Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4406 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 10/02/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 10/02/2022), n.4406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13420-2016 proposto da:

V.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANIMUCCIA 15,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA DONATO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRO ROSA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO,

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 212/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 25/02/2016 R.G.N. 476/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2021 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE.

 

Fatto

Rilevato che:

1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dall’ingegnere V.E. volta ad accertare l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

2. avverso tale pronuncia V.E. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

3. l’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

Considerato che:

4. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – è dedotta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, nonché del D.L. n. 98 del 2011, convert. con L. n. 11 del 2011, art. 18, comma 2, per avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS a carico del ricorrente, ingegnere che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non poteva iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritto, in relazione agli anni in contestazione, presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

5. il motivo è infondato alla luce del principio di diritto, oramai consolidato, secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (v., in ultimo, Cass. n. 5826 del 2021; in precedenza, Cass. n. 30344 del 2017 e Cass. n. 32166 del 2018 e numerose successive conformi);

6. ai precedenti di questa Corte occorre integralmente rinviare, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;

7. ferme le ampie motivazioni di Cass. n. 30344 del 2017 e Cass. n. 32166 del 2018, nell’ultimo arresto indicato (Cass. n. 5826 del 2021 cit.), si è ribadito che la disciplina dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25 (che, com’e’ noto, ha delegato il Governo ad emanare “norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi”), non delinea, rispetto al successivo comma 26, un riparto di competenze tale per cui, laddove una cassa di previdenza abbia escluso dall’obbligo di iscrizione taluni professionisti iscritti al relativo albo in ragione del loro reddito (o, come accade per gli ingegneri e gli architetti, a causa della loro contemporanea iscrizione presso altra gestione previdenziale obbligatoria), non possa riespandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e che contrari elementi neppure possono desumersi dai lavori preparatori al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, “dove (…) è dato leggere che il fine della norma d’interpretazione autentica sarebbe quello di rendere soggetti all’iscrizione presso la Gestione separata soltanto coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi”. Ai lavori preparatori, infatti, può riconoscersi un valore unicamente sussidiario nell’interpretazione di una legge, che trova, però, un limite nella volontà obiettiva della legge, quale emerge dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore, intesa come voluntas legis, ossia come volontà oggettiva della norma, e per ciò distinta dalla voluntas legislatoris, ossia dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa (così, in motiv., Cass. n. 5826 più volte cit.);

8. con il secondo ed il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotta l’omessa motivazione (rectius l’omessa pronuncia) con violazione del principio della domanda (art. 112 c.p.c.) in relazione alle questioni che, in primo grado, erano rimaste assorbite per effetto dell’accoglimento della domanda principale e che riguardavano: a) l’illegittimità della pretesa dell’Inps per intervenuta prescrizione dell’asserito obbligo; b) l’illegittimità del regime sanzionatorio applicato;

9. i motivi sono fondati;

10. la non corretta dichiarazione di assorbimento di un motivo di appello si risolve in una omessa pronuncia e, come tale, può essere censurata in sede di legittimità (Cass. n. 11459 del 2019). Nel caso di specie, risulta dalla sentenza impugnata, l’assorbimento degli “altri motivi” di appello per i quali, invece, la pronuncia era necessaria e ineludibile, riguardando profili (la prescrizione del credito e, in subordine, l’ammontare dello stesso, in ragione del regime sanzionatorio applicabile) ritualmente devoluti alla Corte territoriale e autonomamente apprezzabili;

11. sulla base delle esposte considerazioni, vanno, dunque, accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

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