Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4407 del 23/02/2011
Cassazione civile sez. II, 23/02/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 23/02/2011), n.4407
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;
– ricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano, 6^ sezione penale, in
data 30 marzo 2009 (R.G. TRIB. 5283/07 REG. I.E. 2166/069;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3
febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per la rimessione in
termini del ricorrente.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha proposto ricorso per cassazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99 chiedendo l’annullamento dell’ordinanza in data 30 marzo 2009 con cui il Tribunale di Milano, 6^ sezione penale, ha statuito, in parziale accoglimento del ricorso proposto da P.G., che la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta nei confronti del predetto P., ha efficacia a decorrere dal 26 luglio 2008, data di entrata in vigore della L. 24 luglio 2008, n. 125, e non ex tunc. Considerato che si tratta di ricorso per cassazione in tema di (efficacia della) revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso nell’ambito di un procedimento penale;
che, ad avviso del Collegio, nella specie non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia;
che, in forza di quanto statuito da Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, ex art. 170 del citato testo unico, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale;
che, nella impugnazione suindicata, invece, ciò di cui si discute è, non l’opposizione al decreto di liquidazione, bensì la legittimità dell’efficacia, ex nunc anzichè ex tunc, del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale;
che questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di cassazione (cfr. Cass. pen., sez. 4, 14 luglio 2010, n. 32057; Cass. pen., sez. 4, 22 giugno 2010, n. 34668; Cass., sez. 4, 29 aprile 2010, n. 20087).
P.Q.M.
La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011