Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4405 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4405 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 23/02/2018

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 16906 del ruolo
generale dell’anno 2010, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocatura

dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla
via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;
ricorrentecontro
s.r.l. Sbrissauto in liquidazione, in persona del
liquidatore pro tempore, Sbrissa Fanny, Sbrissa
Lucia, rappresentati e difesi, giusta procura speciale
a margine del controricorso, dagli avvocati Carlo
Amato e Giuseppe Marini, elettivamente
domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma,
alla via Monti Parioli, n. 48;
-controricorrentee nei confronti di

RG n. 16906/ 2010

Angelina-

estensore

4

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Ministero delle economia e delle finanze, in persona del ministro pro

tempore;
-intimato col controricorso-

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del
Veneto, depositata in data 30 aprile 2009, n. 14/19/09.
Fatti di causa.

L’Agenzia delle entrate in relazione agli anni d’imposta 2002 e 2003

recuperò l’iva relativa alla vendita di autovetture, perché ritenute
indebitamente assoggettate al c.d. regime del margine ed irrogò le sanzioni
amministrative conseguenti. Ciò perché le autovetture, in base ai documenti
di circolazione, provenivano da società di autonoleggio, che avevano detratto
l’iva a monte. Le contribuenti impugnarono i relativi avvisi di accertamento,
senza ottenere ragione in primo grado.
La Commissione tributaria regionale ne ha, di contro, accolto l’appello,
in quanto ne ha escluso l’obbligo di verificare la provenienza delle
autovetture, e ne ha affermato soltanto quello di controllare che sulla fattura
sia esplicitamente menzionato che l’operazione rientra nell’ambito di
applicazione del regime del margine.
Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia, per ottenerne la
casaszione, che affida a due motivi, cui le contribuenti replicano con
controricorso, che notificano anche al Ministero.
Ragioni della decisione.

1.- È inammissibile il controricorso, là dove è notificato al Ministero,
estraneo al giudizio.
2.-

Con i due motivi, che vanno congiuntamente esaminati perché

connessi, l’Ufficio lamenta, ex art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. sotto diversi
profili la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 37 del d.l. n. 41 del
1995, convertito dalla I. n. 85 del 1995 ed altresì quella dell’art. 2697 c.c., là
dove il giudice d’appello si è contentato, al fine di affermare la sussistenza dei
presupposti di applicazione del regime del margine, della relativa indicazione
nelle fatture di acquisto.

RG n. 16906/2010

Angelina-

ino estensore

2

A

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I motivi, che, contrariamente a quanto sostenuto in controricorso, sono
ammissibili, in quanto adeguatamente deducono i profili di contrarietà a legge
delle statuizioni impugnate e sono corredati di idonei quesiti, sono altresì
fondati.
Tanto alla luce dei chiarimenti di recente forniti dalle sezioni unite di
questa Corte (con sentenza 12 settembre 2017, n. 21105).
Hanno stabilito le sezioni unite che il contribuente-cessionario deve

dimostrare la propria buona fede, intesa come comprensiva sia dell’assenza di
consapevolezza che il suo acquisto si iscriveva nel contesto di un’evasione
dell’IVA, sia dell’uso della necessaria diligenza, ossia di aver adottato tutte le
misure ragionevolmente esigibili da parte di un operatore accorto, al fine di
assicurarsi che una tale evenienza dovesse escludersi.
Ed al riguardo, hanno soggiunto le sezioni unite, rientra nell’ambito delle
precauzioni che si possono senz’altro richiedere ad un cessionario di veicoli
d’occasione l’esame della “storia” del veicolo, quanto meno – che è quel che
interessa – con riferimento all’individuazione dei precedenti intestatari del
mezzo, risultanti dalla carta di circolazione, documento in possesso
dell’acquirente in quanto indispensabile ai fini del perfezionamento
dell’operazione.
E può dirsi quindi altrettanto agevole, senza che ciò comporti, di regola,
la pretesa di oneri investigativi inesigibili, accertare la qualità di tali
intestatari, e anteriori cedenti, cioè verificare, eventualmente mediante
l’acquisizione di ulteriori dati di rapido reperimento, se essi siano, o meno,
soggetti legittimati a detrarre l’iva.
3.- Nel caso in esame, la statuizione in diritto valorizzata in sentenza e
sunteggiata in narrativa si rivela errata, soprattutto se si considera che, in
narrativa, lo stesso giudice d’appello riferisce che l’Agenzia aveva fatto leva
sul fatto che i documenti di circolazione evidenziavano che le autovetture
<<...non sono mai passate per un consumatore finale...». Circostanza, questa, meritevole di accertamento. 4.- Il ricorso va in conseguenza accolto. RG n. 16906/ 2010 Angelina- io estensore 3 Pagina 4 di 4 Ne deriva la cassazione della sentenza, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda. Per questi motivi accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017.

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