Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4404 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4404 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 27374-2012 proposto da:
ORCHIDEA 2 SRI 01467330591) in persona dell’amministratore
unico, elettivamente omiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO
VALESIO 1, presso lo studio dell’avvocato PACE EUGENIO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCATTINI
FABRIZIO, FRANCESCA ZESI, giusta delega a margine del ricorso
per regolamento di competenza;
– ricorrente contro
UNICREDIT SPA in persona del Quadro Difettivo di 3° livello,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21,
presso lo studio dell’avvocato CARBONETTI FRANCESCO, che la

Data pubblicazione: 24/02/2014

rappresenta e difende, giusta procura alle liti a margine del
controricorso;

con troricorrente

avverso la sentenza n. 20507/2012 del TRIBUNALE di ROMA,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.

Ric. 2012 n. 27374 sez. M1 – ud. 14-05-2013
-2-

depositata il 29/10/2012;

z 9. 27374/2012
ORDINANZA
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 29.10.012 pronunciata
ai sensi dell’art. 281

sexies

c.p.c., ha dichiarato

improponibile l’azione risarcitoria proposta da Orchidea 2

devoluta alla competenza di un collegio arbitrale ai sensi
dell’art. 15 del contratto normativo stipulato fra le parti,
predisposto dalla banca.
Orchidea 2, con ricorso notificato il 28.11.012, ha impugnato
il provvedimento ai sensi dell’art. 42 c.p.c., contestando la
competenza arbitrale in ragione della pretesa inefficacia
della clausola compromissoria, a suo dire non approvata
secondo le prescrizioni di cui all’art. 1341 II comma c.c.
in quanto sottoposta a separata sottoscrizione in calce al
contratto unitamente ad altre clausole, anche non vessatorie,
con modalità inidonee a richiamare l’attenzione del
contraente più debole ed a renderlo consapevole della sua
onerosità.
Unicredit ha depositato memoria difensiva, con la quale ha
chiesto il rigetto del ricorso.
11 P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art.
380c.p.c.

3

s.r.l. nei confronti di Unicredit s.p.a., per essere la causa

z q 2737412012
Va preliminarmente affermata l’ammissibilità del regolamento,
proposto nei confronti di sentenza emessa in un giudizio
promosso successivamente al 2 marzo 2006, data di entrata in
vigore dell’art. 819 ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. 2

impugnazione contro le sentenze con le quali il giudice
afferma o nega la propria competenza in presenza di una
convenzione di arbitrato (Cass. nn. 2926/011, 21926/08).
Il ricorso deve però essere respinto.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non
esiste un principio di diritto per cui la specifica
approvazione per iscritto di un certo numero di clausole
contrattuali, vessatorie e non, richiamate in blocco, deve
ritenersi di per sé inidonea ad assolvere al dettato
dell’art. 1341 II comma c.c.
Ciò che rileva, infatti, è se le modalità del richiamo
garantiscano l’attenzione del contraente debole verso la
clausola sfavorevole compresa fra quelle richiamate e dunque
se il predisponente abbia adottato una tecnica redazionale
che valga a porre in specifica evidenza le clausole onerose,
in modo da rendere pienamente consapevole il sottoscrittore
del loro significato e delle conseguenze che derivano dalla
loro approvazione.
Nella specie le esigenze di specificità imposte dall’art.
1341 c.c. devono ritenersi soddisfatte, atteso che la

4

febbraio 2006, n. 40, che prevede espressamente tale mezzo di

zq2737412012

clausola è stata sottoposta alla separata approvazione per
iscritto di Orchidea 2 non mediante il mero rinvio al suo
numero d’ordine, ma con preciso, seppur sintetico, richiamo
al suo contenuto, riportato in grassetto, unitamente ad altre

delle condizioni generali di contratto) che, ancorché non
tipicamente vessatorie, comportavano particolari oneri per
la contraente; ciò senza contare che la ricorrente ha
espressamente dichiarato di aver soffermato la sua
particolare

attenzione

sulle

clausole

separatamente

approvate.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano
come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza degli
arbitri; condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali, che liquida in C 2100, di cui C 100 per esborsi,
oltre accessori di legge.
Roma, 15 maggio 2013.

sei sole clausole (e dunque non a tutte, od a gran parte,

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