Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4409 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12895-2017 proposto da:

COMUNE DI ATRI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio

dell’avvocato FERDINANDO D’AMARIO, che lo rappresenta e difende,

giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

CUBO DESIGN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DORA 1, presso lo studio

dell’avvocato VINCENZO CERULLI IRELLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIERO COLLELUORI, giusta procura a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1106/2016 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 17/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’AMARIO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLLELUORI che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Cubo Design s.r.l. impugnava, con ricorso cumulativo, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, l’avviso di pagamento TARI, acconto 2014, mediante il quale si chiedeva il pagamento dell’importo di Euro 9.367,00 calcolato in base alle tariffe TARES deliberate per l’anno 2013, l’avviso di pagamento TARES, anno 2013, suppletivo quota comunale, mediante il quale si chiedeva il pagamento di Euro 14.388,05 e l’avviso di pagamento TARI, conguaglio 2014, per un importo di Euro 23.513,76. La società contribuente denunciava il difetto del presupposto impositivo, la violazione del Reg. comunale per l’istituzione della TARES, art. 10, comma 3, essendo i rifiuti prodotti assimilabili ai rifiuti speciali secondo il criterio quantitativo, quindi, non sottoposti a TARES, e la omessa utilizzazione del servizio pubblico di raccolta. L’adita Commissione, con sentenza n. 355/01/15, dichiarava l’inammissibilità del ricorso, assumendo che gli atti impugnati, in quanto inviti al pagamento, non erano inseriti tra quelli elencati al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 comma 1.

Cubo Design s.r.l. proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, che veniva accolto con sentenza n. 1106/5/16. I giudici di appello ritenevano l’ammissibilità dell’impugnazione degli avvisi di pagamento, di cui disponevano l’annullamento in quanto, ai sensi del Reg. comunale di Atri sulla TARES, art. 10, comma 3, i rifiuti prodotti non erano soggetti a TARES. Il Comune di Atri propone ricorso per cassazione, svolgendo tre motivi e presentando memorie. Cubo design s.r.l. si è costituita con controricorso, illustrato con memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa motivazione e violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., (vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il ricorrente deduce che a seguito di atto accertativo n. (OMISSIS) del 9.12.2013 “annualità 2008/2012” per una posizione di evasione totale per complessivi Euro 344.444,00, concernente l’unità immobiliare adibita ad uso “fabbricazione di mobili”, la contribuente aveva presentato istanza di accertamento per adesione, la cui procedura veniva definita in data 14.3.2014. Le parti concordemente avevano determinato le superfici tassabili e gli importi da versare, con piano di rateizzazione. Cubo Design S.r.l., invece di adempiere al pagamento, aveva impugnato gli avvisi. Ciò premesso, si lamenta che il giudice di appello avrebbe violato il principio cii corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che il giudizio riguardava la valutazione dell’istituto dell’accertamento con adesione, con specifico riferimento alla natura degli atti pregressi (avviso di accertamento, indicato dal Comune come divenuto definitivo a seguito dell’espletamento dell’iter di adesione) e degli atti conseguenziali (avviso di pagamento, indicato dal Comune quale comunicazione priva di pretesa impositiva). Nello specifico, la pronuncia impugnata avrebbe omesso l’analisi: della inammissibilità della domanda per non impugnabilità degli inviti al pagamento in quanto non finalizzati all’accertamento del rapporto di imposta, in ragione dell’intervenuta pregressa adesione all’accertamento, definitiva della questione accertativa; della inammissibilità della domanda sotto l’ulteriore profilo che la sottoscrizione del verbale del procedimento di adesione concretizzerebbe la formale e sostanziale dichiarazione di legge, sostitutiva di quella (che avrebbe dovuto essere) ex lege formulata annualmente dalla parte; della definitività dell’atto accertativo, così come modificato in sede di definizione con adesione. Il decisum, inoltre, apparirebbe viziato anche sotto il profilo motivazionale, in quanto il riferimento ai richiami alla efficacia sostanziale degli avvisi di pagamento ed alla indagine sull’idoneità degli avvisi a costituire una pretesa impositiva da svolgersi in concreto, renderebbe viziata la pronuncia per evidente omissione di quel che il giudice stesso indica come necessario, ossia l’analisi in concreto degli avvisi di pagamento impugnati ed i precedenti avvisi di accertamento, definiti con l’istituto menzionato.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto ai sensi del Reg., art. 9, per l’applicazione ai tributi comunali dell’accertamento con adesione, approvato con Delib. c.c. n. 15 del 2002, l’accertamento definito con adesione non sarebbe soggetto a impugnazione e non sarebbe nè integrabile nè modificabile da parte dell’Ente impositore.

