Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4406 del 21/02/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 4406 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
SENTENZA
sul ricorso 20404-2011 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, in persona del
suo procuratore, nella sua qualità di procuratrice di ENEL
DISTRIBUZIONE SPA, in proprio quale beneficiaria del ramo di
azienda già di ENEL DISTRIBUZIONE SPA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso
lo stadio dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
ZITO MARIA;
Data pubblicazione: 21/02/2013
- intimata avverso la sentenza n. 436/2010 del TRIBUNALE di PALMI
SEZIONE DISTACCATA di CINQUEFRONDI, depositata il
20/12/2010;
17/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO;
udito l’Avvocato Federica Manzi (delega Luigi Manzi) difensore della
ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ric. 2011 n. 20404 sez. M3 – ud. 17-01-2013
-2-
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20404 /2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20/12/2010 il Tribunale di Palmi
respingeva il gravame interposto dalla società Enel
Distribuzione s.p.a. nei confronti della pronunzia G. di P.
dalla sig. Maria Zito di sua condanna al risarcimento del
danno da quest’ultima lamentato in conseguenza
dell’inadempimento da parte dell’Enel dell’obbligo imposto
agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita
dell’energia elettrica di offrire al consumatore almeno una
modalità gratuita di pagamento della bolletta e di darne allo
stesso adeguata e tempestiva informazione.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la
società Enel Servizio Elettrico s.p.a., in proprio e quale
procuratrice speciale della società Enel Distribuzione
s.p.a., propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3
motivi.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 0 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione degli artt. 1339, 1182, 1196 c.c., in
riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.;
Con il 2 ° motivo denunzia insufficiente motivazione su
punto decisivo della controversia, in riferimento all’art.
360, 1 0 co. n. 5, c.p.c.
3
Laureana di Borrello di accoglimento della domanda proposta
20404/2011
Con il 3 ° motivo denunzia violazione degli artt. 112 c.p.c.
in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 4, c.p.c.
I primi 2 motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in
quanto connessi, si appalesano fondati p.q.r. nei termini di
Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo in casi
analoghi di affermare, il potere normativo secondario ( o,
secondo
una
possibile
qualificazione
alternativa,
di
emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi )
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi
dell’art. 2, comma 2 lett. h), si può concretare anche nella
previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del
regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art.
2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 ,
‘(
c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali
pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma
alla duplice condizione che queste ultime siano meramente
dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che
la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela
dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece,
esclusa -salvo che una previsione speciale di legge o di una
fonte comunitaria ad efficacia diretta- non la consenta – la
deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a
norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore.
4
seguito indicati.
20404/2011
Si è tuttavia escluso che la prescrizione di cui all’art.
6, comma 4, Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, abbia comportato
la modifica o l’integrazione del regolamento di servizio del
settore esistente all’epoca della sua adozione, e
sensi dell’art. 1339 c.c., sicché l’azione di responsabilità
per inadempimento contrattuale esercitata dalla originaria
parte attrice risulta priva di fondamento, in quanto basata
su clausola contrattuale invero non risulta inserita nel
contratto di utenza, e pertanto insussistente (cfr., da
ultimo, Cass., 19/12/2011, n. 27500; Cass., 19/12/2011,
n.27474; Cass., 16/12/2011, n. 27106).
Orbene, il giudice dell’appello ha disatteso il suindicato
principio, a tale stregua erroneamente attribuendo alla
delibera di cui trattasi efficacia integrativa del contratto
di utenza, e conseguentemente ravvisando sussistente il
lamentato inadempimento.
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in
relazione, con assorbimento del restante motivo.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la
causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il
rigetto della domanda originaria della Zito la cui
infondatezza emerge invero anche in ordine al profilo
subordinato concernente il preteso inadempimento dell’obbligo
di informazione, giacché l’esclusione della integrazione del
5
conseguentemente l’integrazione dei contratti di utenza ai
20404/2011
contratto da parte della delibera in argomento in ragione
della relativa indeterminatezza depone conseguentemente per
la mancata insorgenza di un siffatto obbligo.
Le
spese
del
giudizio
di
merito
possono
essere
nella giurisprudenza di merito la questione di diritto
dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata
decisa in modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. i primi 2 motivi di ricorso,
assorbito il 3 0 , e, decidendo la causa nel merito, accoglie
l’appello e rigetta la domanda originaria della Zito.
Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la Zito al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida
in complessivi euro 600,00 di cui euro 400,00 per onorari,
oltre ad accessori come per legge.
Roma, 17/1/2013
Il Consigliere est. ,
Vv
2
Il Presidente
integralmente compensate tra le parti, essendo notorio che