Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4404 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. II, 23/02/2010, (ud. 25/11/2008, dep. 23/02/2010), n.4404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18867/2006 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARRIGO DAVILA

89, presso il proprio studio rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 24 584/2 005 del GIUDICE DI PACE di ROMA, del

25/03/2005 depositata il 03/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2008 dal Consigliere e Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

FULVIO UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso per

manifesta infondatezza.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’avvocato A.A. impugna la sentenza n. 24584 del 2006 del Giudice di Pace di Roma, che ha rigettato la sua opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione n. (OMISSIS) per sosta effettuata sull’attraversamento pedonale.

L’opponente deduceva di aver esposto sul parabrezza dell’autovettura il contrassegno per invalidi n. (OMISSIS) intestato alla figlia minorenne Ar..

Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, osservando che il possesso del contrassegno consentiva la sosta negli appositi spazi e non anche nelle zone ove la sosta è vietata.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di rigetto del ricorso per la sua manifesta infondatezza.

La richiesta può essere accolta e il ricorso rigettato, poichè i motivi di impugnazione risultano generici e scarsamente comprensibili, anche in ragione dell’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di Pace, secondo il quale il contrassegno non era neanche esposto.

Inoltre, il ricorrente non precisa neanche se nella circostanza la figlia invalida fosse presente così da giustificare l’uso del contrassegno, che è strettamente personale (Cass. 2008 n. 1292) e quali ragioni particolari avrebbero potuto, in tesi, comprovare l’esigenza di sostare sull’attraversamento pedonale posto che “anche coloro che utilizzano gli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide, in possesso dello specifico contrassegno, devono rispettare i divieti imposti dell’art. 158, D.Lgs. (nella specie il divieto di fermata e sosta su attraversamento pedonale di cui al comma 1, lett. g), della norma citata), per la presunzione accordata dal legislatore di intralcio e pericolo per la circolazione nel caso delle specifiche violazioni” (Cass. 2008 n. 1272; vedi anche Cass. 2007 n. 17689).

Infatti, il D.P.R. n. 503 del 1996, art. 11, comma 1, consente “alle persone detentrici del contrassegno di cui all’art. 12 (…) la circolazione e la sosta del veicolo a loro specifico servizio, purchè ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta” non può che essere interpretato, ne suo tenore letterale, nel senso che la deroga si riferisce esclusivamente a divieti di sosta stabiliti con apposito provvedimento dell’autorità competente e non già a divieti direttamente previsti dalla legge, come quello in questione di cui all’art. 158 C.d.S..

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

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