Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4405 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorso 1380-2016 proposto da:

CONSORZIO AGRARIO DI LATINA, in persona del Commissario Liquidatore e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato SANDRO LATTANZI, che

lo rappresenta e difende, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

LATINA AMBIENTE SPA SETTORE TIA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA SCROFA 57,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO D PERSIS, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIACOMO MIGNANO, giusta procura a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3203/2015 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/11/2019 dal Consigliere Dott.ssa FASANO ANNA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato LATTANZI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Consorzio Agrario di Latina impugnava, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, l’avviso di accertamento e l’invito al pagamento n. 13440 emesso, con riferimento agli anni dal 2006 al 2009, per TIA, dalla società Latina Ambiente S.p.a, per un totale di Euro 366.928,63, assumendo, inter alia, l’inapplicabilità della tariffa e il difetto di motivazione dell’atto impugnato. Il ricorrente rilevava che l’atto doveva considerarsi la sommatoria degli importi di Euro 345.534,03, Euro 29.305,70 ed Euro 10.039,85 già richiesti dall’Amministrazione accertatrice per i medesimi anni, con gli avvisi di accertamento n. 132, n. 133 e n. 134 ridotta l’IVA ad essi relativa, in quanto giudicata non dovuta dall’organo accertatore. L’adita Commissione, con sentenza n. 112/04/12, respingeva il ricorso, ritenendo che l’avviso di accertamento e l’invito al pagamento non era sostitutivo dei precedenti avvisi, ma ne rappresentava soltanto un mero atto conseguente; pertanto, essendo tali atti già stati oggetto di valutazione da parte del giudice tributario con le sentenze n. 34/04/12, n. 33/04/12 e n. 32/04/12, il ricorso andava respinto, attesa la natura di atto di riscossione e non di atto impositivo dell’avviso impugnato. Il Consorzio proponeva appello, che veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n. 3203/39/15, rilevando la debenza della tariffa e rigettando l’eccezione di illegittimità della Delib. n. 44 del 2006, in quanto il termine del 31.3.2006 previsto dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 155 era stato prorogato al 31.5.2006 con decreto del Ministero dell’Interno del 27 marzo 2006, con la conseguenza che l’ente locale, dichiarando le tariffe nonchè il regolamento TIA in data 30.5.3006, non aveva compiuto alcuna violazione di legge nel ritenere che la delibera esercitasse la sua efficacia per l’anno solare a decorrere dal 1.1.2006.

Avverso la pronuncia, il Consorzio Agrario di Latina – Società Cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione coatta amministrativa, propone ricorso per cassazione, svolgendo otto motivi. Latina Ambiente S.p.a. si è costituita con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e del. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, nonchè vizio di motivazione apparente (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), atteso che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe sostanzialmente sovrapponibile alle argomentazioni svolte dall’Ufficio nel corso del precedente giudizio di merito, in quanto i giudici di appello si sarebbero limitati a riportare, acriticamente, il contenuto delle controdeduzioni depositate dall’Ufficio nel corso del precedente giudizio, succhè la sentenza sarebbe all’evidenza affetta da un vizio di omessa e apparente motivazione.

Le norme indicate in rubrica sarebbero state, inoltre, violate anche sotto un ulteriore profilo, in quanto i giudici del merito si sarebbero soffermati su questioni, riguardanti la natura pubblicistica e autoritativa della TIA, mai eccepite o contestate dal Consorzio, che esulerebbero dal thema decidendum riguardante l’assoggettamento a TIA di immobili destinati ad attività agricola e, comunque, di immobili mai posseduti.

2.Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), atteso che il Consorzio non avrebbe mai eccepito o contestato nei gradi di giudizio la natura autoritativa della TIA, ovvero la non configurabilità del rapporto tra utente e gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti in termini privatistici, sicchè i giudici di appello, con la sentenza impugnata, avrebbero stravolto la vicenda processuale oggetto del giudizio, il quale era incentrato sull’inapplicabilità della TIA al caso concreto, in ragione, da un lato, dell’attività agricola svolta e, dall’altro, dell’inesistenza di talune tipologie di immobili indicate nell’avviso di accertamento, ma di cui il Consorzio non era mai stato titolare.

