Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4410 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4410 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso n. 17097-2012 proposto da:
ENRICO ATTILIO S.r.L., in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato Maurizio
Leo, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del
ricorso

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore

– intimata –

avverso la sentenza n. 44/06/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 19.5.2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17.1.2018
dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

Data pubblicazione: 23/02/2018

R.G. 17097/2012

RILEVATO CHE
la società Enrico Attilio S.r.L., con atto notificato in data 4.7.2012,
ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n.
44/06/2011, depositata in data 19.5.2011, non notificata, con cui la
Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva respinto l’appello
proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 71/01/2009 della

ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di accertamento n.
824L00001;
in particolare, a seguito di verifica fiscale effettuata nei confronti della
Enrico Attilio S.r.L., l’Agenzia delle Entrate aveva stimato, per l’anno 2004,
maggiori ricavi per C 185.584,00 ai fini imposte dirette e IRAP ex art. 39,
comma 1, lett. d D.P.R. n. 600/1973, accertando quindi mediante avviso di
accertamento maggiori imposte a titolo di IRES per C 37.602,00, a titolo di
IRAP per C 4.843,00 e a titolo di IVA per Euro 19.417,00, ed irrogando
sanzioni per infedele dichiarazione per C 56.403,00;
la società Enrico Attilio S.r.L. ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a due motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 62 bis e sexies d.l.
n.331/93, e degli artt. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 600/1973 e 54,
comma 3, D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2729 c.c. per essersi la CTR
uniformata «alle affermazioni dell’Ufficio, sebbene sfornite del supporto
probatorio richiesto dalla sopravvenuta normativa (Finanziaria 2007 e
Finanziaria 2008) e giurisprudenza in merito», senza tenere quindi conto
delle censure della ricorrente «in ordine alla motivazione carente ed
illogica dell’Avviso e …(al)… mancato assolvimento dell’onere probatorio a
carico dell’Ufficio»;
con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 5 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo della controversia non avendo la CTR esaminato e
valutato le censure proposte dalla contribuente avverso la decisione di

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Commissione tributaria provinciale di Vercelli, con cui era stato respinto il

R.G. 17097/2012

primo grado <,
CONSIDERATO CHE
1. Il primo motivo non rispetta il principio per cui il vizio della sentenza,

inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, c.p.c.,
non solo con l’indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e
soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intese a dimostrare
motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute
nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme
regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla
giurisprudenza di legittimità;
1.2. nel caso di specie la ricorrente si è genericamente limitata alla
deduzione di «errori di diritto», individuati per mezzo dell’indicazione
delle singole norme pretesamente violate indicate in premessa, senza
formulare però una specifica critica delle soluzioni adottate dal Giudice del
merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia; è stata,
piuttosto, censurata la mancata indicazione, nella sentenza impugnata, di
elementi di prova sufficienti a supportare l’avviso di accertamento
impugnato, essendosi asseritamente limitata la CTR a valorizzare
presunzioni desunte dallo studio di settore di riferimento, prive dei requisiti
di gravità, precisione e concordanza (<>); trattasi, con evidenza, di una valutazione essenzialmente di
merito, suscettibile di riesame in questa sede solo sotto il profilo degli
eventuali vizi di motivazione, vizi che non sono stati dedotti con il primo
motivo;
2. il secondo motivo risulta parimenti inammissibile, essendo stato
riprodotto solo un frammentario stralcio dell’avviso di accertamento

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previsto dall’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c. deve essere dedotto, .a pena di

R.G. 17097/2012

impugnato (nel quale si riporta unicamente la comunicazione dell’Ufficio di
aver proceduto al controllo parziale della posizione fiscale della ricorrente;
pagg. 1-2 ricorso), e non essendo stato neppure riprodotto alcuno dei
documenti (asseritamente non valutati dalla CTR) a supporto delle censure
di difetto di motivazione del suddetto avviso in relazione ai «presupposti
di fatto» e le «ragioni giuridìche», in termini,’ quindi, inidonei ad

3.1. è opportuno richiamare, sul punto, la consolidata giurisprudenza
della Corte (cfr. Cass. n. 16147/2017 ord., 3289/2014, 2928/2015,
15234/2001) secondo cui in tema di contenzíoso tributario, è inammissibile,
per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione ex art. 360, primo
comma, n. 5, c.p.c., avverso la sentenza che, come nel caso in esame,
abbía rítenuto correttamente motivato l’atto impositivo, .qualora non sia
trascritta la motivazione di quest’ultimo, precludendo, pertanto, al giudice dì
legittimità ogni valutazione;
4. sulla base di tutte le considerazioni che precedono il ricorso va
pertanto rigettato;
5. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata
Agenzia delle Entrate

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,
Sezione Tributaria, in data 17.1.2018.
Il Presidente

assolvere all’onere di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.;

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