Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4409 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 18/02/2021), n.4409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2137-2019 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELANGELO

POGGIOLI 2, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MAURO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CIRO MARCELLO ANANIA;

– ricorrente –

contro

ENTE DON ORIONE FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (ENDO-FAP), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PASTORE FAUSTOLO 7, presso lo studio

dell’avvocato GIULIA GRASSO, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANGELO CACCIATORE, FRANCESCO IACONO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1086/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/11/2018 R.G.N. 706/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CIRO MARCELLO ANANIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1618/2018, resa all’esito del procedimento instaurato ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48 e ss., il Tribunale di Palermo accoglieva l’impugnazione proposta da L.S. e dichiarava l’illegittimità del licenziamento irrogatogli all’esito di una procedura di licenziamento collettivo, in data 22 maggio 2017, dall’Ente Don Orione – Formazione aggiornamento professionale (Endo-Fap) per ragioni di sovradimensionamento strutturale.

Il Tribunale riteneva fondata la censura del lavoratore relativa alla violazione dei criteri di scelta dei dipendenti da licenziare e considerava del tutto arbitraria e quindi illegittima la scelta datoriale di distinguere, nell’ambito di una categoria del tutto fungibile, quale quella dei Formatori coordinatori didattici, cui apparteneva il L., una sottocategoria, composta da un solo dipendente che, oltre a ricoprire tale qualifica, era anche in possesso di una laurea in ingegneria o informatica o similare, così da sottrarre tale dipendente dal confronto con gli altri.

2. La Corte d’appello di Palermo in riforma di tale decisione respingeva la domanda.

Valutava innanzitutto, in ossequio alla ragione più liquida, di non dovere pronunciare sul motivo di reclamo con il quale l’Ente aveva fatto valere la propria natura di organizzazione di tendenza, perchè assorbente era la fondatezza dell’altro motivo di impugnazione, con il quale l’ente aveva censurato il capo della decisione relativo all’applicazione dei criteri di scelta.

Al riguardo riteneva che la pur illegittima creazione da parte dell’Ente della sub categoria del “Formatore coordinatore didattico esperto in informatica”, non escludeva che il L. non occupasse, in base all’anzianità aziendale, ai carichi di famiglia, il primo posto nella graduatoria dei tre dipendenti dell’area professionale in questione e quindi fosse uno dei due lavoratori di detta categoria in ogni caso da licenziare.

Quanto agli altri profili di illegittimità dedotti dal L. in primo grado e riproposti in sede di reclamo (la mancata comunicazione alle oo.ss. nella lettera di apertura della procedura e nel corso delle trattative della sospensione ad opera del TAR dell’esclusione dell’Ente dall’avviso 8/2016, il reperimento prima e dopo il licenziamento di professionalità esterne, lo spostamento, prima del licenziamento, di personale ovvero la revoca di alcuni licenziamenti, circostanze che avrebbero inteso provare l’insussistenza delle ragioni giustificative della riduzione di personale) ne rilevava l’inammissibilità in mancanza di impugnativa incidentale condizionata dei relativi capi della decisione che li avevano giudicati infondati con argomentazioni espresse.

2. Per la cassazione della sentenza L.S. ha proposto ricorso con quattro motivi.

3. L’Ente Don Orione – Formazione Aggiornamento Professionale (Endo-Fap) ha resistito con controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

Censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata su un ulteriore vizio della procedura non esaminato dal Tribunale e riproposto in appello. Trascrive stralci del ricorso introduttivo e della memoria di costituzione nel giudizio di reclamo e sostiene che la comparazione non poteva essere effettuata con i dipendenti inquadrati nel profilo di formatore in quanto egli era stato assunto come responsabile del processo.

2. Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata non fa alcun riferimento alla qualifica di responsabile di processo ed al vizio che inficerebbe, sotto questo profilo, la procedura ed il ricorrente non ha trascritto gli atti necessari a dare a questa Corte contezza del fatto che la doglianza sia stata o meno riproposta nel giudizio di opposizione nè vi è nel motivo alcun richiamo alla sentenza del Tribunale.

Si aggiunga che il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell’art. 112 c.p.c., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un’eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per error in procedendo, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull’eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni sottoposte al suo esame nell’ambito di quella domanda o di quell’eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, tempo per tempo vigente; l’erronea sussunzione nell’uno piuttosto che nell’altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità comporta l’inammissibilità del ricorso (Cass. n. 7268/2012; Cass. n. 23161/2018).

