Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4403 del 24/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4403 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 26211-2011 proposto da:
FALLIMENTO VALILAZIO SRL 00080100597 in persona del
(

Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO GORI, rappresentata e difesa
dall’avvocato PASQUALI PAOLO, giusta delega in calce
al ricorso;
– ricorrente 2013
4087

contro

TANNERIES FORTIER BEAULIEU JEUNE & CIE SA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2857/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA del 18.4.2011, depositata il 27/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 24/02/2014

consiglio del 07/05/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MARIA ACIERNO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. IGNAZIO PATRONE che si riporta alla relazione

scritta.

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ.,

“Con il provvedimento impugnato, la Corte d’Appello di Roma, confermando la pronuncia di primo
grado ha rigettato la domanda di revoca, proposta ex art. 67 legge fall. previgente dal fallimento
Vallilazio, in ordine alla restituzione di una fornitura di pelli alla società convenuta Tanneries
Fortier Beaulieu Jeune & Cie S.A. (che in precedenza l’aveva acquistata dalla Vallilazio) nel
biennio anteriore al fallimento.
A sostegno della decisione assunta la Corte d’Appello ha affermato la nullità della procura alle liti,
relativa al primo grado di giudizio, rilasciata all’estero alla società convenuta, la validità ed
efficacia della procura relativa al giudizio di gravame e l’insussistenza della scientia decoctionis in
capo a tale società.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il fallimento affidandosi a due motivi.
nel primo è stato dedotta la violazione degli artt.84, 159, 167, 180, 183 e 184 cod.
proc.civ., in correlazione con l’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., perché la Corte, dopo aver
affermato la nullità della procura relativa al primo grado e l ‘inammissibilità della
costituzione in giudizio della società convenuta si è pronunciata sul merito della domanda,
fondando il proprio accertamento sui mezzi di prova forniti da tale parte, tenuta ad
assolvere allo specifico onus probandi previsto dall’art. 67 legge fa/i., senza tenere conto
che l’intera attività processuale da essa svolta, comprese le allegazioni e deduzioni
istruttorie, era stata travolta dalla rilevata nullità;
nel secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 345, comma secondo e terzo cod. proc.
civ., in correlazione con l’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte omesso di considerare che
in appello non può essere proposta alcuna domanda od eccezione né allegato o dedotto alcun
nuovo mezzo di prova. Pertanto la procura alle liti del secondo grado non può essere ritenuta
idonea a recuperare I ‘attività processuale travolta dalla nullità della procura del primo grado. In
conclusione, tutta l’attività processuale nella disponibilità esclusiva della società Tanneries, svolta
in grado d’appello (comprese le produzioni documentali) deve ritenersi nuova e non utilizzabile in
quanto non preceduta da un’attività validamente svolta in primo grado.
I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente, sono manifestamente fondati. La Corte d’Appello
ha fondato la propria decisione, come espressamente affermato a pag. 3 della motivazione della
sentenza impugnata sulle risultanze documentali “offerte dalla stessa convenuta in revocatoria, in
adempimento del suo onere probatorio”. Poiché tale parte in primo grado doveva ritenersi non
costituita a causa della riconosciuta nullità della procura alle liti, le allegazioni ed i mezzi di prova
da essa dedotti non potevano essere posti a base della decisione né del giudice di primo grado né
del giudice d’appello, atteso che la validità ed efficacia della procura del secondo grado non
poteva dispiegare efficacia ex tunc in ordine alle decadenze già maturate a causa della mancata
valida costituzione nel grado precedente.
In conclusione ove si condividano i rilievi svolti il ricorso deve essere accolto e la sentenza
impugnata cassata con rinvio”.
Ritenuto che il Collegio aderisce alla relazione ma, attesa la natura del vizio accertato, cassa senza
rinvio la sentenza impugnata,
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso.
Visto l’art. 382 ultimo comma, ultima parte, cassa sena rinvio la sentenza impugnata.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2013

in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 26211 del 2011

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA