei quali essa ricorrente svolgeva attività industriale nel settore
della lavorazione dei legnami.

questione, la Tarsu fosse dovuta, atteso che: – la società non aveva dimostrato di
provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti speciali di origine industriale
(tale dimostrazione non poteva desumersi dalle fatture prodotte in giudizio, attestanti
unicamente la vendita di segatura e di scarti della lavorazione del legno, non anche lo
smaltimento dei rifiuti a mezzo terzi); – l’esenzione dall’imposizione per il 50%, così
come previsto dal regolamento comunale in materia, non poteva trovare
riconoscimento, per non avere la società dimostrato in giudizio di aver presentato la
prescritta istanza documentata di detassazione; – la dedotta sentenza della CTR
Campania n.172/46/08 del 28 ottobre 2008, favorevole alla società e passata in
giudicato, non rilevava ai fini di causa, perché concernente annualità diverse e,
inoltre, perché non relativa alle prove necessarie ai fini della richiesta esenzione; – le
cartelle di pagamento in questione erano state regolarmente precedute da avviso di
accertamento ormai definitivo, perché regolarmente notificato e non impugnato.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal Comune di
Terzigno.
Il ricorso è stato assegnato all’odierna udienza pubblica in esito a rimessione 7
ottobre 2015 dalla sesta sezione civile.
La società ricorrente ha depositato memoria.

§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso la società lamenta – ex art.360, 1^co.n.3) cpc violazione o falsa applicazione della normativa Tarsu di riferimento (artt.19, 3^ co.,
d.lgs. 546/92; art.1, co.161-163, 1.296/06; art.72, 1^ co., d.lgs.507/93; art.7, 3^
co., 1.212/00). Per non avere il giudice di merito rilevato la nullità delle cartelle
perché recanti la sola indicazione delle superfici sottoposte a tassazione, senza
riferimento ai criteri di individuazione di tali superfici; né tale nullità poteva ritenersi
esclusa dalla pregressa notificazione di avviso di accertamento, posto che
quest’ultimo concerneva un’annualità (1997) di molto antecedente a quelle dedotte
nel presente giudizio.

§ 2.2 Il motivo è infondato.

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Ric.n.11712/13 rg. – Ud.del 7 febbraio 2018

s.Est.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che, per gli anni in

In primo luogo, esso si basa sull’assunto del difetto di motivazione delle cartelle di
pagamento opposte; motivazione asseritamente non evincibile, in contrasto con
quanto erroneamente affermato dal giudice di appello, dall’avviso di accertamento
notificato e divenuto definitivo con riguardo ad una pregressa e risalente annualità.
Ebbene, in tale motivo non si specifica se, quando ed in quali esatti termini tale
questione sia stata introdotta, prima d’ora, in giudizio. Dalla ricostruzione dei fatti di
causa e, in particolare, del ricorso introduttivo, si desume anzi che l’invalidità delle

tanto dalla carenza di motivazione, quanto dalla mancata prodromica notificazione di
avvisi di accertamento (che tenessero luogo di quello concernente l’annualità 1997).
Il che depone per la inammissibile novità della questione stessa, essendo il giudizio
tributario – di natura impugnatoria – oggettivamente delimitato dai motivi di
opposizione all’atto impositivo, così come inizialmente introdotti.
In secondo luogo – ed in ogni caso – la doglianza non si fa carico del fatto che tali
cartelle, in assenza di variazioni soggettive ed oggettive, così come di provvedimenti
reiettivi di istanze di esenzione o minor debenza da parte del contribuente, potevano
legittimamente limitarsi (anche per quanto concerne il coefficiente necessario e
sufficiente di motivazione) a riprodurre gli estremi fondamentali di liquidazione
desumibili dalle iscrizioni a ruolo dell’imposta relativa alle annualità precedenti. Ciò in
applicazione del principio secondo cui “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani (TARSU), l’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, attribuisce ai
Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere
direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla
base dei ruoli dell’anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti
e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa
denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la
preventiva notifica di un atto di accertamento”

(Cass. 22248/15; così

Cass.19120/16).

§ 3.1 Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta – ex art.360, 1^co.n.3) cpc
– violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 codice civile e 62, 3^ co.,
d.lgs.507/93. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che la
citata sentenza CTR n. 172/46/08, passata in giudicato, aveva accertato che essa
ricorrente svolgeva attività industriale su parte consistente della superficie
produttiva, e che tale superficie non era computabile ai fini Tarsu perché generatrice
di rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, e destinati allo smaltimento in via
autonoma (elementi accertati con riferimento all’anno 2003, ma caratterizzati da

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Ric.n.11712/13 rg. – Ud.del 7 febbraio 2018

