Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 441 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 11/01/2017, (ud. 15/09/2016, dep.11/01/2017),  n. 441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARZIALE Ippolisto – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11849-2012 proposto da:

AVIO SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

SERGIO VIALE, ALESSANDRO SCIOLLA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AREZZO 30 SCALA B INT. 10, presso lo studio dell’avvocato GIACOMO

MERLO, che rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 328/2011 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 13/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato Michele SCOLA, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato VIALE Sergio, difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso e deposita cartolina di ritorno notifica

ricorso;

udito l’Avvocato MERLO Giacomo, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Trento, con sentenza depositata il 27/6/2009, rigettò l’opposizione avanzata dalla s.p.a. Avio avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto di pagare al Fallimento della s.p.a. (OMISSIS) la somma di 18.545,88 Euro, quale saldo della somma capitale di cui alla fattura n. (OMISSIS), emessa nei confronti della Avio, dopo che la creditrice aveva imputato prima agli interessi e poi al capitale il versamento di 20.658 Euro, effettuato dalla debitrice, in seguito a diverse sollecitazioni.

La Corte d’appello di Trento, con sentenza depositata il 13/12/2011, rigettò l’impugnazione proposta dalla Avio.

Con ricorso del 28/4/2012 la Avio chiede l’annullamento della sentenza d’appello.

Resiste il Fallimento con controricorso del 5/6/2012.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con le due esposte censure la società ricorrente deduce l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, avuto riguardo all’istituto della mora del creditore, nonchè la violazione degli artt. 1206 e 1194 c.c..

Secondo l’assunto impugnatorio la Corte territoriale, aveva in primo luogo, non tenuto conto della particolare condizione nella quale si era venuto a trovare la debitrice: il 4/6/1991 era stato disposto il sequestro conservativo della somma di Lire 40.000.000 di cui la BDP Difesa e Spazio s.p.a. (oggi Avio) era debitrice nei confronti della (OMISSIS). Con sentenza del 2/10/1993, poi confermata in appello, il Tribunale di Velletri aveva dichiarato inefficace il sequestro, ma di essa decisione nulla aveva saputo la società debitrice. Solo nel maggio del 1997, la (OMISSIS), nelle more dichiarata fallita, aveva chiesto il pagamento delle somme sottoposte a sequestro; pagamento rifiutato, in quanto alla debitrice non constava la liberazione della predetta somma e il Fallimento, il quale aveva omesso di fornire i chiarimenti e la documentazione del caso (richiesti in data 28/10/1998), solo il 25/1/2005 comunicava copia del dispositivo della sentenza d’appello. Una tale comunicazione era stata contestata a cagione della sua genericità, non essendo possibile dal documento messo a disposizione risalire con certezza proprio a quel sequestro. Tuttavia, chiesto ed ottenuto dal Fallimento decreto ingiuntivo nei confronti della FIAT s.p.a. (ingiunzione poi rinunziata per intervenuto conferimento di azienda nella Avio s.p.a.), la ricorrente provvedeva al pagamento della sorte capitale ammontante a 20.658 Euro.

In una tale descritta situazione doveva reputarsi essersi verificata la mora del creditore (art. 1206 c.c.), dovendosi escludere che così ragionando si sarebbe dato luogo ad una ipotesi non consentita di messa in mora ex re.

La debitrice, invero, non avrebbe in alcun modo potuto fare formale offerta, in quanto non informata della caducazione del vincolo. Peraltro, sempre in contrario avviso della decisione gravata, il creditore cade in mora, nella seconda ipotesi prevista dalla norma, anche qualora (senza che occorra offerta da parte del debitore) “non compie quanto è necessario affinchè il debitore possa adempire l’obbligazione”. Nel caso al vaglio, secondo il ricorrente “l’attuazione del rapporto obbligatorio non era giuridicamente possibile senza i(concorso del creditore”.

Affermata la mora credendi, sulla scorta dell’art. 1207 c.c., non erano dovuti gli interessi, sia pure corrispettivi, e, constato che il versamento corrispondeva alla sorte capitale, il decreto avrebbe dovuto essere revocato.

Il ricorso merita di essere accolto per quanto di ragione.

In linea di principio non è dubbio che il creditore di somma di denaro al suo domicilio è tenuto al dovere minimale e, peraltro, essenziale, di riceversi il pagamento.

Possono, tuttavia, registrarsi, come nel caso in esame, dei fattori interferenti, tali da rendere non soddisfacente una tale condotta e tali da imporre a costui un facere collaborativo, pur circoscritto al raggiungimento dello scopo e imposto dalla pratica esigenza, nel rispetto della regola della buona fede (1175 c.c.), di rendere possibile al debitore corretto adempimento.

Come si è sopra spiegato il credito vantato dalla (OMISSIS) nei confronti della Avio era stato posto sotto sequestro conservativo nel 1991, con la conseguenza che al debitor debitoris era inibito pagare al suo creditore originario fino a che persisteva il titolo conservativo.

Non è contestato che la ricorrente non venne informata degli sviluppi della vicenda giudiziaria a lei estranea.

Il rifiuto opposto alla richiesta di pagamento del 1997 inoltrata dal Fallimento della società creditrice non può giudicarsi ingiustificato, proprio perchè il creditore, venendo meno a quell’obbligo di collaborazione, non aveva fornito i richiesti chiarimenti in ordine alla sorte del vincolo instaurato nel 1991.

Come si è anticipato, è pur vero che, di regola, il creditore di somma di denaro deve limitarsi a riceversi la stessa, nel mentre deve compiere “quanto è necessario affinchè il debitore possa adempiere l’obbligazione” (art. 206 c.c.) ove si tratti di crediti aventi altra natura. Tuttavia, qui, quel credito originariamente liquido ed esigibile, aveva visto mutare la propria natura per opera del provvedimento cautelare, che aveva imposto alla Avio di non pagare. Perciò quest’ultima, estranea al giudizio che aveva portato al sequestro del credito, onde poter adempiere, senza correre il rischio di dover pagare due volte, aveva la necessità di fruire della collaborazione della creditrice.

Collaborazione che può ritenersi essere stata assicurata dal Fallimento con la nota del 25/1/2005, alla quale era stato allegato il dispositivo della sentenza d’appello che aveva definitivamente liberato il credito dal sequestro.

Non ha fondamento, d’altro canto, la pretesa della società debitrice, secondo la quale da una tale comunicazione non sarebbe stato possibile avere piena conoscenza della liberazione proprio di quel credito. Invero, è di tutta evidenza che la debitrice era in possesso degli elementi salienti occorrenti, integrabili, se del caso, compiendo le opportune attività di approfondimento, alle quali non le era dato sottrarsi nel rispetto dell’obbligo di correttezza (art. 1175 c.c.), per essere certa di essere tenuta al pagamento e di pagare bene.

Ciò posto competono al Fallimento gli interessi compensativi al tasso legale dal 25/1/2005, imputabili ex art. 1194 c.c., senz’altro dovuti in quanto volti a compensare il mancato godimento della normale produttività del denaro.

In ragione di quanto deciso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio; rimettendosi al Giudice del rinvio anche la regolamentazione del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa e rinvia alla Corte d’appello di Trento, altra sezione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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