Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4412 del 21/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 21/02/2017, (ud. 27/01/2017, dep.21/02/2017),  n. 4412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., in persona del liquidatore l.r.p.t., rappr. e dif.

dall’avv. Paolo Felice Censoni, elett. dom. in Roma, presso lo

studio dell’avv. Arianna Belloni, alla via Cassia n. 240, come da

procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, in persona del curatore

fall. p.t., rappr. e dif. dall’avv. Antonio Rossi, elett. dom. in

Roma, presso lo studio dell’avv. Pietro Sciubba, alla via Cardinal

de Luca n. 22, come da procura in calce all’atto;

per la cassazione della sentenza App. Bologna 3.4.2014 n. 965/14 in

R.G. n. 2591/13;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 27 gennaio 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

uditi l’avvocato M. Farini per il ricorrente e l’avvocato A. Rossi

per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto

del ricorso.

Fatto

Il PROCESSO

(OMISSIS) s.p.a. impugna la sentenza App. Bologna 3.4.2014, n. 965/14 in R.G. 2591/13, che respinse il proprio reclamo interposto L. Fall., ex art. 18 avverso la sentenza Trib. Bologna 25.10.2013 n. 213/13 dichiarativa del fallimento, già promosso ai sensi della L. Fall., art. 7 con ricorso del Pubblico Ministero, in ciò ribadendo la competenza per territorio del predetto tribunale, oltre allo stato d’insolvenza.

In premessa rilevò la corte d’appello l’infondatezza dei motivi di reclamo, in quanto: a) circa il trasferimento di sede, da Bologna a Roma effettuato con Delib. 20 maggio 2011, iscritta il 6.6.2011, tale circostanza ebbe a realizzarsi oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento ma dopo il deposito, del 13.4.2011, del ricorso ex art. 2409 c.c. inoltrato dal collegio sindacale, dunque in epoca sospetta, e ciò a prescindere dalla mancata notifica del ricorso alla società, che peraltro ne era a conoscenza e tenuto conto della prossimità del conferimento del patrimonio in un trust liquidatorio, costituito il 24.2.2012, con cui la società si spogliò di ogni attivo; b) in ogni caso, detto trasferimento era fittizio, così vincendosi la presunzione mera di coincidenza tra sede effettiva e sede legale, poichè alla nuova sede corrispondeva un sottoscala, senza nessuna traccia della società, come accertato dalle indagini delegate alla G.d.F. e confermato dall’ispettore giudiziale nominato ex art. 2409 c.c., nonchè dalla irreperibilità in sede di notifica della domanda di fallimento, irrilevante apparendo una anteriore bozza di contratto di locazione, relativo a periodo ancora anteriore, quando la società aveva sede in (OMISSIS); c) anche l’insolvenza appariva certa, per come misurata all’epoca per circa 240 mila Euro, non essendo invocabile il diverso criterio patrimoniale invocato per le società in liquidazione, posto che (OMISSIS) aveva deliberato scioglimento anticipato e messa in liquidazione, nel corso del procedimento ex art. 2409 c.c., ma al contempo istituito un trust liquidatorio, senza però cancellarsi dal registro delle imprese, nè approvare un finale bilancio di liquidazione ed inoltre mantenendo un cospicuo debito bancario (pari ad oltre 4,368 milioni di Euro), poi insinuato al passivo, mentre neanche all’epoca di decisione del giudice del reclamo una qualche tutela dei creditori era scaturita dal citato trust.

Il ricorso è affidato a due motivi, ad esso resistendo il fallimento con controricorso.

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce violazione di legge ai sensi della L. Fall., art. 9, essendo mancato l’accertamento in concreto del luogo in cui, al momento della istanza di fallimento, si trovasse il principale centro degli interessi di (OMISSIS) e dunque la sua sede effettiva, anche alla luce dell’invocata fittizietà – prospettata dalla stesa debitrice – del primo trasferimento, da (OMISSIS).

