Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4412 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 23/02/2011), n.4412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.G.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Vigna di

Morena n. 69/A, presso la Dott.ssa Anna Maria Rossi, rappresentato e

difeso dall’avv. AMATO Felice;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

D.G.G., come sopra elettivamente domiciliata e

rappresentata;

– ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, come

sopra elettivamente domiciliata e rappresentata;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 5^, n. 303, depositata il 15.10.2007.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che il contribuente propose ricorso, deducendone l’illegittimità, avverso l’avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a recuperare credito d’imposta ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione, per assenza del requisito dell’agevolazione costituito dall’assunzione di dipendente di età superiore a 25 anni;

– che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione, confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;

– che, in particolare, i giudici di appello affermarono che il requisito dell’agevolazione era osservato anche dal compimento del venticinquesimo anno d’età da parte del dipendente successivamente all’assunzione e prima del godimento del beneficio fiscale;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso in cassazione, in unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 5, lett. a), e censurando la decisione impugnata per non aver considerato che la disposizione evocata impone quale requisito per il godimento dell’agevolazione che il lavoratore abbia già raggiunto l’età di venticinque anni al momento dell’assunzione;

– che il contribuente ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale;

osservato:

– che i due ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c.;

considerato:

– che il ricorso principale dell’Agenzia è manifestamente fondato;

– che deve, invero, rilevarsi che la L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 5, recita: “il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che: a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni……” e che la formulazione della norma non pone alcun problema d’interpretazione, univocamente evidenziando che requisito per il godimento dell’agevolazione è che il neoassunto abbia compiuto il venticinquesimo anno di età al momento dell’assunzione; ciò tanto più in considerazione del fatto che, in tema di agevolazioni fiscali, non è consentita interpretazione estensiva;

– che il ricorso incidentale proposto dal contribuente – parte pienamente vittoriosa nel giudizio di appello – va dichiarato inammissibile, giacchè, secondo il consolidato orientamento di questa corte il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza (non ricorrendo altrimenti l’interesse processuale a proporre ricorso per cassazione), cosicchè è inammissibile il ricorso incidentale, con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di merito perchè non esaminate o ritenute assorbite, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (v. Cass. 19366/07, 17.201/04, 12.680/03, 3341/01, 3908/00);

ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia va, pertanto, accolto e quello incidentale del contribuente va dichiarato inammissibile, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Campania.

P.Q.M.

la Corte: riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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