Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4409 del 21/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 21/02/2017, (ud. 09/01/2017, dep.21/02/2017),  n. 4409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28866/2012 proposto da:

F.M., (c.f. (OMISSIS)), M.G. (c.f. (OMISSIS)),

Ma.Le. (c.f. (OMISSIS)), M.S. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliate in Roma, Via Taranto n. 95 (Lotto D-Sc.

A-Int. 8), presso l’avvocato Compagno Daniela, rappresentate e

difese dall’avvocato Motolese Giovanni, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ S.G.A. S.P.A., e per essa quale

mandataria con rappresentanza, nonchè procuratrice, Intesa SanPaolo

Group Services S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Rubicone n.42,

presso l’avvocato Rotili Carlo Alfredo, rappresentata e difesa

dall’avvocato Di Serio Gennaro, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 256/2012 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 16/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2017 dal cons. DE MARZO GIUSEPPE;

udito, per le ricorrenti, l’Avvocato I. BOCCIA, con delega, che si

riporta;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato C.A. ROTILI, con delega,

che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI

Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 16 aprile 2012, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto da Intesa SanPaolo s.p.a., quale mandataria della Società per la Gestione di Attività – S.G.A. s.p.a. e, in conseguenza, ha condannato F.M., M.L., M.S. e M.G., le ultime tre, quali eredi di M.C. e nei limiti delle rispettive quote, al pagamento della somma di Euro 69.758,60, oltre interessi.

2. La Corte d’appello ha rilevato: a) che con la sentenza non definitiva resa in primo grado – non impugnata e non destinataria di alcuna riserva di appello – era stato semplicemente revocato il provvedimento monitorio, con rimessione della causa sul ruolo per l’esatta quantificazione della somma dovuta; b) che l’ammontare indicato dal giudice in Lire 74.628.970 (Euro 38.542,65), con espressione incidentale contenuta nella motivazione della sentenza non definitiva, non era assistito da alcuna ragione logica e da nessun riscontro; c) che, al contrario, alla stregua dell’accertamento contenuto nella consulenza tecnica svolta in primo grado, il debito complessivo per la sorte capitale ammontava a Lire 135.071.486, ossia ad Euro 69.758,60, importo peraltro neppure contestato dalle obbligate; d) che, in difetto di un’esatta determinazione del tasso base e in applicazione dell’art. 1284 c.c., comma 2, risultava corretta la determinazione degli interessi effettuata dal Tribunale nella misura del tasso legale maggiorato di due punti, con decorrenza dal 14 luglio 1993.

3. Avverso tale sentenza, F.M., M.L., M.S. e M.G. propongono ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Resiste con controricorso Intesa SanPaolo Group Services – società consortile per azioni, quale mandataria con rappresentanza della Società per la Gestione di Attività S.G.A. s.p.a.

Nell’interesse della resistente è stata depositata memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., per avere la Corte territoriale pronunciato su diritto coperto dal giudicato, dal momento che la sentenza non definitiva resa in primo grado aveva determinato il debito delle ricorrenti in somma inferiore, senza che avverso tale statuizione fosse proposto appello o riserva di appello.

La doglianza è infondata.

E’ certamente esatto che l’interpretazione del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazione (v., ad es.,Cass., ordinanza 16 gennaio 2014, n. 769).

Tuttavia, nel caso di specie, il riferimento della sentenza non definitiva alla somma dovuta rappresenta, come puntualmente rilevato dalla Corte d’appello, un passaggio incidentale finalizzato a giustificare l’esistenza comunque di un credito della società opposta – ancorchè inferiore a quello oggetto del decreto ingiuntivo, che proprio per tale ragione, sarebbe stato revocato -, destinato ad essere compiutamente quantificato, in assenza di un accordo delle parti, dal consulente tecnico.

D’altra parte, il Tribunale, se avesse ritenuto la sorte capitale compiutamente determinata, non avrebbe avvertito la necessità di prefigurare prima e disporre poi un accertamento tecnico, in quanto sarebbe rimasta solo da definire la misura degli interessi dovuti.

In assenza di qualunque precedente statuizione irrevocabile sul punto, legittimamente la Corte territoriale ha assunto a fondamento della decisione le risultanze della consulenza tecnica disposta in primo grado.

2. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA