Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4406 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3970-2016 proposto da:

LATINA AMBIENTE SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 109, presso

lo studio dell’avvocato ENRICO VOLPETTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE IBELLO, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE LATINA SOCIETA’ COOPERATIVA ARL;

– intimato –

e da:

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE LATINA SOCIETA’ COOPERATIVA ARL, in

persona dei Commissario liquidatore e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo

studio dell’avvocato SANDRO LATTANZI, che lo rappresenta e difende,

giusta procura in calce;

– ricorrente incidentale –

contro

LATINA AMBIENTE SPA;

– intimata –

avverso sentenza n. 4599/2015 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 31/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente incidentale l’Avvocato LATTANZI che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Consorzio Agrario Provinciale di Latina Soc. coop.va A.R.L. impugnava l’avviso di accertamento n. 134AD del 10.6.2010, con il quale la Società Latina Ambiente s.p.a., concessionaria del Comune di Latina per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, richiedeva il pagamento della somma di Euro 10.039,85 a titolo di TIA, addizionali provinciali e sanzioni in relazione alle annualità 2006, 2007, 2008 e 2009, lamentando, inter alia, il difetto di motivazione dell’atto impugnato, l’inapplicabilità della tariffa alla attività agricola e l’illegittimità della Deliberazione Comunale n. 44 del 30.5.2006. La Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con sentenza n. 32/04/2012, rigettava il ricorso. Il contribuente proponeva appello innanzi alla Comissione Tributaria Regionale del Lazio che, con sentenza n. 4599/39/15, accoglieva il gravame, ritenendo l’illegittimità della Delib. n. 44 del 2006. Società Latina Ambiente S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione svolgendo due motivi. Consorzio Agrario Provinciale di Latina si è costituito con controricorso, spiegando ricorso incidentale condizionato, affidato a sei motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso principale, si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 11, e violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla valutazione della Delib. n. 44 del 2006 del Comune di Latina, tenuto conto della legittimità dell’operato dell’ente comunale che ha istituito la TIA1, in ottemperanza alla disciplina dettata dal D.P.R. n. 158 del 1999, posto che il D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, comma 1, attribuiva ai Comuni la facoltà, anche per l’anno in questione, di deliberare il passaggio dalla TARSU alla TIA da calcolarsi secondo il metodo normalizzato. La correttezza di tale impostazione troverebbe conferma nella L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 184, lett. a) (Legge finanziaria 2007) con la quale il legislatore, per impedire l’insorgenza di incertezze applicative in attesa dell’attuazione completa delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, avrebbe cristallizzato la situazione, obbligando i Comuni a mantenere inalterato “il regime di prelievo adottato in ciascun comune nell’anno 2006”, sia che l’Ente comunale avesse mantenuto il previgente regime TARSU, che il regime della TIA- Ronchi. I giudici di secondo grado sarebbero incorsi in violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 11, non avendo tenuto in conto ed avendo omesso di esaminare la disposizione normativa di cui al D.L. n. 208 del 2008, secondo cui, in assenza della emanazione dei regolamenti attuativi, i Comuni possono adottare la TIA sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Da tale assunto discenderebbe, in via consequenziale, il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo ai fini della delibazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la sentenza gravata ometterebbe del tutto ogni passaggio motivazionale circa la Delib. comunale n. 44 del 2006, da apprezzarsi in termini di sistema con le disposizioni di cui al D.L. n. 208 del 2008.

2.Con il secondo motivo di ricorso principale si denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al principio di diritto espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato e violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per “fatto decisivo omesso”. Si lamenta che la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa in errore in giudicando, avendo omesso di prendere in considerazione il recentissimo principio nomofilattico di critica, posto dalla nota pronuncia del Consiglio di Stato che avrebbe dovuto essere oggetto di adeguata e necessaria attenzione ai fini del convincimento e, dunque, della delibazione finale, ed in particolare della sentenza n. 4756 del 2013 da cui si evincerebbe la legittimità della Delib. n. 44 del 2006, resa in conformità delle disposizioni di legge.

3. I motivi di ricorso, da valutarsi congiuntamente in quanto inerenti alla medesima questione, riguardante la legittimità della Delib. n. 44 del 2006 del Comune di Latina relativa alla istituzione della TIA, sono infondati, per le considerazioni che seguono.

a) La ricognizione normativa della fattispecie evidenzia, sul punto, innanzitutto che il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, istitutiva (art. 49) la tariffa di igiene ambientale (c.d.TIA 1) che, nel disegno del legislatore, avrebbe dovuto sostituire la TARSU.

Per quel che qui interessa, il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 citato, disponeva la soppressione della TARSU (istitutiva del D.Lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507, art. 58 e s.s.) “a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5″(art. 49, comma 1); e prevedeva, al comma 5 citato, che il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano)avrebbe elaborare “un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa, ed il graduale raggiungimento dell’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni”. L’atto regolamentare in questione è stato, quindi, adottato col D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 11, ha previsto un regime transitorio (anche per effetto di successive modifiche normative) così articolato: “Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima così articolata: a) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto nell’anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all’85%; b) sette anni per i comuni che abbino raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l’85%; c) otto anni per i comuni che abbiano ragguunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%; d) otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il gradodi copertura dei costi raggiunto nel 1999”.

b) La soppressione della TARSU, quindi, non ha comportato l’immediata abrogazione della relativa disciplina istitutiva ma, secondo il cennato regime transitorio, detta imposta rimaneva in vigore (con la conseguente disciplina regolamentare adottata dai Comuni; D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68), almeno sino al 19 giugno 2006 (il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999 e, come appena sopra ricordato, il termine più breve istituito dal regime transitorio prevedeva una durata di almeno 7 anni). Detto regime transitorio, peraltro, non verrà a compimento, in quanto col D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (pubblicato in Gazz. Uff. il 14 aprile 2006), il legislatore interveniva nuovamente sulla materia disponendo la soppressione della TIA 1 istitutiva col D.Lgs. n. 22 del 1997.

