Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4407 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2021, (ud. 11/12/2019, dep. 18/02/2021), n.4407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2756-2016 proposto da:

V.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PASQUALE BAFFI 26, presso lo studio dell’avvocato ROSALBA

FRANCOMANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VALENTINA ROMAGNA;

– ricorrente principale –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO DE

FEO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

nonchè contro

V.M.;

– ricorrente principale – controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 10733/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/08/2015, R.G.N. 7195/2010.

 

Fatto

RILEVATO

che il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8705/2010, resa il 13.5.2010, in parziale accoglimento del ricorso proposto da V.M., nei confronti dell’Ina Assitalia S.p.A., ha condannato quest’ultima al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 65.073,45 a titolo di differenze retributive conseguenti agli automatismi economici previsti dalla contrattazione collettiva con riferimento alla complessiva anzianità di servizio maturata anche dall’1.4.1972 al 31.10.1976, nei limiti della prescrizione quinquennale;

che la Corte territoriale di Roma, con la sentenza n. 10733/2014, pubblicata il 6.8.2015, ha accolto parzialmente l’appello interposto dalla società avverso la pronunzia di primo grado ed in parziale riforma della stessa, ha condannato l’Ina Assitalia S.p.A. al versamento, in favore del V., della somma di Euro 7.974,30, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo, disponendo che il V. restituisse alla società la somma di Euro 65.073,45, percepita in esecuzione della sentenza oggetto di gravame, oltre agli interessi legali dal data del pagamento;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso V.M., articolando tre motivi;

che la Generali Italia S.p.A. ha resistito con controricorso, spiegando, altresì, ricorso incidentale affidato ad un motivo, cui V.M. ha, a sua volta, resistito con controricorso;

che entrambe le parti hanno comunicato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1. codice di rito;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso principale, si deduce: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’Allegato 7 del CCNL 29.10.1987, “per aver dichiarato la Corte di Appello di Roma l’assorbibilità dell’assegno ad personam a seguito dell’applicazione dell’automatismo di cui all’art. 152 CCNL 1994”, fondando il proprio convincimento “su un’errata applicazione della normativa e su fatti non esistenti, come è facilmente desumibile esaminando il testo dei CCNL applicati al caso di specie”, poichè “il protocollo aggiuntivo all. 7, riconoscendo un assegno ad personam per i produttori di 2 livello per compensare la minore indennità di contingenza loro riconosciuta rispetto al periodo precedente, ha infatti previsto espressamente che “detto assegno sarà assorbibile soltanto in caso di eventuale passaggio ad un livello superiore”; pertanto, a parere del ricorrente principale, “la previsione dell’assorbibilità dell’assegno esclusivamente in caso di passaggio di livello deve ritenersi applicabile al solo passaggio (eventuale) effettivo di livello, con mansioni e inquadramento contrattuale diverso dal precedente e non anche in caso di automatismo previsto dall’art. 152 CCNL che, espressamente, prevede che le mansioni in atto rimangano le stesse (“ferme le mansioni in atto”)”; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del CCNL 29.10.1987, “per non aver la Corte di Appello considerato che l’assegno riassorbito da Ina Assitalia (ora Generali Italia S.p.A.) era quello denominato da sempre “non riassorbibile””, in quanto, “come emerge dalle buste paga depositate, Ina Assitalia S.p.A., ora Generali Italia S.p.A., ha assorbito l’assegno ad personam che aveva sempre chiamato “non riassorbibile”; mentre non ha corrisposto regolarmente l’assegno ad personam assorbibile, che pure non avrebbe mai dovuto essere assorbito in mancanza del passaggio di livello”; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte di Appello omesso la valutazione delle prove in ordine alla mancata effettiva erogazione al ricorrente dell’assegno ad personam anche prima dell’applicazione degli automatismi contrattuali, nonchè in ordine all’assorbimento di assegno da sempre indicato come “non riassorbibile” dalla società;

che, con il ricorso incidentale, si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 152 CCNL del 1994, per erronea interpretazione del giudicato sulla sentenza del Pretore di Roma del 17.2.1988, in ordine al riferimento alla maggiore anzianità di servizio del lavoratore, nel senso della continuità del rapporto di lavoro subordinato anche nel periodo 1.4.1972-31.10.1976;

che i primi due motivi del ricorso principale – da trattare congiuntamente per ragioni di connessione – sono inammissibili, perchè le violazioni lamentate attengono all’esegesi dell’art. 7 del CCNL 29.10.1987 e (in particolare, per quanto riguarda il primo motivo) dell’art. 152 del CCNL del 1994, che non sono stati prodotti e neppure indicati nell’elenco dei documenti offerti in comunicazione unitamente al ricorso per cassazione, nè trascritti, in violazione del principio, più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce (arg. ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (v., tra le molte, Cass. n. 14541/2014). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le altre, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013). Per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di poter apprezzare la veridicità delle doglianze svolte dal ricorrente;

che il terzo motivo del ricorso principale è altresì inammissibile in quanto teso, all’evidenza, ad ottenere un nuovo esame del merito attraverso una nuova valutazione degli elementi delibatori, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014), poichè “il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito”; per la qual cosa, “la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, o per mancata ammissione delle stesse, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito” (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014 citt.; Cass. n. 2056/2011); e, nella fattispecie, la Corte distrettuale è pervenuta alla decisione impugnata tenendo conto di tutte le emergenze processuali (si veda, in particolare, le pagg. 3-5 della sentenza impugnata), attraverso un iter motivazionale del tutto condivisibile dal punto di vista logico-giuridico;

che l’unico motivo di ricorso incidentale è inammissibile per difetto di specificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, sotto il profilo di autosufficienza, per mancata trascrizione del giudicato (la cui interpretazione, sia pure regola del caso concreto e conseguentemente questione di diritto da accertare direttamente), ostativa all’esercizio di ogni tipo di attività nomofilattica da parte del giudice di legittimità, possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa in tal guisa a disposizione (Cass. 16.7.2014, n. 16227; Cass. 13.12.2006, n. 26627);

che, per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso principale e quello incidentale devono essere dichiarati entrambi inammissibili;

che le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti, data la reciproca soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nei termini specificati in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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