3. Con il terzo motivo si denuncia omessa pronuncia in merito alla eccepita nullità dell’avviso di accertamento per “assoluta irrealità e, dunque, omissione della sua motivazione, posto che l’ente impositore aveva richiesto il pagamento della TIA con riferimento a “attività di esposizioni, autosaloni e stabilimenti balneari” nonostante il Consorzio svolgesse esclusivamente attività agricola, quindi violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Il contribuente rileva che nel corso del giudizio di merito avrebbe eccepito la nullità dell’avviso di accertamento per omessa motivazione, in quanto nell’atto impositivo veniva richiesto il pagamento della TIA con riferimento a presunte attività di esposizioni, autosaloni e stabilimenti balneari, nonostante l’attività svolta dal Consorzio fosse esclusivamente agricola. La Commissione Tributaria Regionale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione, limitandosi ad un inutile excursus normativo sulla tassazione nazionale in materia di rifiuti urbani del tutto inconferente con l’oggetto del giudizio.

4. Con il quarto motivo si denuncia omessa pronuncia sulla eccepita nullità dell’avviso di accertamento per “inapplicabilità della tariffa alla attività agricola svolta dal Consorzio”, in merito alla eccepita “esclusione dalla TIA (…) dellz, aree scoperte rappresentate dai parcheggi, dai porticati e dalle altre aree non coperte” e “ai corridoi, agli spogliatoi e agli stabilmenti balneari”, quindi violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Il ricorrente rileva come nel corso del giudizio avesse evidenziato che la TIA non potesse essere applicata nella fattispecie riguardante tipologie di locali connessi all’esercizio dell’attività agricola, e che i parcheggi, i porticati e le altre aree non coperte non dovessero essere assoggettati a TIA, come del pari inapplicabile era la TIA con riferimento ai “corridoi e agli stabilmenti balneari” per la “circostanza fattuale per cui il Consorzio non ne possedeva alcuno”. Su tali motivi di ricorso i giudici di appello avrebbero del tutto omesso di pronunciarsi con violazione dell’art. 112 c.p.c..

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 10, comma 5, lett. a) e c) e comma 7, lett. d) e f) del Regolamento adottato dal Comune di Latina con Delib. 30 maggio 2006, n. 44 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere i giudici di appello ritenuto applicabile la TIA alle superfici espressamente escluse dal calcolo della base imponibile dall’art. 10, comma 5, lett. a) e c) e comma 7, lett. d) ed f) del regolamento adottato dal Comune di Latina con Delib. 30 maggio 2006, n. 44, mentre la natura di imprenditore agricolo del Consorzio Agrario di Latina, nonchè la connotazione agraria dell’attività da esso esercitata, non consentirebbero l’assoggettabilità alla TIA di parte degli immobili di proprietà del Consorzio medesimo, quali i magazzini da esso posseduti ed i parcheggi da esso utilizzati, in quanto adibiti all’attività agricola.

6. Con il sesto motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere i giudici di seconde cure erroneamente valutato i documenti prodotti in giudizio, dai quali risulterebbe in modo inequivocabile come la superficie presa in considerazione dall’ente impositore per la determinazione della TIA fosse di gran lunga inferiore rispetto a quella accertata (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Il Consorzio rileva di avere eccepito nel corso del giudizio di merito l’abnormità della pretesa, in quanto erano stati assoggetta TIA immobili di cui non aveva mai avuto la titolarità, e la superficie tassabile, pari a complessivi mq.18.762, era di gran lunga superiore a quella effettivamente riferibile al Consorzio, pari a mq. 8.111. Con riferimento a quest’ultimo profilo, il Consorzio aveva depositato in giudizio una apposita perizia tecnica giurata nella quale si dava atto, oltre che della natura agraria dell’attività svolta, anche della suscettibilità delle aree accertate, situate in s.s. 56 dei Monti Lepini km 52.200, a produrre rifiuti solamente in relazione ad un’area di mq.8.111, laddove il tributo era stato, invece, quantificato in relazione ad un’area di mq.18.762. I giudici di appello, nel caso di specie, avrebbero fondato la propria decisione sulla base di un inutile excursus normativo, prescindendo del tutto dalla disamina degli elementi probatori concreti acquisiti agli atti.

