Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4409 del 24/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4409
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. e est. Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Gori Tessuti s.p.a. in liquidazione, in persona del liquidatore
G.G., rappresentata e difesa dall’avv. Lenzi Luciano e
domiciliata in Roma, Piazza Barberini n. 52, presso l’avv. Giovanni
Battista Bisogni, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Calenzano, in persona del Sindaco in carica, C.
G., e del Responsabile dell’Area Risorse, Franco Nistri,
rappresentato e difeso dall’avv. Sinibaldi Michele e domiciliato in
Roma, viale Bruno Buozzi n. 102, presso l’avv. Fransoni Guglielmo,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 36/05/02 della Commissione tributaria
regionale della Toscana, depositata in data 3 dicembre 2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18
gennaio 2010 dal consigliere relatore Dott. Sergio Bernardi;
udito per il controricorrente il difensore avvocato Guglielmo
Franzoni, per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per l’anno 2000, la società per azioni Gori Tessuti pagava l’imposta ICI sull’immobile a destinazione industriale in base alla rendita catastale attribuita dall’Agenzia del territorio di Firenze con atto 25 gennaio 2000. Il Comune di Calenzano notificava avviso di liquidazione di maggiore imposta, calcolata – come per gli anni precedenti – in base al valore di bilancio rivalutato, sul presupposto che la nuova rendita assegnata nel 2000 divenisse efficace dall’anno fiscale 2001. La contribuente impugnava l’avviso sostenendo che la nuova rendita dovesse farsi decorrere dalla data in cui erano state eseguite le trasformazioni sulla cui denuncia l’Agenzia aveva determinato il valore catastale. Il ricorso è stato respinto in entrambi i gradi del giudizio di merito. La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana deducendo motivazione insufficiente e violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5. Il Comune di Calenzano resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTR ha fondato la decisione sul D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, secondo il quale il valore dell’immobile di categoria D da assumere a base del calcolo dell’imposta ICI è “determinato alla data di inizio di ciascun anno solare”. Poichè nella specie il valore di bilancio denunciato dalla contribuente per l’anno 1999 era stato rettificato dall’Agenzia con atto 25 gennaio 2000, ha ritenuto che tale nuova iscrizione avesse effetto dal 2001, perchè al primo gennaio 2000 era ancora valida la valorizzazione del 1999.
Col ricorso si sostiene che il momento dal quale applicare la nuova rendita debba essere “quello nel quale furono eseguiti i lavori per i quali fu presentata all’Ufficio Tecnico Erariale di Firenze la apposita denuncia di variazione e contestuale proposta di rendita, ovvero l’anno 1999”. dovendosi “necessariamente fare riferimento anche alla L. n. 342 del 2000, art. 74, che ha integrato la disciplina stabilendo il principio che in presenza di una denuncia di variazione la data di attribuzione della rendita coincide con quello della presentazione della istanza”.
Osserva il collegio che il motivo è privo di autosufficienza, e pertanto inammissibile. Il principio di diritto con esso invocato – (affatto pacifico: 13077/2007, 6255/2007, 11139/2007) potrebbe condurre all’accoglimento del ricorso se la ricorrente avesse precisato in quale atto del processo di merito essa abbia indicato e dimostrato di aver prodotto nell’anno 1999 la denuncia di variazione che sarebbe alla base della attribuzione della nuova rendita. Dalla sentenza impugnata non risulta invero che tale denuncia sia anteriore al 25 gennaio 2000, e nemmeno nel ricorso qui proposto la società lo afferma, allegando soltanto che risalirebbero al 1999 i lavori di ristrutturazione dell’immobile (ma non anche la loro denuncia, con istanza all’Ufficio Tecnico Erariale di attribuzione di rendita).
Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna al rimborso delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010