Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4409 del 24/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4409 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 9030-2011 proposto da:
DI MARCO SALVATORE (DMRSVT61C17E625R) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio
dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo rappresenta
e difende, giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULII, ANTONELLA PATTERI,
SERGIO PREDEN, giusta procura speciale in calce al controricorso;
ykopIi-

)-g

Data pubblicazione: 24/02/2014

- controricorrente avverso la sentenza n. 1464/2010 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 12.11.2010, depositata il 17/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI che si riporta alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
Con la relazione redatta ai sensi dell’ art. 375 e 380 bis c.p.c. è riferito
quanto segue:
“Con sentenza del 12.11.2010 la Corte di Appello di Firenze, accogliendo il
gravame proposto dall’Inps contro la decisione del Tribunale di Livorno, ha
rigettato la domanda di Salvatore Di Marco tendente ad ottenere
l’affermazione del proprio diritto alla rivalutazione contributiva prevista
dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 a favore dei lavoratori
esposti all’amianto, ritenendo applicabile al caso in esame la decadenza
prevista dall’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 ed osservando che l’unica domanda
da prendere in considerazione a questi fini era quella del 5.3.2002, a nulla
rilevando che l’interessato avesse introdotto una nuova domanda in data
10.2.2006, domanda che doveva considerarsi inutiliter data, data la natura sostanziale della decadenza già maturata.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Salvatore Di Marco affidandosi
ad un unico articolato motivo di ricorso cui resiste con controricorso l’Inps.
Il ricorso, con cui si denuncia violazione degli artt. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 e
47 d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, va qualificato
come manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale si è uniformata
al principio ripetutamente espresso da questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n.
6382/2012, Cass. n. 4695/2012, Cass. n. 3605/2012, Cass. n. 1629/2012,
Cass. n. 12052/2011, Cass. n. 8926/2011, Cass. n. 7138/2011, Cass. n.
Ric. 2011 n. 09030 sez. ML – ud. 12-12-2013
-2-

udito per il controricorrente l’Avvocato Antonella Patteri che si riporta

12685/2008) secondo cui nel caso in esame si tratta di rivalutare non già
l’ammontare di singoli ratei, bensì i contributi previdenziali necessari a
calcolare la pensione originaria, onde non v’è ragione di non applicare le
disposizioni legislative sulla decadenza dall’azione giudiziaria (art. 47 d.P.R.
n. 639 del 1970, nel testo sostituito dall’art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito
nella legge n. 438 del 1992).

interessati di proporre all’istituto gestore dell’assicurazione pensionistica la
domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all’amianto (cfr.
Cass. n. 1629/2012) e che è alla data di tale domanda – necessaria anche nel
regime precedente l’entrata in vigore dell’art. 47 d.l. n. 269 del 2003
(convertito nella legge n. 326 del 2003) – che deve aversi riguardo ai fini della
verifica della tempestività dell’azione giudiziaria (cfr ex plurimis Cass. n.
11091/2012).
Non può, invero, essere valorizzata una nuova domanda presentata
successivamente alla già maturata decadenza, poiché la funzione delle
disposizioni legislative che ne hanno affermato la natura sostanziale è quella di
tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese
gravanti sui bilanci pubblici (cfr. Cass. sez. unite n. 12718/2009, in motivazione), e tale funzione verrebbe irrimediabilmente frustrata ove si ritenesse che
la semplice riproposizione dell’istanza amministrativa (ovvero dell’azione
giudiziaria) consenta il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi
(Cass. n. 11091/2012 cit.).
Né appare decisivo l’argomento del ricorrente, esposto con il secondo motivo,
secondo cui la proponibilità della seconda domanda deriverebbe dal fatto
che essa è stata presentata in epoca successiva alla data di entrata in vigore
dell’art. 47 d.l. n. 269 del 2003 (convertito nella legge n. 326 del 2003),
contenente un disciplina innovativa in materia di benefici previdenziali in
favore dei lavoratori esposti all’amianto, giacché, a prescindere da ogni altra
considerazione, è decisivo il rilievo che la Corte d’appello ha ritenuto che tale
prospettazione, introdotta per la prima volta in appello, costituisse un
inammissibile mutamento della causa petendi, e tale autonoma ratio decidendi,
sufficiente da sola a sorreggere la decisione, non è stata censurata dal
Ric. 2011 n. 09030 sez. ML – ud. 12-12-2013
-3-