3. Il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per connessione logica, sono infondati.

Parte ricorrente denuncia omessa motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo, oltre a violazione di legge, in quanto la Commissione Tributaria Regionale avrebbe ritenuto impugnabili gli avvisi di pagamento senza verificare se, in concreto, tali atti avessero natura impositiva, essendo conseguenti ad un accertamento con adesione, di per sè non impugnabile.

E’ noto al Collegio l’indirizzo secondo cui: “In materia tributaria, la definizione dell’accertamento con adesione su istanza del contribuente ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, determina la intangibilità della pretesa erariale oggetto del concordato intervenuto tra le parti, sicchè risulta normativamente esclusa per il contribuente la possibilità di impugnare simile accordo e, a maggior ragione, l’atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, sino a quando non sia stata interamente eseguita l’obbligazione scaturente dal concordato” (Cass. n. 20577 del 2019).

Il principio, nella fattispecie, non trova applicazione, posto che gli avvisi in questione non possono essere considerati atti puramente conseguenziali dell’accertamento con adesione, non essendo contestato che lo stesso riguardasse le annualità dal 2008 al 2012 relative a TARSU, mentre gli avvisi opposti nel presente giudizio riguardano le annualità 2013 e 2014 e per un diverso tributo, ossia TARES e TARI.

Ne consegue che, correttamente, i giudici del merito hanno ritenuto gli atti oggetto di impugnazione non riferibili all’accertamento per adesione, in quanto riguardanti annualità successive, e, trattandosi di atti impositivi atipici determinativi di una precisa pretesa tributaria, suscettibili di impugnazione. Questa Corte ha, in più occasioni, affermato che: “In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria” (Cass. n. 37745 del 2018; Cass. n. 17010 del 2012; Cass. n. 21392 del 2012).

4. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omesso esame circa un fatto decisivo e controverso, in ordine all’onere della prova in capo al Comune circa la produzione di rifiuti ulteriori oltre quelli dichiarati, tenuto conto che nel verbale di definizione dell’accertamento con adesione, le parti avevano concordato una riduzione del 50% sui locali produttivi di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili e/o tossico nocivi. Ne consegue che, a fronte della suddetta dichiarazione, sottoscritta dalle parti, sarebbe incomprensibile il punto di motivazione in ordine alla necessità di prova di produzione di ulteriori rifiuti.

5. Con memorie illustrative la società Cubo Design S.r.l. ha evidenziato che, in pendenza del giudizio, è intervenuta la sentenza n. 381/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Teramo che ha disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento avente ad oggetto la stessa annualità di imposta (2014) del tributo TARI oggetto del gravame. La sentenza è passata in giudicato come da certificazione rilasciata dalla segreteria della Commissione Tributaria Provinciale in data 25 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c.. Si legge nella motivazione della sentenza n. 381/2018 che il ricorrente ha documentato la natura di rifiuti speciali prodotti (rifiuti provenienti dal ciclo produttivo del legno) ed ha documentato lo smaltimento a propria cura e spese dei rifiuti medesimi (con fatture emesse nei confronti di ditte abilitate allo smaltimento dei rifiuti). Il giudice del merito ha precisato, altresì, che: “Tutta la documentazione prodotta dal ricorrente a sostegno delle tesi esposte nel ricorso non risulta contestata dal Comune di Acri per cui il ricorso va accolto conformemente alle statuizioni intervenute tra le medesime parti per gli anni pregressi con riferimento alla tassabilità delle superfici dei locali ove si producono rifiuti speciali (cfr. sent. di questa CTP n. 148/1/2011, n. 30/1/2013, n. 107/1/2014, n. 430/1/2015, n. 420/2/2017 alcune delle quali irrevocabili)”.

Nella fattispecie ricorre l’effetto vincolante del giudicato esterno, in quanto relativo alla medesima annualità di imposta del tributo TARI oggetto del gravame del presente giudizio e concernente fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie (determinazione delle superfici tassabili, ove si producono rifiuti speciali, smaltiti a cura e spese del contribuente), i quali hanno carattere stabile e tendenzialmente permanente (v. Cass. n. 25516 del 2019). E’ stato, infatti, affermato, con indirizzo condiviso, che: “Il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato anche con riferimento ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente” (Cass. n. 7417 del 2019; Cass. n. 37 del 2019; Cass. n. 21824 del 2018). La Commissione Tributaria Provinciale ha precisato che per quanto attiene alla tassazione dei locali adibiti ad Uffici e Studi l’avviso di accertamento va confermato, non sussistendo elementi di esclusione della tassazione delle superfici di mq. 1202 dove di regola si producono rifiuti ordinari.

Da siffatti rilievi consegue il rigetto del terzo motivo di ricorso.

6.In definitiva il ricorso va rigettato e la parte soccombente tenuta al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 5000,00, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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