Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4410 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. est. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Cimina Salumi s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore

D.M.A., domiciliata in Roma piazzale Clodio n. 14, presso

l’avv. Gianfranco Graziani, rappresenta e difesa dall’avv. PERUGI

GIULIANO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/14/05 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata in data 23 giugno 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

gennaio 2010 dal consigliere relatore Dott. Sergio Bernardi;

udito l’avv. Angelo Colucci – delegato – per la ricorrente;

udito l’avv. Massimo Santoro per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cimina Salumi s.r.l. impugnava l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) emesso a seguito del processo verbale di constatazione n. 24 redatto dalla Guardia di Finanza in data 19.01.1999. Il ricorso era dichiarato inammissibile perchè proposto oltre sessanta giorni dopo la notificazione dell’atto impugnato.

La sentenza di primo grado era confermata in appello. La società ricorre avverso la sentenza della CTR del Lazio deducendo violazione degli artt. 145 e 139 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene che la notificazione dell’avviso di rettifica era nulla, sicchè il termine di impugnazione non sarebbe mai iniziato a decorrere. L’Agenzia delle Entrare resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non inammissibile per “omessa esposizione dei fatti di causa”, perchè contiene una descrizione della fattispecie sufficiente a delineare chiaramente i termini della doglianza proposta.

Col ricorso originario la società Cimina Salumi aveva dedotto la nullità della notificazione dell’avviso impugnato per violazione degli artt. 138, 139 e 145 c.p.c.. L’atto risultava notificato “nel comune di (OMISSIS) mediante consegna al sig. V.P.R. vicina di casa addetta al ritiro che firma”, e “Nessuna altra indicazione risultava dalla relazione di notifica nella quale, in particolare, neppure appariva chi ne fosse il destinatario”. Il messo notificatore aveva successivamente inviato presso la sede sociale di via (OMISSIS) una raccomandata “per portare a conoscenza del contribuente l’avvenuta consegna dell’atto nelle mani della vicina di casa”. Ma “stante l’assenza nella sede sociale delle persone indicate nell’art. 145 c.p.c., ed apparendo nella intestazione dell’atto da notificare la persona fisica che rappresentava l’ente, il Messo Notificatore avrebbe dovuto seguire le disposizioni degli artt. 138 e 141 c.p.c.”. Disposizioni che – secondo il ricorrente – non erano state osservate. Anche perchè “la lettera raccomandata richiamata dall’Agenzia… risulterebbe inviata ancora alla “società contribuente” presso la sede sociale, con ulteriore disapplicazione delle norme previste dagli artt. 138 e 139 c.p.c.”.

Nel controricorso si sostiene invece che tali disposizioni furono osservate. “Considerata l’assenza dei soggetti richiamati dall’art. 139 c.p.c., commi 1 e 2, in applicazione dell’art. 139 c.p.c., comma 3, ultima parte, richiamato dall’art. 145 c.p.c., comma 3, la notificazione è stata effettuata legittimamente alla sig.ra V.P.R. quale “vicina di casa che accetti di riceverla” (art. 139 c.p.c., comma 3), facendo seguire alla consegna la prevista raccomandata che ne dava comunicazione al contribuente. Invero “come evidenziato nell’avviso di rettifica, il liquidatore sig. D.M.A. risultava essere domiciliato presso il domicilio fiscale della Cimina Salumi s.r.l. in liquidazione, dunque in via (OMISSIS)”, dove la copia dell’atto da notificare era stata accettata dalla vicina di casa.

Osserva la corte che la dedotta nullità non sussiste. Il procedimento previsto per l’ipotesi che sia impossibile la consegna presso la sede della persona giuridica, ma sia indicata nell’atto la persona fisica che rappresenta l’ente, prevede che la notificazione sia eseguita “a mani proprie” di quest’ultima o presso la sua residenza, che nella specie coincideva con la sede sociale. Ed in caso di assenza del destinatario e di persona di famiglia o addetta alla sua casa la consegna può avvenire, se manca il portiere, ad “un vicino di casa che accetti di riceverla”. Ciò è quanto è avvenuto nella specie. Poichè sede sociale ed abitazione del legale rappresentante coincidevano, la consegna dell’atto, da parte del messo notificatore, ad una vicina di casa implicava insieme la attestazione che quella consegna non era al momento altrimenti possibile nè nella sede nè nell’abitazione, e la raccomandata spedita all’indirizzo del destinatario ha perfezionato il procedimento sia se indirizzata alla società persona giuridica che se indirizzata al legale rappresentante nella qualità, trattandosi comunque dello stesso soggetto diversamente denominato.

Va dunque dichiarato inammissibile il ricorso, ma possono compensarsi le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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