Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4411 del 21/02/2017
Cassazione civile, sez. I, 21/02/2017, (ud. 25/01/2017, dep.21/02/2017), n. 4411
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1837/2012 proposto da:
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Poli n.29,
presso l’avvocato Grande Corrado, che la rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Avellino, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, Via Mordini n.14, presso l’avvocato Petrillo
Giovanni, rappresentato e difeso dall’avvocato Saviano Maria, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2961/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 27/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/01/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE
AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per il rigetto.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 2961 del 27.9.2011, ha confermato la decisione con cui Tribunale di Napoli aveva condannato la Regione Campania a pagare al Comune di Avellino l’importo di Euro 711.112,09, oltre accessori, a titolo di rimborso delle somme dallo stesso anticipate per le retribuzioni mensili pagate al personale delle biblioteche rionali, trasferito presso il medesimo Comune, a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 47, e della L.R. Campania 20 agosto 1981, n. 57, art. 2. I giudici d’appello hanno ritenuto infondato l’assunto della Regione secondo cui il proprio impegno finanziario si era esaurito con l’inquadramento del personale nei ruoli del Comune di Avellino, evidenziando che, in base alle predette disposizioni, la provvista dei mezzi finanziari per far fronte agli oneri era posta a carico della Regione, che ne era consapevole, tanto da aver chiesto il rendiconto delle spese al Comune.
Per la cassazione della sentenza, la Regione Campania ricorre sulla basi di due motivi, resistiti dal Comune di Avellino con controricorso, successivamente illustrato da memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.
2. Il primo motivo, con cui la Regione deduce che nell’interpretazione del quadro normativo, la Corte territoriale è incorsa in violazione e falsa applicazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 47 e 123 e delle L.R. Campania 29 maggio 1980, n. 54, L.R. 20 agosto 1981, n. 57 e L.R. 28 dicembre 1985, n. 57, è inammissibile. La questione, come non ha mancato di far rilevare il controricorrente, è stata già stata decisa da questa Corte, con sentenza 15/12/2014 n 26281, che ha affermato il seguente principio: “In materia di trasferimento di personale dalle Regioni ai Comuni, le L.R. Campania 29 maggio 1980, n. 54, e L.R. Campania 20 agosto 1981, n. 57, nel delegare ai Comuni, in attuazione di quanto disposto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 47, comma 2, (a sua volta attuazione dell’art. 118 Cost.), le funzioni amministrative relative a musei e biblioteche comunali, hanno previsto che tali compiti siano esercitati sulla base delle indicazioni programmatiche stabilite dalla Regione, cui compete la relativa funzione legislativa ai sensi dell’art. 117 Cost., e il corrispondente onere economico, ivi compreso quello relativo al personale in servizio presso i centri lettura dopo il suo trasferimento dalla Regione ai Comuni”.
3. Tale statuizione, resa tra le stesse parti nel giudizio volto al rimborso delle somme anticipate per le retribuzioni mensili al personale delle biblioteche rionali relativamente al periodo 1983-1991, fa stato (cfr. Cass. Sez. U. 16/6/2006 n. 13916; 17/12/2007 n. 26482) nel presente giudizio in cui si chiede la ripetizione di quanto pagato, allo stesso titolo, nei successivi anni 1992-1996 (cfr. controricorso, pag. 4).
4. Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 345 c.p.c. è in conseguenza inammissibile, anche perchè deduce una violazione di legge su profili di diritto ed è generico.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in complessivi Euro 13.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 211 gennaio 2017