Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4406 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. II, 23/02/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 23/02/2011), n.4406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.E., (OMISSIS) per legge domiciliato presso la

Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

avverso il decreto del GIP del Tribunale di Milano depositato il 6

maggio 2009 (R.G.N.R. 42772/08 – RG GIP 9771/08 N. 6276/09 DIB).;

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3

febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il GIP del Tribunale di Milano, con decreto depositato in data 6 maggio 2009, ha liquidato alla richiedente Avv. Valeria Bertin per l’attività difensiva prestata in favore dell’imputato I.E., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la complessiva somma di Euro 383;

che per la cassazione di questo decreto lo I. ha proposto ricorso, con atto depositato nella cancelleria del giudice a quo il 9 febbraio 2010, sulla base di tre motivi.

Considerato che il ricorso per cassazione è inammissibile perchè proposto contro un provvedimento – il decreto di liquidazione degli onorari professionali per imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82 – insuscettibile di ricorso immediato per cassazione, giacchè avverso il decreto di pagamento è ammessa (ex art. 84 del citato D.P.R.) l’opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 mentre il ricorso per cassazione è accordato contro l’ordinanza conclusiva del procedimento di opposizione;

che, inoltre, ricorre un’altra ragione di inammissibilità, essendo stato il ricorso proposto nelle forme penali (deposito nella cancelleria del giudice a quo; mancata notifica dell’impugnazione ad alcuno; presentazione del ricorso direttamente dalla parte, anzichè da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori munito di procura speciale), senza il rispetto delle norme previste dal codice di procedura civile, come prescritto dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 3 settembre 2009, n. 19161;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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