E’ opportuno anche rilevare che dal sistema è ricavabile l’onere degli

#

ricorrente, con conseguente inammissibilità, per questa parte, del motivo di
impugnazione.”
Parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ulteriormente insiste per
l’inapplicabilità della decadenza triennale. Richiama al riguardo quanto deciso
dalle sezioni unite di questa corte con la sentenza n. 12720 del 2009 ed
evidenzia che la domanda era finalizzata alla ricostituzione della prestazione

all’esposizione all’amianto; insiste per il carattere eccezionale e di stretta
interpretazione dell’istituto della decadenza insuscettibile di interpretazione
analogica ed estensiva; sottolinea che gli effetti della decadenza sono interdetti
dall’avvenuta presentazione della domanda amministrativa di riconoscimento
del trattamento pensionistico; precisa che la domanda di riliquidazione involge
la mera quantificazione della prestazione con conseguente esclusione di ogni
decadenza.
Secondo il ricorrente, poi, ove si ritenesse applicabile la decadenza triennale il
rinnovato assetto normativo comporterebbe quale conseguenza la possibilità
per l’assicurato di presentare una nuova domanda con conseguente estinzione
dei soli ratei pregressi.
Tanto premesso ritiene la Corte che, pur valutate le osservazioni sopra
riportate, tuttavia, le conclusioni formulate nella relazione restino condivisibili.
Ed infatti questa Corte ha reiteratamente rammentato ” l’autonomia del
beneficio della rivalutazione contributiva, considerato che nel sistema
assicurativo – previdenziale la posizioni assicurativa, nonostante la sua
indubbia strumentalità, costituisce una situazione giuridica dotata di una sua
precisa individualità, può spiegare effetti molteplici (anche successivamente
alla data del pensionamento) e può costituire oggetto di autonomo
accertamento.” (cfr. cass. n. 14531 del 2012). A maggior ragione tali
considerazioni valgono “rispetto ad un beneficio contributivo autonomamente
disciplinato e il cui riconoscimento richiede un’apposita domanda
amministrativa. La rideterminazione della pensione a seguito dell’eventuale
giustificato sopravvenuto mutamento – anche se con effetti retroattivi – della
posizione contributiva è un fatto consequenziale a tale mutamento e non è
corretto qualificarla come correzione di una precedente determinazione
Ric. 2011 n. 09030 sez. ML – ud. 12-12-2013
-4-

per effetto della rivalutazione dei contributi previdenziali conseguente

amministrativa ingiusta o erronea. Appare quindi doversi ritenere – anche nel
quadro della distinzione operata da Cass. S.U. n. 12720/2009 – l’applicabilità
della decadenza ex art. 47 anche nel caso di domanda di
riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione
all’amianto presentata da soggetto già pensionato” (cfr Cass. ult. cit). Né
la nuova domanda diretta al conseguimento della rivalutazione

ricorrente in relazione a una decadenza, di carattere sostanziale, ormai già
verificatasi (in questo senso Cass. 14472 del 2012).
In conclusione e per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
L’esistenza di un ampio dibattito ancora aperto ed il consolidamento recente
della giurisprudenza di questa Corte giustificano la compensazione tra le parti
delle spese del giudizio.
PQM
La Corte
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2013

3f:0e/4 +ATO IN CANCEIERIA

contributiva presentata in data 10 febbraio 2006 vale a rimettere in termini il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA