Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 441 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. III, 11/01/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 11/01/2011), n.441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21423-2006 proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato MIGLINO

FRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MIGLINO

ARNALDO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANIENE 14,

presso lo studio dell’avvocato GRISOLIA CARMINE, rappresentato e

difeso dagli avvocati ABBATE RENATO, D’AMBROSIO SAVERIO giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 418/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

emessa il 03/02/2005, depositata il 10/08/2005 R.G.N. 314/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato ABBATE RENATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di precetto notificato il 28 luglio 1995 M.G. intimava a G.M. di eseguire la sentenza n. 54 del 1994 del tribunale di Vallo Lucania. In detta sentenza il tribunale, accogliendo una domanda del M., aveva escluso la esistenza di una servitù di passaggio in favore del G. e lo aveva condannato ad arretrare un portichetto sino alle distanze legali rispetto alla proprietà del M..

2. Con citazione del 3 agosto 1995 G. conveniva dinanzi al Pretore di Agropoli il M. deducendo la nullità del precetto per avere le parti,con scrittura privata del (OMISSIS) transatto la lite, mantenendo fermo il posizionamento del portichetto. Il M. si costituiva e deduceva la nullità della scrittura privata in quanto alterata nel testo con interlineature.

Il Tribunale di Vallo Lucania – succeduto per legge a Pretore – con sentenza del 26 marzo 2002 n. 158 accoglieva la opposizione, annullava il precetto e condannava il M. alle spese di lite. Il Tribunale considerava valida la transazione del (OMISSIS).

3. Contro la decisione proponeva appello M. chiedendone la riforma; resisteva la controparte chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 10 agosto 2005 rigettava l’appello e condannava l’appellante alle spese del grado.

4. Contro la decisione ricorre M. deducendo 2 motivi, resiste la controparte con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi.

Per chiarezza se ne offre una sintesi descrittiva, ed a seguire la confutazione in diritto.

5.a. SINTESI DEI MOTIVI. Nel PRIMO MOTIVO si deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen. in combinato con la L. n. 13 del 1989, art. 53, art. 2073 c.c., art. 221 ss. c.p.c.; artt. 1362 a 1371 c.c.;

artt. 1418 e 1419 c.c., art. 1325 c.c., n. 2 e art. 1965 c.c. omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia”.

La tesi, sintetizzata dal ricorrente nel quesito di diritto – a ff.

15 del ricorso – è la seguente: “Le disposizioni, della Legge Notarile n. 13 del 1989, art. 53 istituiscono dei principi che presiedono alla corretta esposizione scritta e, conseguentemente, alla validità ed efficacia dei regolamenti negoziali alterati, e si estendono, ai sensi dello art. 12 disp. gen., anche agli atti stipulati senza lo intervento del notaio. Pertanto le chiare alterazioni alle scritture private, effettuate in spregio ai principi di cui al medesimo art. 53 e che non siano state approvate dalle parti rendono nulli ed improduttivi di effetti i passi alterati, senza alcuna necessità che la inefficacia de qua sia fatta valere mediante il procedimento di querela di falso”.

NEL SECONDO MOTIVO si deduce “Nullità del procedimento e della sentenza, violazione e falsa applicazione dell’art. 117 c.p.c., art. 126 c.p.c., comma 2, artt. 130 e 222 c.p.c.”. Il quesito così chiarisce la censura”. La dichiarazione di volersi avvalere di un documento, contro il quale è stata proposta querela di falso, non ha alcun valore processuale se è stata verbalizzata in una udienza prevista con interpello ex art. 222 c.p.c. ma per libero interrogatorio delle parti, senza intervento del cancelliere, in contrasto con la disposizione del giudice che non ha ammesso la domanda, proposta dal difensore, che rendeva a conoscere se la parte da lui assistita intendeva avvalersi del documento in questione. In tal caso per contestare vittoriosamente le risultanze del documento non è necessario presentare querela di falso”.

5.b. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Premesso che per ratione temporis non si applica il regime processuale che prevede la formulazione dei quesiti, gli stessi hanno tuttavia un significato di sintesi, che tuttavia non deduce argomenti giuridici meritevoli di accoglimento.

Il primo motivo nella sua complessità di error in iudicando ed in motivando,ruota intorno alla suggestiva applicazione per analogia iuris della legge notarile ad una scrittura privata, che non vede la prescritta garanzia del notaio fideifacente e responsabile della formulazione del testo. Analogia non possibile per la diversità formale e di garanzia tra la scrittura notarile e la sua funzione di documento a formazione garantita e la scrittura privata formata dal libero consenso di privati che la sottoscrivono. Cade dunque lo intero motivo ed è sufficiente e congruamente motivato per quanto detto dalla Corte salernitana a ff. 7 ed 8 della motivazione. Nessuna violazione delle norme richiamate in epigrafe risulta verificata.

Nel secondo motivo, si deduce una censura inammissibile per difetto di autosufficienza e di decisività e come tale in primo luogo inammissibile e secondariamente manifestamente infondata anche in relazione alla mancata impugnazione della terza ratio decidendi enunciata dalla Corte di appello, a ff. 8 e 9 della motivazione, allorchè considera che il G. aveva confermato la volontà di avvalersi della scrittura de qua, e che pertanto la stessa era stata esaminata nel suo contenuto e valutata per la sua natura transattiva e onerosa.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore del resistente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente M.G. al pagamento in favore del resistente G.M. delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1400,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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