Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4404 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 21/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11732/2014 proposto da:

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso

l’avvocato AURELIO PADOVANI, rappresentato e difeso dall’avvocato

DOMENICO MIGNOSA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO C.A., M. E S. SOCIETA’

IRREGOLARE, in persona del Curatore avv. R.E., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI TRASONE 68, presso l’avvocato FRANCESCO

GENOVESE, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVANA MAGLIOCCO,

giusta procura speciale per Notaio Dott. M.G. di

SIRACUSA – Rep. n. (OMISSIS) del 8.7.2015;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1784/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 16/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato DOMENICO MIGNOSA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il resistente, l’Avvocato SILVANA MAGLIOCCO che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza depositata il 28.3.2013, in accoglimento della domanda proposta dal curatore del Fallimento di C.A., M. e S., ha determinato l’indennità dovuta dal Comune di Priolo Gargallo, per l’espropriazione disposta con ordinanza del 24.6.2008, del terreno in catasto a f. (OMISSIS) para 3336 (mq. 1.494); (OMISSIS) (mq. 180); (OMISSIS) (mq. 3.357); (OMISSIS) (mq. 221); (OMISSIS) (mq. 61), acquisito alla massa fallimentare.

Dopo aver affermata la legittimazione della Curatela, avendo i falliti, ancorchè non intestatari catastali, acquistato la proprietà dei beni espropriati, la Corte, per quanto ancora rileva, ha affermato che, ad eccezione della part. (OMISSIS), a destinazione agricola, le altre avevano natura edificatoria, ed ha determinato il dovuto in base al valore venale, pari ad Euro 134,21/mq., per le aree edificatorie secondo quanto accertato dal CTU sulla scorta del metodo sintetico comparativo, e ad Euro 80/mq. per quella agricola, che ha desunto dai terreni limitrofi con la riduzione del 40%.

Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione il Comune di Priolo Gargallo sulla base di due motivi. L’intimata ha depositato controricorso.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. Col primo motivo, il Comune denuncia la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 37 e 40, nonchè l’errata interpretazione della sentenza n. 181 del 2011 della Corte costituzionale, per avere la Corte territoriale, in adesione alle valutazioni del CTU, determinato l’indennità riferita al suolo ricadente in zona agricola incongruamente riferendo la stima al valore venale del terreno circostante a carattere edificatorio. 2.1 Il motivo è fondato. Va premesso che, per effetto della menzionata sentenza della Corte cost. n. 181 del 2011, nonchè delle sentenze Corte Cost. n. 348 e 349 del 2007, l’indennizzo espropriativo sia per i terreni edificatori che per quelli agricoli o che siano da considerare inedificabili in virtù dell’imposizione di un vincolo conformativo, risulta agganciato al valore venale del bene. L’unico limite, dettato dal principio di legalità, è costituito dalla disciplina urbanistica -che è imposta dalla razionale programmazione del territorio, anche in vista del raggiungimento dell’interesse pubblico alla conservazione di spazi a beneficio della collettività – del suolo indennizzabile, e che le regole di mercato non possono travalicare: pertanto il terreno agricolo, e quello che secondo la disciplina urbanistica non sia edificabile non possono ricevere surrettizie valorizzazioni edificatorie. 2.2. A tale principio non si è attenuta l’impugnata sentenza, che, pur con qualche correttivo, ha di fatto mutuato il valore del suolo a destinazione non edificatoria da quelli circostanti a destinazioni edificatoria.

3. Col secondo motivo, deducendo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, il Comune censura l’applicazione di un indice territoriale medio per tutti i suoli, lamentando che, come dedotto dal suo consulente, la CTU, abbia confuso l’indice fondiario e l’indice territoriale, con conseguente erroneità della sentenza che ne ha recepito le conclusioni. 3.1. Il motivo è inammissibile per la sua genericità: il ricorrente non riporta le deduzioni del suo consulente ed omette di specificare quale sia l’indice territoriale delle diverse particelle ablate, sicchè non fa neppure comprendere se il supposto errore sia, effettivamente, per lui sfavorevole, vizio che appare esiziale, tanto più che l’impugnata sentenza dà atto che il CTU ha tenuto conto della necessaria cessione delle aree da effettuare per le zone C, in base al D.M. 2 aprile 1968.

4. Il giudice del rinvio, che si indica nella Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, provvederà a determinare l’indennità dovuta per il suolo non edificatorio alla stregua dei principi esposti al p. 2.1., tenuto conto delle caratteristiche specifiche del suolo, nonchè del principio secondo cui, a fini indenni tari, rivestono valore le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. Il medesimo giudice provvederà a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, inammissibile il secondo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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