Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4405 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

A.P., elettivamente domiciliato in Roma, via

Principessa Clotilde 7, presso l’avv. TROIANO Riccardo che,

unitamente all’avv. BARBIANI Stefano, lo rappresenta e difende,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna (Bologna – Sez. Staccata di Rimini), Sez. 24, n.

44/24/06 del 3 aprile 2006, depositata il 9 maggio 2006, notificata

il 17 luglio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Tonucci per delega per il controricorrente;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli;

Letto il ricorso concernente una istanza di rimborso IRAP per difetto

del presupposto impositivo, accolta in primo e secondo grado;

Letto il controricorso, illustrato anche con memoria;

Visto che il ricorso poggia su un motivo con il quale si denuncia la

violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2,

3, 4, 8, artt. 2222 e 2229 c.c., in relazione alla ritenuta

inapplicabilità dell’imposta al lavoratore autonomo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il ricorso sia inammissibile per la genericità del quesito di diritto formulato omettendo “l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo” (Cass, S.U. n. 24339 del 2008);

Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che la formazione del principio di diritto enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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