Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4405 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4405 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 17802-2011 proposto da:
RIVA FABRIZIA RVIFRZ53M65G920N, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell’avvocato
AMATORE SALVATORE, rappresentata e difesa dall’avvocato
BALESTRA ANNA MARTA, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
ANCONA;
– intimata avverso la sentenza n. 438/2011 del TRIBUNALE di ANCONA del
31.3.2011, depositata 1’11/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

Data pubblicazione: 24/02/2014

udito per la ricorrente l’Avvocato Anna Marta Balestra che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO

CAPASSO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 17802 sez. M2 – ud. 12-11-2013
-2-

Fatto e diritto
l) Con sentenza n. 438/11 dell’il aprile 2011, notificata il l
giugno seguente, il tribunale di Ancona ha respinto l’appello
proposto da Fabrizia Riva avverso la sentenza 1059/08 del locale
giudice di pace, che aveva rigettato l’opposizione proposta

redatti dai Carabinieri della compagnia di Ancona il 28 marzo
2008.
L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificandolo il
29 giugno 2011 all’avvocatura distrettuale di Ancona.
L’amministrazione non ha svolto attività difensiva.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito
previsto per il procedimento in camera di consiglio.
1.1) Oggetto dell’opposizione è il provvedimento prefettizio prot.
206037/08

di sospensione della patente

per sei mesi ai sensi

dell’art. 186 CdS (guida sotto l’influenza dell’alcool) e di
ulteriori sei mesi ai sensi dell’art. 187 CdS (guida alterata da
uso di sostanze stupefacenti).
Il tribunale ha precisato che i due verbali relativi alle
violazioni erano stati autonomamente impugnati (giudizio 2603/08
RG tribunale) e che la cognizione sulla loro legittimità esulava
dalla materia del contendere.
Ha ritenuto comunque di affermare che il rifiuto dell’opponente di
sottoporsi a prelievo ematico era ingiustificato, non essendo
obbligatorio l’uso dell’etilometro.

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avverso i verbali di contestazione n. 640884111 e 640884219,

Ha aggiunto che era ininfluente il mancato avviso all’interessata
di farsi assistere da difensore di fiducia.
Quanto alla ordinanza di sospensione, ha respinto i due motivi di
appello.
Il primo riguardante la mancata applicazione della continuazione

fattispecie aventi “ciascuna un proprio campo di applicazione”.
Il secondo riguardante “l’asserita omessa quantificazione del
periodo di sanzione accessoria”.
2) Il ricorso consta di tre motivi.
Essi vanno esaminati in relazione alla materia del contendere, che
è in questa causa limitata alla sospensione della patente disposta
con il provvedimento impugnato.
La tesi esposta con il primo motivo (v. pag. 10 in fine) è che un
soggetto, ancorchè coinvolto in un sinistro stradale (come nella
specie avvenuto), che non mostri segni di alterazione fisica
legata all’uso di alcool o stupefacenti non potrebbe essere
“costretto – pena l’irrogazione delle sanzioni di cui agli artt.
186 e 187 Cds – a sottoporsi a un prelievo ematico”.
La censura è infondata.
Consta infatti che il codice della strada, nel testo all’epoca
vigente, prevede una serie differenziata di interventi per
l’accertamento della guida sotto l’influenza i queste sostanze:
a)accertamenti con strumenti portatili (186 c. 3); b) in caso di
primo esito positivo, accertamento con strumenti e procedure
determinati dal regolamento; c) per i conducenti coinvolti in
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tra le sanzioni, negata per l’applicazione del cumulo tra due

incidenti stradali e sottoposti a cure mediche (è questo il caso)
la richiesta rivolta dalle forze di polizia alle strutture
sanitarie di procedere all’accertamento.
Il conducente può rifiutare di sottoporsi all’esame, ma ciò lo
sottopone alle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
186, settimo comma, del codice della strada, oltre

a sanzionare la guida in stato di ebbrezza, configura infatti
come autonomo illecito

anche

il

rifiuto del guidatore

di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico,
quanto oggetto di obbligo penalmente

in

sanzionato e non mera

facolta’ (Cass. 6^ civ., 22231/13).
Invano la ricorrente sostiene che non è ivi espressamente previsto
il prelievo ematico.
La disposizione, proprio per il suo incedere progressivo del
meccanismo di verifica, correlato alla gravità della situazione
(primo esame – esito positivo di esso – necessità di ricovero per
cure a causa degli effetti del sinistro) consente di ricorrere
all’esame ematico, proprio delle strutture sanitarie e ad esse
confacente per la accuratezza dei risultati e la affidabilità
della sede scientifica.
Né rilevano i precedenti citati (pag. 13) in tema di opponibilità
del rifiuto.
Non vi è dubbio infatti che la parte può sottrarsi al prelievo, ma
ciò fa scattare l’accertamento sanzionatorio conseguente a tale
comportamento di rifiuto.

