Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4407 del 21/02/2017
Cassazione civile, sez. I, 21/02/2017, (ud. 09/01/2017, dep.21/02/2017), n. 4407
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.G., (c.f. (OMISSIS)) e G.E. (c.f. (OMISSIS)),
rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al ricorso,
dall’avv. Marina Flocco (pec studiolegaleflocco.pec.it) ed elett.te
dom.ti presso lo studio della medesima in Roma, Via Gregorio VII n.
466;
– ricorrente –
contro
UNICREDIT S.P.A., in persona del direttore generale e legale
rappresentante Dott. N.R., rappresentata e difesa, per
procura generale alle liti a rogito notaio V.C. di (OMISSIS)
in data 29 ottobre 2010, rep. (OMISSIS), dal prof. avv. Umberto
Morera (c.f. MRRMRT55S24L781D) ed elett.te dom.ta presso lo studio
del medesimo in Roma, Largo Giuseppe Toniolo n. 6;
– controricorrente –
contro
V.A., (c.f. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, per procura
speciale a margine del controricorso, dall’avv. Luigi Bugliosi (c.f.
BGLLGU37L12H501 – pec luigibugliosi.ordineavvocatiroma.com) ed
elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in Roma, Via Appia
Nuova n. 478;
– controricorrente –
e contro
B.B. (c.f. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, per procura
speciale a margine del controricorso, dall’avv. Massimiliano Rosai
ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in Roma, Via
Giorgio Morpurgo n. 16;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4259/2011 della Corte d’appello di Roma
depositata il 13 ottobre 2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9
gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il controricorrente sig. V. l’avv. Luigi BUGLIOSI;
udito per il controricorrente sig. B. l’avv. Massimiliano
ROSAI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità o in
subordine il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Roma, rigettando (per quanto ancora rileva) il gravame dei sig.ri D.G. ed G.E., ha confermato la sentenza di primo grado, con cui era stata respinta la pretesa risarcitoria avanzata dagli appellanti nei confronti della Banca di Roma s.p.a., ai sensi dell’art. 2049 c.c., in relazione ad illeciti consumati in danno degli attori da suoi dipendenti, i sig.ri V.A., B.B. e M.G. – poi chiamati in garanzia dalla banca convenuta – i quali li avrebbero indotti a contrarre un mutuo di importo eccessivo per estinguere precedenti obbligazioni nei confronti di altri istituti di credito e avrebbero preteso per sè stessi cospicue somme di denaro.
La Corte ha respinto, tra l’altro, l’istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello introdotto dagli appellanti con querela di falso in via principale riguardante documenti prodotti in giudizio dalla banca. Ha ritenuto, in proposito, che non ricorressero gli estremi per l’applicazione dell’art. 295 c.p.c., perchè la decisione sulla falsità dei documenti (relativi al mutuo stipulato e alla messa a disposizione delle relative somme) non costituiva un antecedente logico-giuridico del giudizio e perchè la decisione del Tribunale non si basava su di essi, bensì sul rilievo – che i giudici di appello confermavano – del difetto di prova degli illeciti addebitati ai dipendenti della banca.
I sig.ri D. e G. hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui hanno resistito con tre distinti controricorsi Unicredit s.p.a. (succeduta a Banca di Roma s.p.a. a seguito di complesse vicende societarie), il sig. V.A. e il sig. B.B.. I ricorrenti hanno anche presentato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del controricorso di Unicredit s.p.a., sottoscritto da avvocato munito di procura generale, in violazione degli artt. 365 e 370 c.p.c., che richiedono invece la procura speciale per il giudizio di cassazione.
2. – Il primo motivo di ricorso, con cui si insiste per la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di quello sulla querela di falso, cui si è fatto cenno in narrativa, è infondato.
Ai fini della sospensione necessaria del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., è necessario che tra due giudizi intercorra un nesso di pregiudizialità in senso stretto, ossia che la causa pregiudicante abbia portata vincolante, con effetto di giudicato, all’interno della causa pregiudicata; e ciò si verifica solo allorchè una situazione sostanziale rappresenti un fatto costitutivo o comunque un elemento della fattispecie di un’altra situazione sostanziale, sicchè occorre garantire uniformità di giudicati (cfr., tra le tante, Cass. 27426/2009). Pertanto, se in un giudizio sia stato prodotto un documento, impugnato con querela di falso in via principale in altro giudizio, occorre stabilire, ai fini della eventuale sospensione del primo giudizio, se la dichiarazione di falsità del documento costituisca non già solo uno dei tanti elementi di valutazione, dei quali il giudice della causa asseritamente pregiudicata deve tenere conto nella formazione del proprio convincimento (ciò che implicherebbe, tutt’al più, un rapporto di pregiudizialità logica, ma non giuridica), bensì se tale dichiarazione costituisca il passaggio necessario della decisione in ordine ad un elemento costitutivo della pretesa dell’attore o di un’eccezione decisiva del convenuto in tale causa (Cass. 14578/2011).
Il che, però, è manifestamente escluso che si verifichi nel caso che ci occupa, ove la falsità dei documenti rileva soltanto sotto il profilo della pregiudizialità logica (peraltro anch’essa da escludere una volta che si neghi la rilevanza stessa dei documenti ai fini del decidere).
3. – Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 2697 e 2409 c.c. e dell’art. 269 c.p.c., si lamenta che la Corte d’appello abbia addossato ai ricorrenti l’onere di provare gli illeciti commessi dai dipendenti della banca, omettendo di considerare che essi erano stati chiamati in giudizio da quest’ultima, sulla quale dunque gravava l’onere di provarne la responsabilità.
3.1. – Il motivo è manifestamente infondato. La domanda degli attori (attuali ricorrenti) si basa appunto sulla responsabilità della banca per fatto dei suoi dipendenti, ai sensi dell’art. 2049 c.c.; il fatto di questi ultimi, dunque, è elemento costitutivo della stessa, come tale da provare a cura degli attori.
4. – Il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione in ordine alla prova di tale fatto, è inammissibile perchè si sostanzia in generiche censure di puro merito.
5. – Inammissibile è anche il quarto motivo, con il quale, denunciando violazione dell’art. 91 c.p.c., si ripropone la censura della liquidazione – ritenuta eccessiva – delle spese del giudizio di primo grado a carico degli attori, da parte del Tribunale, censura già respinta dalla Corte d’appello. I ricorrenti, infatti, omettono di precisare le voci di tariffa che sarebbero state violate.
6. – In conclusione il ricorso va respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali, liquidate come in dispositivo in favore dei soli controricorrenti validamente costituiti.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese processuali, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti sig.ri V. e B..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017