Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4406 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

R.V., elettivamente domiciliato in Roma, via Toscana 10;

presso l’avv. Rizzo Antonio, che, unitamente agli avv.ti Giovanni

Gatteschi e Marcel lo Catacchini, lo rappresenta e difende, giusta

delega in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana (Firenze), Sez. 18, n. 14/18/06 del 23 marzo 2006, depositata

il 25 maggio 2006, notificata il 1 agosto 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli;

Letto il ricorso concernente una istanza di rimborso IRAP per difetto

del presupposto impositivo, accolta in primo e secondo grado;

Letto il controricorso;

Visto che il ricorso poggia su tre motivi con i quali si denuncia: a)

la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt.

2, 3, 4 e 8, per non avere il giudice di merito ritenuto

assoggettabile a Irap il lavoratore autonomo; b) e c) insufficiente

motivazione su un punto decisivo e controverso per il giudizio in

relazione al presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione e

della mancata valutazione di quanto riportato nella dichiarazione

presentata dal contribuente.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il ricorso è inammissibile per la genericità del quesito di diritto formulato nel primo motivo omettendo “l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo” (Cass., S.U. n. 24339 del 2008), e per la mancanza della chiara indicazione del fatto controverso relativamente agli altri due motivi;

Ritenuto che pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che la formazione del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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