Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4406 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. I, 18/02/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 18/02/2021), n.4406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7527/2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, 38

presso lo studio dell’Avvocato Roberto Maiorana, che lo rappresenta

e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica,

domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Perugia, Sezione specializzata in

materia di immigrazione, protezione internazionale e libera

circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, depositato il

24/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.M., nato in (OMISSIS), ricorre con due motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Perugia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ne ha rigettato l’impugnazione avverso la decisione della competente Commissione territoriale che denegava la protezione internazionale, nelle forme del rifugio e della protezione sussidiaria, e quella umanitaria.

I giudici di merito hanno ritenuto non necessario, nella indisponibilità della videoregistrazione dell’audizione davanti alla commissione territoriale, procedere a nuova audizione del richiedente in considerazione, anche, della mancata richiesta del difensore che non aveva indicato ulteriori ed e specifiche circostanze, ed hanno fissato udienza per la comparizione delle parti D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, comma 11, lett. a).

Nel merito il tribunale ha apprezzato quanto narrato, lacunoso e non capace di realizzare un collegamento individualizzante con la situazione del (OMISSIS), Paese di provenienza del ricorrente, nella riconducibilità del fatto riferito – per il quale il ricorrente aveva riferito di aver abbandonato il proprio Paese temendo di essere ucciso dal padre della donna da cui egli aveva avuto un figlio e che apparteneva ai ribelli del (OMISSIS) e si era opposto al matrimonio riparatore – ad una vicenda di criminalità comune.

Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, nella parte in cui è prevista la disponibilità da parte del tribunale della videoregistrazione del colloquio effettuato dal ricorrente dinanzi alla commissione territoriale, nella dedotta non corretta interpretazione datane nel decreto impugnato.

Il motivo è infondato.

Come ancora recentemente affermato da questa Corte di cassazione nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. 07/10/2020 n. 21584; Cass. 13/10/2020 n. 22049; Cass. 17/11/2020 n. 26124).

All’indirizzo, nella sua ragionevolezza, va data continuità applicativa escludendosi che nella fattispecie in esame il tribunale dovesse procedere a nuova audizione del ricorrente nella ben segnalata, in motivazione, mancata allegazione, in difetto peraltro di ogni iniziativa assunta in tal senso dal difensore alla fissata udienza, di circostanze specifiche, diverse ed ulteriori in grado di integrare il racconto reso.

Senza che possa trarsi dalla sentenza della Corte di Giustizia Moussa Sacko del 26 luglio 2017 C348/16 l’esistenza di un obbligo di sentire sempre e comunque il richiedente in sede di ricorso di impugnazione e tanto per una interpretazione della prima sostenuta da una valutazione di contesto che guarda all’intera procedura d’esame delle domande di protezione internazionale disciplinata dalla direttiva 2013/32, caratterizzata da una stretta connessione tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e quella amministrativa di primo grado che la precede.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 per non aver il tribunale riconosciuto l’esistenza di seri motivi di carattere umanitario e per avere disposto l’espulsione di una persona a rischio persecuzione nel Paese di origine o di tortura D.P.R. n. 349 del 1999, ex art. 28, comma 1, e L. n. 110 del 2017 che ha introdotto il reato di tortura, e in violazione dei principi generali di cui all’art. 10 Cost. e art. 3 CEDU.

In (OMISSIS) persistono criticità rispetto alle libertà di opinione, vi sono uccisioni illegali da parte delle forze di sicurezza ed il piano di sminamento non è ancora completato.

Il motivo è inammissibile perchè di mancato confronto con la motivazione impugnata nella parte in cui il tribunale esclude nel racconto reso dal richiedente alcun aspetto riconducibile alla situazione del Paese di provenienza e comunque una situazione di vulnerabilità personale valorizzando, invece, la censura proposta, una situazione legittimante la protezione umanitaria come espressione del divieto di rimpatrio per rischio persecuzione o tortura e tanto per profili che sono stati espressamente esclusi dal tribunale, in difetto di correlazione tra racconto e situazione oggettiva del (OMISSIS).

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese essendo il Ministero rimasto intimato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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