Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4409 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4409 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso n. 18292-2011 proposto da:
RESIDENZA LARIO S.r.L., in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato Domenico
Angelini, che la rappresenta e difende assieme all’Avv.to Michele Tumminelli
giusta procura speciale a margine del ricorso

ricorrente

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore

pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis

controricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza n. 53/44/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 24.5.2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17.1.2018
dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

Data pubblicazione: 23/02/2018

R.G. 18292/2011

RI LEVATO CHE
la società Residenziale Lario S.r.L. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate
per la cassazione della sentenza n. 53/44/2010, depositata in data 24.5.2010,
con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – sez. Milano
aveva parzialmente accolto l’appello proposto dalla contribuente avverso la
sentenza n. 77/4/2009 della Commissione tributaria provinciale di Como,

e determinando il maggior reddito per l’anno 2003 in C 140.000,00 e per
l’anno 2005 in C 114.000,00;
in particolare, a seguito di verifica fiscale effettuata nei confronti della
Residenziale Lario S.r.L., l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato i prezzi
di vendita degli immobili ceduti dalla suddetta società contribuente nel corso
degli anni di imposta dal 2003 al 2005, emettendo avvisi di accertamento per
maggiori ricavi ai fini IRPEG, IRAP ed IVA;
la Residenziale Lario S.r.L. ha proposto pertanto ricorso per cassazione,
affidato a tre motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 13, comma 1, 14, 15
DPR n. 633/1972, 9, 85 DPR n. 917/1986, 24, comma 4 lett. f e comma 5,
Legge 7 agosto 2009, n. 88 (anche con riferimento all’ad 35, comma 2, 3 e
23 bis del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella Legge 4 agosto
2006, n. 248 ed all’art. 15 Preleggi) per avere la CTR tenuto conto del prezzo
del mutuo degli immobili in luogo del corrispettivo pattuito nel contratto di
compravendita;
con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.,
motivazione contraddittoria circa «un punto essenziale della lite», avendo
la CTR, da una parte, riconosciuto che la Legge Comunitaria 2009 ha abrogato
tutte le disposizioni che sostituiscono il valore normale al corrispettivo del
contratto immobiliare e, dall’altra, affermato che lo scostamento dei
corrispettivi dichiarati per le cessioni di beni immobili rispetto al valore
normale costituisce una presunzione semplice, dando così ingresso ad una
norma abrogata (l’art. 35, comma 23 bis del Decreto Legge Bersani-Visco sul

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annullando l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per l’anno 2004

R.G. 18292/2011

valore normale) per determinare una base imponibile in misura superiore al
corrispettivo indicato nel contratto di vendita;
con il terzo motivo, ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 4 lett. f e
comma 5 Legge 7 agosto 2009, n. 88, 35, comma 2, 3 e 23 bis del Decreto
Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, 1

artt. 3, comma 1 Legge 27 luglio 2000, n. 212 ed 11 Preleggi), laddove la CTR
ha riconosciuto che per effetto della Legge Comunitaria 2008 sono state
abrogate le norme del Decreto-Legge Bersani-Visco invocate dall’Erario per
rideterminare la base imponibile in misura superiore al corrispettivo,
compresa la norma interpretativa che consentiva la loro applicazione anche
agli atti formati precedentemente al 6 luglio 2006, ma non ha annullato gli
accertamenti fondati su di esse;
l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, deducendo
l’infondatezza del ricorso principale, proponendo altresì ricorso incidentale e
denunciando, sulla base di unico motivo, l’omessa ed insufficiente motivazione
circa fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, n. 5,
c.p.c., nonché «nullità della sentenza per omessa decisione su questione
proposta dalla parte o rilevabile d’ufficio, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.>>
laddove nella sentenza impugnata non erano stati esaminati ulteriori elementi
indiziari <>
CONSIDERATO CHE
1. la L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 5 (Legge Comunitaria 2008)
ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 (così come l’omologo D.P.R. n.
633 del 1972, art. 54 in tema di IVA), eliminando le disposizioni introdotte dal
D.L. n. 223 del 2006, art. 35; ciò a seguito di un parere motivato del 19
marzo 2009 della Commissione europea, la quale, nell’ambito del
procedimento di infrazione n. 2007/4575, aveva rilevato l’incompatibilità – in
relazione, specificamente, all’IVA, ma ritenuta estensibile dal legislatore
nazionale anche alle imposte dirette – di tali disposizioni con il diritto
comunitario; è stato così ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio
2006, sopprimendo la presunzione legale (ovviamente relativa) di

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comma 265 Legge n. 24 dicembre 2007, n. 244 (anche con riferimento agli

R.G. 18292/2011

corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la
conseguenza che tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione del
Giudice, il quale può, in generale, desumere l’esistenza di attività non
dichiarate <

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