Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 441 del 10/01/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 441 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

‘sul ricorso 6204-2008 proposto da:
MASCARUCCI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA BRUXELLES 27, presso lo STUDIO LEGALE MAGISTRO &
SOLE, rappresentato e difeso dall’avvocato SCILLITANI
MARCO GABRIELE giusta delega a margine;
– ricorrente 2012
1647

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRALE DI ROMA in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

Data pubblicazione: 10/01/2013

legis;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 179/2006 della COMM.TRIB.REG.
di ANCONA, depositata il 27/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato MARTUCCI, delega
Avvocato SCILLITANI, che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del 04/10/2012 dal Consigliere Dott. MARIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mascarucci Franco proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale
l’Agenzia delle Entrate di Pesaro (sulla base di quanto accertato -ai tini IRPEG, ILOR
ed IVA- nei confronti della RAI srl -della quale il ricorrente era socio unico al 100%-),

L’adita CTP di Pesaro rigettava il ricorso, ritenendo legittimamente applicata la
impugnata presunzione di distribuzione degli utili ai soci ed affermando incombere
sul ricorrente l’onere di dimostrare la diversa destinazione degli utili accertati.
Con sentenza 15/27-12-2006 la CTR di Ancona rigettava l’appello del contribuente;
in particolare rilevava:
che l’accertamento eseguito nei confronti della società (ai fini IRPEG, ILOR ed IVA)
ed alla stessa regolarmente notificato, non era stato impugnato ed era quindi
divenuto definitivo;
cha la ristretta base familiare della società (nel caso di specie: unico socio al 100%)
costituiva presunzione iuris tantum che i maggiori redditi non contabilizzati accertati
a carico della società fossero stati distribuiti tra i soci, con onere della prova
contraria a carico dei soci (nel caso di specie: dell’unico socio).
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Mascarucci, affidato a
due motivi; resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduceva una insufficiente e
contradditoria motivazione su una questione decisiva per la sentenza; al riguardo
rilevava che quest’ultima si basava su una serie di presunzioni e non teneva
presente che l’originario accertamento nei confronti della società si fondava sulla
incongruenza della dichiarata percentuale di ricarico (10,24%) rispetto a

sul

gli aveva contestato —ai fini IRPEF ed ILOR- un maggior reddito per l’anno 1996.

ritenuta ragionevole (15%), senza compiere un’analisi globale del mercato e senza
considerare lo stato di insolvenza in cui versava la società.
Siffatto motivo è inammissibile.
Per costante e condiviso principio di questa Corte, invero, “è inammissibile, ai sensi

ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato
formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo dì apposito
momento di sintesi anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia
rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la “ratio” che sottende la
disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C.,
la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo
quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito” (Cass. 24255/2011).
Con il secondo motivo il contribuente deduce violazione degli artt. 7 1. 241/90 e 6 L
212/2000 per non essergli stato nè comunicato, nè successivamente allegato,
l’avviso di accertamento eseguito nei confronti della società, e per essergli stato in
tal modo impedito di dedurre e provare l’insussistenza dei maggiori redditi accertati
nei confronti della società.
Siffatto motivo è infondato.
Al riguardo va, invero, innanzitutto premesso che, in tema di rapporto tra
l’accertamento di utili di natura extracontabile nei confronti di una società di capitali
e l’accertamento nei confronti del socio della stessa, quale percettore degli utili
stessi, allorchè si tratti (come nella specie) di organismo a base ristretta, va
condivisa il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui
“è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili
accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che
i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, in

dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di

accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti” (Cass. 6197/2007; 2214/2011);
ne consegue che, ove (come nella specie) il reddito nei confronti della società risulti
accertato in maniera definitiva, il giudizio nei confronti del socio, per quanto attiene
all’esistenza degli utili extracontabili realizzati dalla società, è pregiudicato dall’esito
dell’accertamento effettuato nei confronti della società stessa.

(affermato per le sole società di persone: Cass. Sez. unite 14815/2008), il
provvedimento di accertamento e rettifica del reddito sociale di una società di
capitali va notificato solo alla società e non anche ai soci, i quali, in quanto tali, sono
privi di legittimazione processuale nel distinto giudizio relativo alla determinazione
del reddito sociale; correttamente, pertanto, nella fattispecie in esame, l’avviso di
accertamento del reddito della RAI srl è stato notificato solo al I.r. pro tempore della
detta società (e, precisamente, al curatore fallimentare della stessa) e non anche al
socio, sicchè quest’ultimo nulla può eccepire al riguardo.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento dei compensi di lite, liquidati
in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 4-10-2012 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

Ciò posto, deve ritenersi che, non ricorrendo l’ipotesi del litisconsorzio necessario

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