Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4411 del 21/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4411 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso 822-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA in persona del procuratore, nella qualità di procuratore
speciale della ENEL DISTRIBUZIONE SPA, nonché ENEL
SERVIZIO ELETTRICO SPA nella sua qualità di beneficiaria del
ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIROLANIO
DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato SZIINIIRE,
RICCARDO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GUERRA PIETRO, giusta procura a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 21/02/2013

- ricorrenti contro
MOSCATIELLO MASSIMO;

– intimato –

– Sezione Distaccata di AIROL_A, depositata il 25/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

Ric. 2012 n. 00822 sez. M3 – ud. 17-01-2013
-2-

avverso la sentenza n. 445/2011 del TRIBUNALE di BENEVENTO

822/20:12

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25/5/2010 il Tribunale di Benevento
respingeva il gravame interposto dalla società Enel
Distribuzione s.p.a. nei confronti della pronunzia G. di P.

Massimo Moscatiello di condanna al risarcimento del lamentato
danno consistente negli ingiusti oneri sopportati per il
pagamento dell’energia elettrica erogatagli tramite
bollettini postali, in conseguenza dell’inadempimento da
parte dell’Enel all’art. 6, coma 4, Delib. n. 200 del 1999
con cui l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
(A.E.E.G) ha imposto agli esercenti il servizio di
distribuzione e vendita dell’energia elettrica di «offrire
al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della
bolletta».
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società Enel Servizio Elettrico s.p.a., in proprio e quale
procuratrice speciale della società Enel Distribuzione
s.p.a., propone ora ricorso per cassazione, affidato ad 8
motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 0 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 L. n. 481 del 1995, in riferimento
all’art. 360, 1 0 co. n.

3, c.p.c.

3

Montesarchio di accoglimento della domanda proposta dal sig.

822/2012

Con il 2 ° motivo denunzia <> su
punto decisivo della controversia, in riferimento all’art.
360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Con il 3 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione

3, c.p.c.
Con il 4′, il 7 ° e 1’8 ° motivo denunzia insufficiente,
contraddittoria ed omessa motivazione su punti decisivi della
controversia, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 5,
c.p.c.
Con il 5 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione
degli artt. 100 c.p.c., 1223, 1175, 1375 c.c., 40, 41 c.p.,
in riferimento all’art. 360, l ° cc. n. 3, c.p.c.
Con il 6 ° motivo denunzia violazione degli artt. 1175,
1375, 1339, 1374 c.c., in riferimento all’art. 360, 1 ° cc. n.
3, c.p.c.; nonché contraddittoria ed insufficiente omessa
motivazione su punti decisivi della controversia, in
riferimento all’art. 360, l ° cc. n. 5, c.p.c.
I primi 4 motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in
quanto connessi, si appalesano fondati p.q.r. nei termini di
seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo in casi
analoghi di affermare, il potere normativo secondario ( o,
secondo una possibile qualificazione alternativa, di
emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi )

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dell’art. 1339 c.c., in riferimento all’art. 360, 1 ° co. n.

822/2012

dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi
dell’art. 2, comma 2 lett. h), si può concretare anche nella
previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del
regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art.

c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali
pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma
alla duplice condizione che queste ultime siano meramente
dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che
la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela
dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece,
esclusa -salvo che una previsione speciale di legge o di una
fonte comunitaria ad efficacia diretta- non la consenta – la
deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a
norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore.
Si è tuttavia escluso che la prescrizione di cui all’art.
6, comma 4, Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, abbia comportato
la modifica o l’integrazione del regolamento di servizio del
settore esistente all’epoca della sua adozione, e
conseguentemente l’integrazione dei contratti di utenza ai
sensi dell’art. 1339 c.c., sicché l’azione di responsabilità
per inadempimento contrattuale esercitata dalla originaria
parte attrice risulta priva di fondamento, in quanto basata
su clausola contrattuale invero non risulta inserita nel

5

2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339

822/2012

contratto di utenza, e pertanto insussistente (cfr., da
ultimo, Cass., 19/12/2011, n. 27500; Cass., 19/12/2011,
n.27474; Cass., 16/12/2011, n. 27106).
Orbene, il giudice dell’appello ha disatteso il suindicato

delibera di cui trattasi efficacia integrativa del contratto
di utenza, e conseguentemente ravvisando sussistente il
lamentato inadempimento.
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in
relazione, con assorbimento dei restanti motivi.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la
causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il
rigetto della domanda originaria del Moscatiello, la cui
infondatezza emerge invero anche in ordine al profilo
subordinato concernente il preteso inadempimento dell’obbligo
di informazione, giacché l’esclusione della integrazione del
contratto da parte della delibera in argomento in ragione
della relativa indeterminatezza depone conseguentemente per
la mancata insorgenza di un siffatto obbligo.
Le

spese

del

giudizio

di

merito

possono

essere

integralmente compensate tra le parti, essendo notorio che
nella giurisprudenza di merito la questione di diritto
dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata
decisa in modi opposti.

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principio, a tale stregua erroneamente attribuendo alla

822/2012

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. i primi 4 motivi di ricorso,

accoglie l’appello e rigetta la domanda originaria del
Moscatiello. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna
il Moscatiello al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, che liquida in complessivi euro 600,00 di cui
euro 400,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge.

Roma, 17/1/2013

Il Consigliere est.

11 Presidente

assorbiti gli altri, e, decidendo la causa nel merito,

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