Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4410 del 21/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4410 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso 20683-2011 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA in persona del procuratore, nella qualità di procuratore
speciale della ENEL DISTRIBUZIONE SPA, nonché ENEL
SERVIZIO ELETTRICO SPA nella sua qualità di beneficiaria del
ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIROLAMO
DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato SZEMERE
RICCARDO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GUERRA PIETRO, giusta procura a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 21/02/2013

- ricorrenti contro
BERTONGA MARIA SILVANA;

– intimata –

5.7.2010, depositata il 07/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

Ric. 2011 n. 20683 sez. M3 – ud. 17-01-2013
-2-

avverso la sentenza n. 7738/2010 del TRIBUNALE di NAPOLI del

20683/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7/7/2010 il Tribunale di Napoli respingeva
il gravame interposto dalla società Enel Distribuzione s.p.a.
nei confronti della pronunzia G. di P. Barra di accoglimento

condanna al risarcimento del lamentato danno consistente
negli ingiusti oneri sopportati per il pagamento dell’energia
elettrica erogatagli tramite bollettini postali, in
conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art. 6,
comma 4, Delib. n. 200 del 1999 con cui l’Autorità per
l’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) ha imposto agli
esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia
elettrica di «offrire al cliente almeno una modalità
gratuita di pagamento della bolletta».
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società Enel Servizio Elettrico s.p.a., in proprio e quale
procuratrice speciale della società Enel Distribuzione
s.p.a., propone ora ricorso per cassazione, affidato a 7
motivi.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 ° motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 L. n. 481 del 1995, in riferimento
all’art. 360, 1 0 co. n. 3, c.p.c.

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della domanda proposta dalla sig. Maria Silvana Bertonga di

20683/2011

Con il 2 ° motivo denunzia «difetto di motivazione» su
punto decisivo della controversia, in riferimento all’art.
360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Con il 3 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione

3, c.p.c.
Con il 4 ° ed il 7 ° motivo denunzia insufficiente e
contraddittoria motivazione su punti decisivi della
controversia, in riferimento all’art. 360, 1 ° co. n. 5,
c.p.c.
Con il 5 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione
dell’art. 100 c.p.c., 1223, 1175, 1375 c.c., 40, 41 c.p., in
riferimento all’art. 360, 1 ° co. n. 3, c.p.c.
Con il 6 ° motivo denunzia violazione dell’art. 345 c.p.c.,
in riferimento all’art. 360, 1 ° co. n. 3, c.p.c. e dell’art.
112 c.p.c., in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 4 c.p.c.
I primi 4 motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in
quanto connessi, si appalesano fondati p.q.r. nei termini di
seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo in casi
analoghi di affermare, il potere normativo secondario ( o,
secondo una possibile qualificazione alternativa, di
emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi )
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi
dell’art. 2, comma 2 lett. h), si può concretare anche nella

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dell’art. 1339 c.c., in riferimento all’art. 360, 1 ° co. n.

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previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del
regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art.
2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339
c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali

alla duplice condizione che queste ultime siano meramente
dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che
la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela
dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece,
esclusa -salvo che una previsione speciale di legge o di una
fonte comunitaria ad efficacia diretta- non la consenta – la
deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a
norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore.
Si è tuttavia escluso che la prescrizione di cui all’art.
6, comma 4, Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, abbia comportato
la modifica o l’integrazione del regolamento di servizio del
settore esistente all’epoca della sua adozione, e
conseguentemente l’integrazione dei contratti di utenza ai
sensi dell’art. 1339 c.c., sicché l’azione di responsabilità
per inadempimento contrattuale esercitata dalla originaria
parte attrice risulta priva di fondamento, in quanto basata
su clausola contrattuale invero non risulta inserita nel
contratto di utenza, e pertanto insussistente (cfr., da

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pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma

t

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ultimo,

Cass.,

19/12/2011,

n.

27500; Cass.,

19/12/2011,

n.27474; Cass., 16/12/2011, n. 27106).
Orbene, il giudice dell’appello ha disatteso il suindicato
principio, a tale stregua erroneamente attribuendo alla

di utenza, e conseguentemente ravvisando sussistente il
lamentato inadempimento.
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in
relazione, con assorbimento dei restanti motivi.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la
causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il
rigetto della domanda originaria della Bertonga, la cui
infondatezza emerge invero anche in ordine al profilo
subordinato concernente il preteso inadempimento dell’obbligo
di informazione, giacché l’esclusione della integrazione del
contratto da parte della delibera in argomento in ragione
della relativa indeterminatezza depone conseguentemente per
la mancata insorgenza di un siffatto obbligo.
Le

spese

del

giudizio

di merito possono

essere

integralmente compensate tra le parti, essendo notorio che
nella giurisprudenza di merito la questione di diritto
dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata
decisa in modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.

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delibera di cui trattasi efficacia integrativa del contratto

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P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. i primi 4 motivi di ricorso,
assorbito gli altri, e, decidendo la causa nel merito,
accoglie l’appello e rigetta la domanda originaria della

Bertonga al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
che liquida in complessivi euro 600,00 di cui euro 400,00 per
onorari, oltre ad accessori come per legge.

Roma, 17/1/2013

Bertonga. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la

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