Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4410 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4410 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA

sul ricorso 17183-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI
CLEMENTINA, MAURO RICCI, CAPANNOLO EMANUELA giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

LIBRICI GAETANO,

in persona della procuratrice

speciale Librici Antonina, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE MAZZINI 113, presso lo studio
dell’avvocato GRASSO ROSA ALBA, che 1o rappresenta e

Data pubblicazione: 24/02/2014

difende unitamente all’avvocato MORRONE SALVATORE
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 236/2012 della CORTE D’APPELLO
di TORINO del 22/02/2012, depositata il 06/03/2012;

consiglio del 12/12/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato Ricci Mauro difensore del ricorrente
che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI che aderisce alla relazione.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

r.g.n. 17183/2012 Inps c/Librici Gaetano
Oggetto: ciechi assoluti; pensione invalidità civile; limite di reddito; casa di abitazione

Svolgimento del processo e motivi della decisione

i. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 12

relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
2

“La Corte d’appello di Torino accoglieva la domanda proposta da
Librici Gaetano, in persona della procuratrice speciale Librici
Antonina, cieco assoluto, titolare di pensione di cui alla L. n. 66 del
1962, art. 8, per l’accertamento negativo dell’indebito preteso
dall’INPS per superamento del limite di reddito calcolato tenuto
conto della casa di abitazione;

3. la Corte territoriale riteneva, contrariamente all’assunto dall’ente
previdenziale, che ai fini del riconoscimento della prestazione
assistenziale in questione il reddito della casa di abitazione andasse
escluso dal reddito imponibile;
4. l’INPS domanda la cassazione della sentenza, sulla base di un unico
articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge, ed in
particolare del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, art.

14 septies

(convertito in 1. n. 33 del 1980), del d.m. 31 ottobre 1992, n. 553, art.
2, in relazione alla 1. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 e contrasta
l’impugnata sentenza concludendo nel senso che, per la specifica
normativa in materia, il reddito della casa di abitazione, nell’ipotesi
d’erogazione della pensione di inabilità civile di cui alla L. n. 118 del
1971, art. 12, va computato nel reddito per il diritto alla prestazione
giacché il riferimento, nelle norme sull’invalidità civile, ai “redditi
assoggettabili” (oltre che ai redditi esenti), esprime un concetto più

r.g. n. 17183/2012

dicembre 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente

ampio di quello di “redditi assoggettati” cui invece si riferisce il
TUIR esclusivamente ai fini della tassazione; in definitiva, l’ente
previdenziale ritiene che il limite di reddito per conseguire il diritto
alla pensione di invalidità civile, di cui alla 1. n. 118 del 1971, deve
essere calcolato computando nei redditi di qualsiasi natura
assoggettabili all’IRPEF o esenti da detta imposta anche il reddito

disposto del d.l. n. 663 del 1979, art. 14 septies (convertito nella 1. n.
33 del 1980) e del d.m. n. 553 del 1992, art. 2, in quanto, quale onere
deducibile d.p.r. n. 917 del 1986, ex art. 10, facente parte del reddito
assoggettabile ad IRPEF;
5. la parte privata ha resistito con controricorso;
6. il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato in adesione
alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (ex multis, Cass. nn.
5479 e 14456 del 2012);
7. “nel caso di specie le norme specifiche di riferimento sono
costituite dalla L. n. 118 del 1971, art. 12 e dalla L. n. 153 del 1969,
art. 26: la prima rinvia per le condizioni economiche, richieste per la
concessione della pensione di inabilità, a quelle stabilite dalla
seconda norma per il riconoscimento di pensioni ai cittadini
ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, e per queste ultime
pensioni dal computo del reddito sono esclusi gli assegni familiari e
il reddito della casa di abitazione; le svolte argomentazioni sono
sufficienti per ritenere l’assunto dell’INPS privo di pregio, proprio
per l’applicabilità della normativa della pensione sociale in tema di
pensione di inabilità, con la conseguente esclusione – ai fini della
concessione di quest’ultima, dal computo del reddito di quello della
casa di abitazione. Né può trovare applicazione, contrariamente a
quanto affermato dall’INPS, il d.m. 31 ottobre 1992, n. 553, art. 2,

2
rgn. 17183/2012

della casa di abitazione principale, in applicazione del combinato

secondo il quale nella dichiarazione di cui all’art. 1 debbono essere
denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i
redditi di qualsiasi natura assoggettabili all’IRPEF o esenti da
imposta, in quanto la casa di abitazione, nel caso di specie ai fini
assistenziali, non costituisce onere deducibile, ma una voce di
reddito” (Cass. 5479/2012);

fini, come quelle che impongono la denuncia dei redditi ai fini
assistenziali, perché queste nulla dicono sulla determinazione
effettiva del reddito da considerare ai fini del diritto alla
prestazione”.
9. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza
in Camera di consiglio.
10. La parte intimata ha depositato memoria.
ti.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione conforme
all’orientamento ribadito da questa Corte, da ultimo, con ordinanza
n. 20387 del 2013.

12

E predetto orientamento, secondo cui la casa di abitazione non è
computabile nei limiti di reddito per il diritto al beneficio preteso,
trova ulteriore conferma per la specialità della disciplina delle
provvidenze previste in favore dei ciechi assoluti (legge 10 febbraio
1962, n. 66, art. 8: “Tubi coloro che siano colpiti da cecità assoluta o
abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi
con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a
decorrere dal compimento del 18° anno di età), pur dopo le disposizioni
introdotte, con decretazione d’urgenza, sui requisiti reddituali per il
diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli
invalidi civili, (decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito in

3
ng.n. 17183/2012

8. in definitiva, non si può tenere conto di disposizioni dettate ad altri

legge 9 agosto 2013, n.99; v., per le prime applicazioni, Cass., ord.,
27812/2013).
13. In particolare, per quanto qui rileva, la nuova disposizione sui limiti
reddituali ha enunciato l’ambito applicativo soggettivo ed oggettivo
della disciplina – “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di
inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui

disposizioni previgenti (art. 14-soties del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n.33) regolamentando espressamente il limite reddituale, pur
con la tecnica del rinvio ., per relationem, al “reddito agli effetti
dell’IRPEF”, senza tuttavia abrogare il disposto dell’art. 26 della
legge n. 153 del 1969 (che espressamente esclude, dal calcolo dei
redditi, “il reddito dominicale della casa di abitazione”) che continua,
pertanto, a trovare applicazione per le provvidenze previste ex lege
per gli assistiti la cui invalidità non sia correlata all’accertamento di
una totale inabilità lavorativa (qual è la provvidenza erogata a chi
versi in condizione di assoluta cecità).
14. In definitiva il ricorso va rigettato.
15. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in curo
3.000,00 per compensi professionali, oltre euro 100,00 per
esborsi, oltre accessori di legge.
4
r.g.n. 17183/2012

all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 – e ha novellato le

DEPOSITATO IN CANCELL

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2013

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