Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4404 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. I, 18/02/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 18/02/2021), n.4404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 463/2019 proposto da:

T.J., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, 38

presso lo studio dell’Avvocato Roberto Maiorana, che lo rappresenta

e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica,

domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Perugia, Sezione specializzata in

materia di immigrazione, protezione internazionale e libera

circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, depositato il

26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.J., cittadino dello Stato del (OMISSIS), ricorre con due motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Perugia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ne ha rigettato l’impugnazione avverso la decisione della competente Commissione territoriale che denegava al primo la protezione internazionale, nelle forme del rifugio e della protezione sussidiaria, e quella umanitaria.

I giudici di merito hanno ritenuto la natura privata della vicenda narrata dal richiedente, che nel racconto reso in sedè amministrativa aveva riferito di aver abbandonato il proprio Paese, il (OMISSIS), nella cui città di (OMISSIS), posta nella regione di (OMISSIS), egli era nato, nel timore di essere ucciso dagli abitanti del proprio villaggio in ragione dell’incendio da lui provocato del cotone che, accatastato dopo la raccolta, apparteneva a diversi abitanti della zona, e la non individuazione nella prima di condotte di persecuzione o di pericolo di grave danno.

La regione di provenienza nelle fonti 2018 scrutinate non si segnalava per una situazione di conflittualità tale da integrare il presupposto della violenza indiscriminata di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il tribunale ha escluso altresì i presupposti legittimanti la protezione umanitaria per non avere dedotto il richiedente motivi di vulnerabilità ulteriori rispetto alle circostanze di fatto che ne avevano motivato la richiesta di protezione internazionale.

Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per mancata concessione della protezione sussidiaria alla quale il ricorrente aveva diritto in ragione delle attuali condizioni socio-economiche del paese di origine; l’omesso esame delle fonti informative e l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost..

Fonti derivanti dal rapporto di Amnesty International e dal sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri esponevano una situazione di rischio assoluto del richiedente in caso di suo rimpatrio di contro a quanto ritenuto nell’impugnato decreto, in cui il tribunale, con omessa motivazione, aveva ripreso taluni passaggi rinvenuti su siti internet senza riscontrarne la correttezza in forza di fonti dotate di maggiore affidabilità che evidenziavano, invece,.una condizione molto più pericolosa e grave, segnata dal persistere di una situazione di conflitto armato per attentati ed attacchi terroristici effettuati in varie zone del Paese.

Il motivo è inammissibile perchè generico nell’operato contrapposto e non puntuale confronto con le fonti indicate nel decreto impugnato a sostegno della ivi ritenuta mancanza, in (OMISSIS), di una situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata.

Al giudizio espresso dal tribunale che ha escluso gli estremi della violenza di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) muovendo dalle COI elaborate dal Commissariat General aux Refuges et aux Apatrides dell’8 novembre 2018 in piena conformità temporale con la decisione adottata anch’essa del novembre 2018, il ricorso contrappone fonti ascritte al Ministero degli Affari Esteri e ad Amnesty International che, per i riportati contenuti (pp. 2-8), sono espressamente riferite alla (OMISSIS), Paese diverso dal (OMISSIS) da cui il richiedente proviene.

Nè all’indicata inconcludenza il ricorso riesce a supplire per il richiamo pure operato da una sentenza della corte di appello di Roma ce avrebbe riconosciuto la protezione sussidiaria ad un cittadino (OMISSIS)ano, senza altra puntualizzazione neppure relativamente alla forma di protezione sussidiaria riconosciuta.

La censura per la quale il tribunale di Perugia avrebbe attinto a “fonti di comodo” per ricostruire una situazione politico-sociale del Paese di origine del richiedente che non corrisponderebbe alle condizioni effettive del (OMISSIS) è del tutto inconcludente fermo, prima di ogni altro rilievo, che il Paese di confronto le cui condizioni sono descritte a sostegno del sofferto rischio non è quello di provenienza del richiedente.

Le censure svolte in ricorso neppure puntualizzano poi i contenuti della nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, che, accolta da questa Corte di cassazione, ed ispirata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (Cass. 08/07/2019 n. 18306; Cass. 17/07/2020 n. 15317), integra il necessario termine di raffronto della portata critica.

Il richiamo alla protezione umanitaria, fugace e senza alcun accenno al suo fondamento, rende il motivo anche per siffatto profilo del tutto generico e così la pure dedotta omessa motivazione incapace di individuare il fatto omesso nella sua accezione storico naturalistica propria del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, neppure menzionato.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19. Il tribunale non avrebbe potuto rifiutare la protezione umanitaria in presenza di gravi motivi e vietando l’art. 19 cit., e norme convenzionali, l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato o correre gravi rischi nel paese di origine. Il diritto alla salute ed all’alimentazione comportano nella loro compromissione situazioni di vulnerabilità rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. Lo Stato italiano a fronte delle condizioni del (OMISSIS) deve garantire al ricorrente giunto in territorio italiano un livello di vita dignitoso secondo obblighi costituzionali ed internazionali e le condizioni di vita nel Paese di provenienza dovevano intendersi inadeguate. Il tribunale aveva errato nel vagliare gli elementi sottoposti al suo esame ed era incorso in colpevole inerzia nel limitarsi allo scrutinio lessicale di quanto rappresentato dal ricorrente senza ricorrere all’esercizio di poteri di collaborazione istruttoria.

Il motivo è generico perchè evoca l’applicazione della protezione umanitaria contestando da parte del tribunale il corretto governo degli esiti istruttori non accompagnato dall’esercizio del potere di cooperazione istruttoria, senza però confrontarsi in alcun modo con il la motivazione impugnata nella parte in cui il tribunale ha denegato la protezione umanitaria in difetto di allegazione da parte del richiedente di situazioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte a sostegno della richiesta protezione internazionale.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice e chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 13573 del 02/07/2020).

La genericità delle deduzioni sulle condizioni del Paese di origine nella comparazione tra integrazione raggiunta e lesione dei diritti nel loro nucleo essenziale nel senso anzidetto fa sì che nella sua parzialità e non puntualità la critica risulti proposta in modo inefficace. Nulla deduce il ricorrente sulla interazione e non allega situazioni di vulnerabilità per lesione dei diritti fondamentali nel Paese di origine.

3. Conclusivamente il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese nella irritualità della costituzione del Ministero intimato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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