Ha previsto, in particolare, il D.Lgs. n. 152 del 2006 che:

– “La tariffa di cui al D.Lgs.5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11” (art. 238, comma 1);

– “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le disciplina regolamentari vigenti” (art. 238, comma 11);

– è abrogato “il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 citato, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsit dalla parte quarta del presente decreto (art. 264, comma 1, lett. i).

c) In relazione ad analoghe controversie, la Corte ha avuto modo di rilevare che, – alla stregua della sopra ripercorso sequanza normativa, – “il Regolamento adottato con la Delib. cons. com. 30 maggio 2006, istitutiva della TIA 1 “in via sperimentale” nel Comune di Latina, si colloga temporamente in una fase della trasformazione della disciplina fiscale in cui, stante la mancata adozione del regolamento attuativo di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 6, i Comuni che già erano passati dalla TARSU alla TIA 1 potevano continuare ad applicarla, essendo tale sistema tariffario destinato ad operare sino alla adozione della disciplina attuativa prevista dal Codice dell’Ambiente, così come i Comuni che tale opzione non avevano effettuato, potevano continuare ad applicare la TARSU, i cui criteri di determinazione sono stati peraltro estesi alla TIA, ma era loro precluso di passare alla “tariffa” prevista dal decreto Ronchi, ormai destinata ad essere sostituita dalla “tariffa” del Codice dell’Ambiente, intesa come “corrispettivo”, del servizio prestato e, pertanto, necessitante di un’apposita regolamentazione (mai intervenuta)”; e che, pertanto, detta delibera (adottata in data 30 maggio 2006) “con cui è stata istituita la tariffa di igiene ambientale prevista dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, così determinandosi il passaggio dalla TARSU alla TIA, è illegittima in quanto sin d& 29 aprile 2006 non era più in vigore la tariffa ambientale e sino alla emanazione delle norme at-tuative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, istitutivo della TIA 2, era consentito ai Comuni di continuare ad applicare le discipline regolamentari vigenti, da intendersi quali fonti secondarie di determinazione della tariffa stessa, tra le quali le delibere che gli enti locali avessero già adottato ai sensi del D.Lgs. 5 febbario 1997, n. 22, art. 49, comma 6” (Cass., 28 marzo 2019, n. 8650; Cass., 4 dicembre 2018, n. 31286; Cass., 1 ottobre 2018, n. 23820; Cass., 13 luglio 2017, n. 17271).

Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, citato), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i) citato); laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), – alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi”, già adottati) all’indomani della soprressione di quella stessa tassa (la TIA 1).

4. Da quanto sopra evidenziato consegue il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento di quello incidentale condizionato, con il quale il Consorzio Agrario di Latina, svolgendo sei motivi, ha denunciato: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) atteso che l’ente impositore aveva richiesto la TIA con riferimento ad attività di esposizione, autosaloni e stabilmenti balneari, nonostante il consorzio svolgesse esclusivamente attività agricola; 2) Violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) atteso che i giudici di appello avrebbero omesso di pronunciarsi sull’eccezione relativa al secondo avviso di accertamento di contenuto identico a quello in contestazione, e con riguardo alla eccepita inapplicabilità dell’IVA alla TIA; 3)Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 46, del D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quater, nonchè delle norme del D.M. 11 febbraio 11997, n. 37 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto i giudici di appello avrebbero omesso di pronunciarsi sul profilo concernente la caducazione dell’avviso di accertamento in contestazione per effetto della notifica del secondo avviso di accertamento e la conseguente cessata materia del contendere sul primo;

4) Violazione del Regolamento adottato dal Comune di Latina con Delib. n. 44 del 30 maggio 2006, art. 10, comma 5, lett. a) e c) e comma 7, lett. d) e f) nonchè dell’art. 2135 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; 5) Violazione del Regolamento 30 maggio 2006, n. 44, art. 10, comma 4, art. 11, comma 5, art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 1 e 2, nonchè della direttiva 2008/98/Ce e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 188, e del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62,67 e 68 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), atteso che il Consorzio nel corso del giudizio aveva rivelato come l’importo della TIA dovesse essere ridotto sensibilmente in quanto si era avvalso, per gli anni in contestazione, del servizio di auto smaltimento come risultava dalle relative fatture emesse da ditte specializzate; 6) Violazione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale, nonchè della giurisprudenza di legittimità, in merito alla natura di tributo della Tariffa con conseguente inapplicabilità dell’IVA alla TIA accertata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3.

Le spese di lite, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate, rispetto all’epoca della introduzione della lite, vanno interamente compensate tra le parti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contribuente unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 20 febbraio 2020

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