Il C

cartelle (e relative iscrizioni a ruolo) era stata dedotta sulla base di motivi diversi

stabilità nel tempo e, pertanto, riferibili anche alle annualità dedotte nel presente
giudizio).
Con il terzo motivo di ricorso la società lamenta – ex art.360, 1Aco.nn.3) e 5) cpc violazione dell’articolo 62, co.3^, d.lgs.507/93, ed omessa considerazione di
risultanze istruttorie decisive. Per avere la commissione tributaria regionale, da un
lato, subordinato l’esclusione della Tarsu sulla superficie industriale in oggetto a
requisiti (smaltimento in proprio e presentazione di istanza annuale di detassazione)

detassazione del tutto differenti dall’esclusione della superficie di produzione di rifiuti
industriali, così come dedotta nel presente giudizio). In ogni caso, la commissione
tributaria regionale aveva tralasciato di considerare i formulari, con descrizione del
rifiuto, riportati sulle facciate retrostanti delle fatture prodotte in giudizio; di per sè
attestanti il fatto che la segatura e gli scarti legnosi di lavorazione erano stati fatti
oggetto non già di compravendita, bensì di vero e proprio conferimento a terzi, quali
rifiuti speciali destinati allo smaltimento.
§ 3.2 Questi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la stretta
connessione delle questioni ad essi sottese, sono fondati nei termini che seguono.
Deve farsi qui applicazione del principio secondo cui (Cass.ord.17293/17, con
ulteriori richiami):

“In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani

(TARSU), ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, applicabile “ratione
temporis”, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella
parte di essa ove si formano, di regola, rifiuti speciali, per tali dovendosi intendere,
ex art. 2 del d.P.R. n. 915 del 1982, fra l’altro, quelli “derivanti da
lavorazioni industriali”; su tale disciplina, infatti, non ha inciso l’art. 39 della I. n. 146
del 1994, il quale, nell’abrogare l’art. 60 del d.lgs. n. 507 del 1993 (dettato in tema
di equiparazione dei rifiuti e che, peraltro, si riferiva soltanto a quelli artigianali,
commerciali e di servizi), non ha assimilato “ope legis” tutti i rifiuti (esclusi quelli
speciali, tossici e nocivi) a quelli urbani, limitandosi ad escludere la necessità di un
provvedimento comunale di assimilazione per quei rifiuti già contemplati dalla norma
abrogata; ne deriva che i luoghi specifici di lavorazione industriale, cioè le zone dello
stabilimento sulle quali insiste il vero e proprio opificio industriale, vanno considerate
estranee alla superficie da computare per il calcolo della predetta tassa”.
Sulla base di tale principio, il problema di causa verteva proprio sull’accertamento
della natura ‘industriale’ dell’attività svolta dalla società contribuente nei locali
tassati, e della natura ‘speciale’ (non assimilabile) dei rifiuti prodotti nella superficie
corrispondente ai locali medesimi.

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non previsti dalla norma citata (ma soltanto dal regolamento comunale per ipotesi di

Senonchè, questi elementi fattuali trovavano accertamento ormai inoppugnabile
tra le stesse parti nella menzionata sentenza CTR Campania n. 172/46/08 – in
giudicato – secondo la quale: – l’attività svolta dalla Casillo Legnami aveva appunto
natura industriale; – i rifiuti legnosi prodotti avevano, conseguentemente, carattere
speciale non assimilabile; – la superficie dei locali destinati alla lavorazione industriale
del legno andava pertanto esclusa dal conteggio ai fini Tarsu.
Il giudicato così formatosi non poteva porsi nel nulla, a differenza di quanto

Vale richiamare l’indirizzo di legittimità secondo cui (tra le altre, Cass.13498/15):
“In tema di contenzioso tributario, l’efficacia del giudicato, riguardante anche i
rapporti di durata, non trova ostacolo nell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto
l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato
periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica
soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili
da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non
anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una
pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari
all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere
tendenzialmente permanente”.

Nel caso di specie, l’accertamento dedotto nel

giudicato concerneva, appunto, elementi di imposizione (o meglio, di nonimposizione) suscettibili di tendenziale stabilità nel tempo, in quanto concernenti la
tipologia dell’attività svolta dalla società contribuente (lavorazione industriale di
legnami) e la natura dei rifiuti da essa prodotti nei locali in questione (rifiuti speciali,
non assimilabili agli urbani, derivanti dalla suddetta lavorazione industriale). Va
d’altra parte considerato che la costanza nel tempo dei presupposti impositivi non è
stata specificamente contestata nei gradi di merito dal Comune il quale, anzi, ha
mostrato di voler basare anche le cartelle qui in esame sugli stessi elementi del
rapporto tributario già fissati con l’accertamento del 1997 (lo stesso che venne posto
a base dell’annualità 2003, sulla quale si è formato il giudicato in esame). Da ciò
deriva la suscettibilità del giudicato in questione ad esplicare effetto preclusivo anche
sulle annualità successive, quali quelle dedotte nel presente giudizio.
Tutto ciò considerato, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla
commissione tributaria regionale Campania in diversa composizione la quale, in
applicazione del su riportato principio di diritto (Cass. ord.17293/17), dovrà
riconsiderare il quantum dovuto dalla società contribuente in rapporto alla superficie
dei locali aventi destinazione diversa da quella industriale, produttiva di rifiuti spe iali

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Ric.n.11712/13 rg. – Ud.del 7 febbraio 2018

ritenuto dal giudice di merito, perché concernente una diversa annualità d’imposta.

destinati allo smaltimento in proprio (art.62 d.lgs.507/93); con ogni conseguente
pronuncia.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento di
legittimità.

Pq m

accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, respinto il primo;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per

le spese, alla commissione tributaria regionale della Campania in diversa
composizione.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 7
febbraio 2018.
Il Cons.
Giacomo

DEPOSATO IN CANCELLERIA

La Corte

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