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L’art.

3) Appare invece fondato il secondo motivo, che denuncia
violazione dell’art. 354 c.p.p. e vizi di motivazione in relazione
al fatto che il conducente non sia stato informato preventivamente
della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia.
Sul punto il tribunale ha escluso la fondatezza della doglianza,

amministrativi”.
In tal modo ha confuso il piano dell’accertamento dei reati di cui
agli artt. 186 e 187 CdS, cui era rivolta la verifica clinica che
si dice esser stata richiesta alla Riva, con il piano della
opposizione alla sanzione amministrativa conseguente al di lei
rifiuto.
La conseguenza sanzionatoria amministrativa ulteriore della
sospensione della patente non vale infatti a togliere rilievo
penale all’ambito in cui, secondo la tesi dell’opponente, veniva
operato l’accertamento clinico.
Va ricordato che secondo la giurisprudenza (Sez. 4, Sentenza n.
34145 del 21/12/2011 (dep. 06/09/2012 ) Rv. 253746):
“In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico
compiuto nell’ambito della esecuzione di ordinari protocolli di
pronto soccorso al di fuori della emersione di figure di reato e
di attività propedeutiche al loro accertamento non rientra nel
novero degli atti di cui all’art. 356 cod. proc. pen., sicché non
sussiste alcun obbligo di avviso, ex art. 114 disp. att. cod.
proc. pen., all’indagato della facoltà di farsi assistere da un
difensore di fiducia.”
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adducendo che il giudizio verteva “sulla contestazione di illeciti

E più di recente è stato ribadito che: «I risultati del prelievo
ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad
incidente stradale e non preordinato a fini di prova della
responsabilita’ penale sono utilizzabili per l’accertamento del
reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi la “mancanza

la S.C. ha affermato che, per il suo carattere invasivo, il
conducente puo’ opporre un rifiuto al prelievo ematico richiesto
dalla polizia giudiziaria

e finalizzato esclusivamente

all’accertamento della presenza di alcol nel sangue,

rilevando in

tal caso il suo “dissenso espresso”) >>(Cass. pen. 6755/13, sez

IV, ud 6.11.2012 ric. G.).
Il giudice di merito avrebbe dovuto pertanto accertare se il
prelievo ematico rifiutato fosse stato disposto dai medici a fini
di diagnosi e cura o, come allega parte ricorrente – affetta a suo
dire da trauma cervicale e lombare (pag. 2), –

fosse stato

esclusivamente chiesto dagli agenti a fini di indagine penale.
In tale secondo caso avrebbe dovuto verificare se le fosse già
stato ogni avviso relativo alle facoltà difensive (in tema v.
ancora approfonditamente Cass pen. 6755/13).
Sarà questo il compito del giudice di rinvio.
4) Fondato appare anche il terzo motivo, relativo alla mancata
applicazione della disciplina della continuazione (art. 8 l.
689/81). E’ infatti evidente che
prelievi ematochimici,

con unico rifiuto di sottoporsi a

cioè con unica azione, la Riva violò

(secondo il provvedimento) “diverse disposizioni che prevedono
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1/^

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di consenso” dell’interessato. (In applicazione di tale principio

sanzioni amministrative”, che erano quelle previste dagli artt.
186 e 187, così qualificate dal giudice di merito e contestate
nelle sedi di impugnazione senza porre questione circa la
provenienza del provvedimento e i nessi con eventuale procedimento
penale.

dell’art. 8.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso quanto al primo
motivo e l’accoglimento degli altri.
La sentenza va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice
del tribunale di Ancona, il quale si atterrà ai seguenti principi:
l): “Qualora ai sanitari presso i quali sia stato soccorso il
conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale sia
richiesto il prelievo ematico preordinato all’accertamento del
reato di guida in stato di ebbrezza, al trasgressore, previa
informazione al medesimo della finalità per cui è effettuato il
prelievo ematico, deve essere dato l’avviso della facoltà di farsi
assistere da un difensore di fiducia.”
2)”l’art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il quale prevede
che la sanzione piu’ grave aumentata fino al triplo puo’ essere
irrogata nei soli casi di concorso formale, è applicabile
nell’ipotesi in cui con unica azione, il rifiuto del prelievo
ematico, il trasgressore si sottragga agli accertamenti di cui
agli artt. 186 e 187 CdS.”
Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso nei
limiti sopra precisati.
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Ricorrevano quindi i presupposti per applicare il disposto

La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo
esame al giudice di merito, che si atterrà agli enunciati principi
e liquiderà anche le spese di questo giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione

rinvia ad altro giudice del tribunale di Ancona, che provvederà
anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta 2^
sezione civile tenuta il 12 novembre 2013
Il Presidente

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e

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