7. Con il settimo motivo si denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il Consorzio evidenza che, oltre a quanto rilevato nel par. 6 in merito alla rilevanza della perizia, i giudici di appello avrebbero omesso di considerare quanto indicato dallo Statuto del Consorzio, dal quale risultava chiaramente che l’attività esercitata fosse esclusivamente agricola.

8. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione dell’art. 15 della direttiva 2008/98/CE e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 188, nonchè del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62,67 e 68 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il ricorrente riferisce che nel corso del giudizio di merito aveva rilevato come l’importo della TIA dovesse essere ridotto sensibilmente, in quanto il Consorzio si era avvalso per gli anni in contestazione del servizio di auto smaltimento come risultava chiaramente dalle relative fatture emesse dalle ditte specializzate, allegate sia in primo che in secondo grado, mentre i giudici di appello, nonostante ciò, confermando la validità dell’avviso di accertamento, avrebbero violato le norme indicate in epigrafe.

Si precisa che, con riferimento alla specifica tipologia di rifiuti, derivante dall’attività del Consorzio svolta nel compendio immobiliare di sua proprietà, il D.Lgs. n. 152 del 2006 farebbe rientrare gli stessi nell’ambito dei c.d. rifiuti speciali (art. 184, comma 3, lett. f), per i quali il trattamento in regime di privativa sarebbe subordinato (art. 198, comma 3, lett. g) alla loro assimilazione ai rifiuti urbani mediante apposita disposizione regolamentare comunale, nel rispetto dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione stabiliti dai competenti organi statali (art. 195, comma 2, lett.e). Secondo il contribuente, l’approccio adottato dal Comune di Latina sarebbe palesemente incompatibile con il principio di proporzionalità posto dalla Corte UE a parametro di legittimità delle scelte discrezionali del legislatore nazionale (e del decisore Comunale).

9. Il Collegio rileva la necessità di valutare, quale questione pregiudiziale ed assorbente delle suddette censure, la questione della legittimità della Delib. n. 44 del 2006 relativa alla istituzione della TIA.

Secondo l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità: “Il potere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto per l’imposizione è espressione del principio generale dell’ordinamento, contenuto nella L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E, e dettato nell’interesse, di rilevanza pubblicistica, all’applicazione di tali atti in giudizio solo se legittimi. Ne consegue che detto potere può essere esercitato anche di ufficio purchè gli atti in questione siano stati investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all’atto impositivo impugnato”(Cass. n. 9631 del 2012).

Quindi, il giudice tributario, nell’ambito della valutazione dei motivi di impugnazione contro l’atto impositivo, ha il potere dovere di disapplicare, anche d’ufficio, la delibera comunale presupposta, qualora sia illegittima, in applicazione del principio generale di cui alla L. n. 2248 del 1865, art. 5, All. E, con l’unico limite dell’eventuale giudicato amministrativo che abbia affermato la legittimità della delibera (Cass. n. 1952 del 2019). Ne consegue che questa Corte, a fronte delle specifiche do-glianze espresse dal contribuente in ordine alla legittimità della pretesa impositiva, può esercitare, anche d’ufficio, il potere di disapplicazione della Delib. n. 44 del 2006, rappresentando il presupposto alla legittimità degli atti impositivi sulla cui legittimità convergono, come nella specie, tutti i motivi proposti con il ricorso.

10.Ciò premesso, questa Corte ritiene che la Delib. n. 44 del 2006 vada disapplicata, in quanto illegittima, per le considerazioni che seguono.

A tale fine, la ricognizione normativa della fattispecie evidenzia, sul punto, innanzitutto che il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, istituiva (art. 49) la tariffa di igiene ambientale (cd. TIA 1) che, nel disegno del legislatore, avrebbe dovuto sostituire la TARSU.

