Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4405 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 10/02/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 10/02/2022), n.4405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8284-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO,

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;

– ricorrenti –

contro

L.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE CIMINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 625/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/09/2015 R.G.N. 55/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2021 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE.

 

Fatto

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’ingegnere L.D. non tenuto al versamento della contribuzione alla Gestione separata con riferimento ai redditi prodotti, quale lavoratore autonomo, negli anni 2005 e 2006;

2. la Corte ha escluso l’obbligo contributivo del professionista che, per gli anni in contestazione, aveva versato all’INARCASSA solo il contributo di solidarietà. La sua iscrizione alla gestione separata doveva, pertanto, essere esclusa in ragione del disposto del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), il quale, nell’interpretare autenticamente la disposizione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, aveva precisato che erano tenuti all’iscrizione coloro che avessero effettuato attività non soggette al versamento contributivo presso gli enti esponenziali di categoria;

3. avverso la decisione ricorre l’INPS, con due motivi di censura; il professionista in epigrafe ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

Considerato che:

4. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), della L. n. 179 del 1958, art. 3, della L. n. 6 del 1981, artt. 10 e 21, e dello Statuto INARCASSA approvato il 28 novembre 1995, artt. 7, 23 e 37, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussistesse alcun obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli ingegneri che svolgono attività autonoma libero-professionale e che non sono tenuti all’iscrizione all’INARCASSA in ragione del contemporaneo svolgimento di altra attività lavorativa per la quale godono di differente copertura assicurativa;

5. il motivo è fondato alla luce del principio di diritto, oramai consolidato, secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (v., in ultimo, Cass. n. 5826 del 2021; in precedenza, Cass. n. 30344 del 2017 e Cass. n. 32166 del 2018 e numerose successive conformi);

6. ai precedenti di questa Corte occorre integralmente rinviare, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;

7. ferme le ampie motivazioni di Cass. n. 30344 del 2017 e n. 32166 del 2018, nell’ultimo arresto indicato (Cass. n. 5826 del 2021 cit.), si è ribadito che la disciplina dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, (che, com’e’ noto, ha delegato il Governo ad emanare “norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi”), non delinea, rispetto al successivo comma 26, un riparto di competenze tale per cui, laddove una cassa di previdenza abbia escluso dall’obbligo di iscrizione taluni professionisti iscritti al relativo albo in ragione del loro reddito (o, come accade per gli ingegneri e gli architetti, a causa della loro contemporanea iscrizione presso altra gestione previdenziale obbligatoria), non possa riespandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e che contrari elementi neppure possono desumersi dai lavori preparatori al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, “dove (…) è dato leggere che il fine della norma d’interpretazione autentica sarebbe quello di rendere soggetti all’iscrizione presso la Gestione separata soltanto coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi”. Ai lavori preparatori, infatti, può riconoscersi un valore unicamente sussidiario nell’interpretazione di una legge, che trova, però, un limite nella volontà obiettiva della legge, quale emerge dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore, intesa come voluntas legis, ossia come volontà oggettiva della norma, e per ciò distinta dalla voluntas legislatoris, ossia dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa (così, in motiv., Cass. n. 5826 più volte cit.);

8. il secondo motivo e’, invece, inammissibile;

9. la questione della prescrizione non risulta affrontata dalla Corte del merito, in quanto giudicata assorbita (v. pag. 8 della sentenza impugnata, in cui testualmente si legge: “Per le considerazioni esposte, senza necessità di accedere alle altre questioni, l’appello va respinto”);

9. come noto, nel giudizio di legittimità, non sono esaminabili le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale (nella specie, la ravvisata insussistenza dell’obbligo contributivo), con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l’accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l’esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio (tra le tante, Cass. n. 23558 del 2014);

8. sulla base delle esposte considerazioni, va, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

 

 

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