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 oltre che degli artt. 116 e 416 c.p.c..

Ribadisce l’illegittimità della scelta datoriale di distinguere nell’ambito della categoria professionale dei formatori coordinatori didattici la sub categoria del formatore coordinatore didattico esperto in informatica, non ispirata a criteri di obiettività e generalità, e censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che, nonostante l’illegittimità di detta sub categoria, il L. non avrebbe comunque potuto mantenere il proprio posto e sarebbe stato in ogni caso licenziato anche in applicazione di un diverso criterio.

Rileva che lo stesse Ente non aveva mai eccepito che il L. non avesse alcun interesse ad impugnare il licenziamento per la prospettata unificazione nell’unica categoria dei Formatori coordinatori didattici di quella (creata ad hoc) del Formatore coordinatore didattico esperto in informatica.

Sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere non contestato il diritto del L. a rimanere in servizio all’esito della comparazione con tutti i formatori coordinatori, in quanto il lavoratore che nell’ordine della graduatoria precedeva gli altri due non aveva impugnato il recesso e, quindi, egli doveva prevalere sull’ing. B., unico ad essere rimasto in servizio pur non avendone titolo.

4. Il motivo è inammissibile.

Anche in questo caso il ricorrente non ha trascritto gli atti del giudizio di merito e quindi non ci sono elementi per individuare la posizione assunta dall’Ente.

Si fa riferimento a documenti egualmente non riprodotti nel contenuto ed in relazione ai quali non è dato sapere quando siano stati sottoposti ai giudici di merito.

Il motivo, in ogni caso, al di là della formulazione testuale, tende ad una rivalutazione dei fatti non consentita in questa sede di legittimità.

5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5.

Svolge considerazioni (v. pagg. 25 e 26 del ricorso) che non hanno alcuna attinenza con il decisum perchè si riferiscono ad altro lavoratore, tale C. (peraltro in sede di memoria il L. ha chiarito che il riferimento al C. è stato inserito per mero errore materiale).

Aggiunge che non sarebbero applicabili al caso in esame i principi affermati da Cass. n. 24558/2016 e da Cass. n. 13893/2017 perchè in quelle fattispecie veniva in rilievo la L. n. 223 del 1991, art. 5 nel testo antecedente alle modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012.

6. Il motivo è infondato.

Fermo restando il chiarimento dello stesso ricorrente di cui alla memoria, le doglianze non sono condivisibili in quanto il principio posto dalla Corte territoriale a fondamento della decisione è un’applicazione della regola più generale secondo cui l’annullamento può essere richiesto solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.

Tale principio opera anche per i licenziamenti collettivi, in caso di violazione dei criteri di scelta.

Per tali licenziamenti, l’invalidità per violazione dei criteri di scelta è stata, infatti, prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3 (nella versione precedente rispetto alle modifiche di cui alla alla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 46) non già nella forma della nullità, sanzione conseguente alla violazione delle norme di ordine pubblico (artt. 1418 e 1343 c.c.) ma della annullabilità, vizio connotante la tutela di un interesse di parte, secondo la previsione dell’art. 1441 c.c., comma 1, (“L’annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge”).

Non vi sono ragioni per escludere che tale annullabilità sussista anche per i licenziamenti intimati dopo la riformulazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 e della L. n. 300 del 1970.

Anche, dunque, nella fattispecie del licenziamento per violazione dei criteri di scelta, l’annullamento non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto di tale violazione, perchè avente rilievo determinante rispetto al licenziamento (cfr. Cass. n. 24558/2016 nonchè, negli stessi termini, Cass. n. 13803/2017 e le più recenti Cass. n. 7642/2019 e Cass. n. 13871/2019).

7. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c. e sostiene che, in ragione della fondatezza dei primi tre motivi, le spese dovranno essere poste a carico dell’Ente. In subordine afferma che la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese tenendo conto della infondatezza del primo motivo di reclamo.

8. Il motivo è innanzitutto inammissibile per non essere stati trascritti gli atti rilevanti.

In ogni caso l’infondatezza dello stesso si evince dal fatto che, contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corte territoriale non ha affatto respinto il primo motivo di reclamo dell’Ente (la sentenza è basata sulla ragione più liquida) ed ha correttamente applicato il principio della soccombenza.

9. Da tanto deriva che il ricorso deve essere rigettato.

10. A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

 

 

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