Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4410 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 21/02/2017, (ud. 25/01/2017, dep.21/02/2017),  n. 4410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4236/2013 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Società di Riscossione Soris S.p.a., in persona del Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via A.

Baiamonti n. 10, presso l’avvocato Santoro Rosa Patrizia, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ravinale Antonella,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il

31/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato SANTORO PATRIZIA che si

riporta al controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il provvedimento impugnato, la Corte d’Appello di Catanzaro, in accoglimento del reclamo proposto ai sensi degli artt. 113 disp. att. c.c. e art. 2674 bis c.c., dalla società di Riscossione SORIS S.p.A., avverso il decreto del Tribunale Vibo Valentia, ha ordinato all’Agenzia del Territorio di eliminare la riserva apposta dal Conservatore all’atto dell’iscrizione ipotecaria, D.P.R. n. 603 del 1973, ex art. 77.

L’Agenzia del Territorio ha proposto ricorso con un mezzo, al quale resiste la Società di Riscossione SORIS S.p.A. con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. Il ricorso è inammissibile perchè proposto avverso un provvedimento, pronunciato in Camera di consiglio, non ricorribile per cassazione, in quanto emesso all’esito di un procedimento che non ha natura contenziosa. Questa Corte ha, infatti, già affermato il condivisibile principio secondo cui il procedimento sul reclamo proposto avverso la trascrizione o l’iscrizione con riserva al fine di conservare gli effetti della formalità non è impugnabile con il ricorso per Cassazione a norma dell’art. 111 Cost., trattandosi di un procedimento lato sensu cautelare, a contraddittorio non pieno, e diretto a far sì che nel caso in cui sorgano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità o iscrivibilità di un determinato atto, l’interessato possa ottenere, in via provvisoria, l’attuazione della pubblicità immobiliare, ed il cui oggetto è il solo accertamento della gravità e fondatezza dei dubbi in questione, essendo la definitiva pronuncia sulla sussistenza del diritto e sull’effettuazione della pubblicità, rimessa ad un eventuale giudizio contenzioso (Cass. n. 6675 del 2005; n. 7940 del 1997; n.1405 del 1992; principio ritenuto valido, pure da Cass. n 3279 del 2015, per il caso di reclamo, ai sensi dell’art. 113 disp. att. c.c., ex art. 2888 c.c., avverso il rifiuto del conservatore di procedere alla cancellazione di un’iscrizione).

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Stante la non debenza da parte della ricorrente del versamento del contributo unificato, non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, primo periodo (Cass. SU n. 9938 del 2014).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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