Per quel che qui interessa, il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 citato, disponeva la soppressione della TARSU (istituita dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 58 e s.s.) “a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5” (art. 49, comma 1); e prevedeva, al comma 5 citato, che il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) avrebbe dovuto elaborare “un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa, ed il graduale raggiungimento dell’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni.”.

L’atto regolamentare in questione è stato, quindi, adottato col D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 11, ha previsto un regime transitorio (anche per effetto di successive modifiche normative) così articolato: “Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima cosi articolata: a) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto nell’anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all’85%; b) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l’85%; c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%; d) otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999.”.

La soppressione della TARSU, quindi, non ha comportato l’immediata abrogazione della relativa disciplina istitutiva ma, secondo il cennato regime transitorio, – detta imposta rimaneva in vigore (con la conseguente disciplina regolamentare adottata dai Comuni; D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68) almeno sino al 19 giugno 2006 (il D.P.R. n. 27 aprile 1999, n. 158, è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999 e, come appena sopra ricordato, il termine più breve istituito dal regime transitorio prevedeva una durata di almeno 7 anni).

Detto regime transitorio, peraltro, non verrà a compimento, in quanto col D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (pubblicato in Gaz. Uff. il 14 aprile 2006) il legislatore interveniva nuovamente sulla materia disponendo la soppressione della TIA 1 istituita col D.Lgs. n. 22 del 1997.

Ha previsto, in particolare, il D.Lgs. n. 152 del 2006, che:

– “La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.” (art. 238, comma 1);

– “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti” (art. 238, comma 11);

– è abrogato “il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. AI fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 citato, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto” (art. 264, comma 1, lett.

In relazione ad analoghe controversie, la Corte ha avuto modo di rilevare che, – alla stregua della sopra ripercorsa sequenza normativa, – “il Regolamento adottato con la Delib. cons.com. 30 maggio 2006, istitutiva della TIA 1 “in via sperimentale” nel Comune di Latina, si colloca temporalmente in una fase della trasformazione della disciplina fiscale in cui, stante la mancata adozione del regolamento attuativo di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 6, i Comuni che già erano passati dalla TARSU alla TIA 1 potevano continuare ad applicarla, essendo tale sistema tariffario destinato ad operare sino alla adozione della disciplina attuativa prevista dal Codice dell’Ambiente, così come i Comuni che tale opzione non avevano effettuato, potevano continuare ad applicare la TARSU – i cui criteri di determinazione sono stati peraltro estesi alla TIA – ma era loro precluso di passare alla “tariffa” prevista dal Decreto Ronchi, ormai destinata ad essere sostituita dalla “tariffa” del Codice dell’Ambiente, intesa come “corrispettivo” del servizio prestato e, pertanto, necessitante di un’apposta regolamentazione (mai intervenuta)”; e che, pertanto, detta delibera (adottata in data 30 maggio 2006) “con cui è stata istituita la tariffa di igiene ambientale prevista dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, così determinandosi il passaggio dalla Tarsu alla Tia, è illegittima in quanto sin dal 29 aprile 2006 non era più in vigore la tariffa ambientale e sino alla emanazione delle norme attuative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, istitutivo della Tia 2, era consentito ai Comuni di continuare ad applicare le discipline regolamentari vigenti, da intendersi quali fonti secondarie di determinazione della tariffa stessa, tra le quali le delibere che gli enti locali avessero già adottato ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 6” (v. Cass., 28 marzo 2019, n. 8650; Cass., 4 dicembre 2018, n. 31286; Cass., 1 ottobre 2018, n. 23820; Cass., 13 luglio 2017, n. 17271).

Ritiene, quindi, il Collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, citato), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i). citato); laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), – alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).

11. Da siffatti rilievi consegue l’illegittimità della delibera n. 44 del 2006, la quale va disapplicata ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, u.c..

I motivi proposti vanno, pertanto, assorbiti, e, pronunciando sul ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con la conseguenza che, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

Le spese di lite di ogni fase e grado, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate, rispetto all’epoca della introduzione della lite, vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Compensa le spese di lite di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 20 febbraio 2020

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