Con il secondo motivo, lamenta la ricorrente il vizio di motivazione, avendo erroneamente la sentenza negato che la società avesse superato la presunzione di coincidenza tra la precedente sede formale di (OMISSIS) e la sua effettività come sede rilevante per la dichiarazione di fallimento, a ciò indirizzandosi anche capitoli di prova orale e acquisizioni di atti del giudizio ex art. 2409 c.c. non ammessi.

Il Collegio autorizza la redazione di motivazione semplificata.

1. Il primo motivo è infondato. Quanto al solo profilo della violazione di legge, il giudice del merito ha correttamente fatto applicazione del principio, cui questo Collegio intende dare continuità, per cui “Ai fini della competenza del tribunale a dichiarare il fallimento, a norma della L. Fall., art. 9, comma 2, – in una fattispecie regolata dalla disciplina di cui al D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 -, opera la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale, in caso di trasferimento anteriore di oltre un anno rispetto al deposito delle istanze di fallimento, tutte le volte in cui esso possa dirsi sospetto ovvero anche preordinato, specie per la sua vicinanza alla manifestazione della crisi d’impresa, ad incidere proprio sulla competenza per territorio del tribunale fallimentare, essendo inidoneo a fondare lo spostamento di competenza se non seguito anche dal trasferimento del centro dell’attività amministrativa e direttiva dell’impresa e dalla prosecuzione della sua attività.” (Cass. 29418/2011), avendo motivatamente la corte esplicitato tutte le circostanze, le prove, nonchè il contesto, che l’hanno condotta a quell’apprezzamento di non significatività del mero recapito in Roma della sede sociale, ivi trasferita da (OMISSIS), ma senza rinvenimento in loco di elementi corrispondenti al centro d’interessi caratterizzante il requisito anche per la L. Fall., art. 9 (Cass. 3081/2011). Nè può dirsi violato l’esposto criterio addossando alle controparti istanti o comunque imponendo che sia oggetto dell’accertamento dell’Ufficio, come parrebbe prospettato dal ricorrente, un ulteriore onere probatorio, e cioè la dimostrazione che anche la sede legale dalla quale era avvenuto il trasferimento romano risultava fittizia sin dall’origine: vale piuttosto per essa, dimostrata la non realità del trasferimento altrove, la presunzione di corrispondenza tra sede legale e sede effettiva, che non può essere vinta dal medesimo debitore invocando una prova negativa, nè può essere posta a carico di chi ne chiede o dichiara il fallimento, mancando ogni contemporaneità nell’operatività di detta presunzione, che può essere superata in un caso e non nell’altro, ma seguendo il criterio per cui “La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento della società si radica, ai sensi della L. Fall., art. 9, presso la sede legale della società medesima, dovendosi presumere che essa sia anche la sede effettiva, salva prova contraria ad onere della parte che afferma la competenza di un diverso foro. Ai fini della prova contraria, non è sufficiente allegare che la sede effettiva della società fallenda si trovi nel luogo in cui è il centro direttivo del gruppo del quale la società medesima fa parte, atteso che il collegamento societario, se non mette capo a una direzione unitaria delle singole imprese, non sposta l’attività direttiva, amministrativa e organizzativa di ciascuna impresa partecipante.” (Cass. 12557/2012, Cass. s.u. 15872/2013, Cass. 23719/2014).

2. Il secondo motivo, ed il profilo di merito del primo motivo, sono inammissibili, involgendo essi una censura di fatto che, per un verso, non supera il limite di cui al vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 posto che, quanto alla rilevata presunzione di coincidenza tra ultima sede legale e sede effettiva (posta nella specie in (OMISSIS)), “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultane processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass. s.u. 8053/2014). Per altro verso, viene prospettata una generica critica avverso la mancata istruzione secondo le istanze della già reclamante società, senza dar conto del positivo procedimento di ricognizione di altre circostanze di fatto ritenute motivatamente, ed alternativamente, concludenti da parte della corte d’appello, il che rende il motivo parimenti inammissibile, essendo del tutto mancata la indicazione di una sicura “attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere”, esposte senza alcuna puntualità positiva e non avendo la società dimostrato “che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio” (Cass. 1754/2012).

Il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del procedimento, determinate secondo le regole della soccombenza e meglio liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in favore del controricorrente in Euro 8.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA