Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4411 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4411 Anno 2018
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: DI GERONIMO PAOLO

“‘LA A

ORDINANZA +

sul ricorso 3166-2013 proposto da:
KI0 COMMERCIALE SRL, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato MAURIZIO VILLANI
(avviso postale ex art. 135);
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2018

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

n.
LECCE,

controricorrente

10/2012
depositata

della
il

Data pubblicazione: 23/02/2018

09/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO
DI GERONIMO;
Il Cons. FASANO viene sostituita nel Collegio dal
Cons. DELLI PRISCOLI per incompatibilità;

persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
STEFANO VISONA’ che ha chiesto il rigetto del ricorso.

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in

Rilevato che:

1.1a KI0 Commerciale s.r.l. impugnava l’avviso di rettifica e
liquidazione con il quale veniva determinato il maggior valore del
compendio aziendale ceduto dalla C.I.DE.S. s.n.c.; sosteneva la
contribuente che la cessione dei beni, essendo avvenuta all’esito di
vendita all’asta, comportava l’impossibilità per l’Agenzia delle
Entrate di accertare un maggior valore rispetto a quello posto a base

2. la CTR della Puglia, sez.Lecce, confermava la sentenza di
primo grado, ritenendo che nel caso di specie non fosse applicabile
la preclusione di cui all’art.44 DPR 131/86, in quanto la vendita non
era avvenuta all’esito di una procedura di esecuzione forzata, nel
caso di specie, infatti, si era trattato di un’ordinaria vendita
finalizzata alla liquidazione della C.I.DE.S. s.n.c.;
3. avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la KI0
Commerciale s.r.l. formulando due motivi, cui resiste l’Agenzia delle
Entrate con controricorso.
4.

dall’esposizione dello svolgimento del processo e dalla

sentenza della CTR risulta che il giudizio di merito si è svolto anche
nei confronti della C.I.DE.S. s.n.c.;
5. in tema di contenzioso tributario, ove il giudizio di merito si
sia svolto e sia stato deciso nei confronti di una pluralità di parti,
l’atto di impugnazione deve essere notificato a tutte e, laddove ciò
non sia avvenuto in relazione ad alcuna di esse, vertendosi in tema
di litisconsorzio processuale, il giudice deve disporre l’integrazione
del contradditorio con ordinanza (Cass. n.11506 del 2012, Rv.
623232; Cass. n.14253 del 2016, Rv. 640560);
6. l’applicazione di tale principio al caso di specie, stante
l’omessa notifica del ricorso ad una delle parti in causa. determina la
necessità di disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio;

PQM

della vendita ex art.44 DPR 131/86;

La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti
della parte pretermessa, da eseguirsi, a cura del ricorrente,
mediante notifica del ricorso in cassazione e della presente
ordinanza, entro il perentorio termine di giorni sessanta, decorrenti
dalla relativa comunicazione o notifica.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, 23/1/2017

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