Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4403 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4403 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: SABATO RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 28970-2013 proposto da:
PINFERETTI VINCENZO, CALLIONI MARCO, CALLIONI MARINA,
LìO

CALLIONI

N

iLLO

PAOL0,–1 SESSA

MARIA

TERESA,

CALLIONI

ANTONELLA, CALLIONI FEDERICO, PINFERETTI GIULIANA,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCREZIO CARO
62, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO RIBAUDO,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ALDO ALGANI;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE in persona
dei Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 23/02/2018

- controricorrente –

avverso

la
sentenza
n.
74/2013
della
\__/idif tj
COMM.TRIB.REG SEZ.DIST.
di BRESCIA,
depositata il
kidieZ2/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 07/07/2017 dal Consigliere Dott.

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
TOMMASO BASILE, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAFFAELE SABATO;

28970-13
FATTI DI CAUSA
Maria Callioni, rappresentata dal proprio tutore Camillo Callioni,
ha chiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso delle somme
indebitamente versate a titolo di IRPEF e addizionale per aver

effettivamente sostenute per l’anno di imposta 2004. L’ufficio
ha rigettato l’istanza ritenendo l’omessa indicazione di oneri
deducibili sanabile solo con dichiarazione integrativa da
presentare nei termini di legge ex art. 2 comma 8 bis del d.p.r.
n. 322 del 1998 e non con istanza di rimborso ex art. 38, primo
comma, del d.p.r. n. 602 del 1973.
La commissione tributaria provinciale di Bergamo ha rigettato il
ricorso avverso il rifiuto, richiamando che in ordine a istanza
della contribuente concernente altra annualità questa corte, con
sentenza n. 21438 dell’8.5.2009, aveva affermato essere
l’istanza di rimborso idonea a conseguire l’effetto sanante solo
per i periodi anteriori il 1.1.2002, essendo da tale data previsto
espressamente il termine ex art. 2 comma 8 bis del d.p.r. n.
322 del 1998 e lo strumento della dichiarazione integrativa.
La decisione, appellata dalla contribuente, è stata confermata
dalla commissione tributaria regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia – con sentenza depositata in data
3R2o 3
Avverso questa decisione gli eredi della defunta parte
contribuente, propongono ricorso per cassazione, affidato a un
unico motiv-9,- rispetto al quale l’Agenzia resiste con
controricorso.

1

dedotto dal reddito solo una parte delle spese mediche

Il pubblico ministero sollecita con le proprie conclusioni scritte il
rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo di ricorso la parte contribuente
denuncia, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc.

Sostiene essere erronea l’interpretazione adottata dai
giudici di merito secondo cui l’istanza di rimborso sarebbe
idonea a porre rimedio a omissione di indicazione di oneri
deducibili in dichiarazione dei redditi solo per il periodo
anteriore al 2002.
2. – Il motivo è fondato. Il contrasto di giurisprudenza sul
tema oggetto del contendere è stato risolto da questa
corte a sezioni unite con sentenza n. 13378 del
30/06/2016, che ha statuito che in caso di errori od
omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione
integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui
all’art. 43 del d.p.r. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare
un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.p.r. n. 322
del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo
comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno
del contribuente, incontra il termine per la presentazione
della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo,
con compensazione del credito eventualmente risultante.
La stessa decisione ha però chiarito che resta fermo che il
contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto
mesi dal versamento diretto ai sensi dell’art. 38 del d.p.r.
n. 602 del 1973, termine questo di decadenza,

2

civ., violazione dell’art. 38 del d.p.r. n. 602 del 1973.

indipendentemente

dai

termini

e

modalità

della

dichiarazione integrativa di cui all’art. 2 comma 8 bis del
d.p.r. n. 322 del 1998.
3. – Non essendo possibile a questa corte statuire nel merito
in quanto sono necessari accertamenti in fatto connessi

anzidetti, ma anche in ordine al sussistere degli altri
requisiti per il rimborso, la sentenza va dunque cassata
con rinvio alla commissione regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia – in diversa composizione, che
si atterrà all’indicato principio di diritto.
4. – La commissione di rinvio regolerà anche le spese del
giudizio di legittimità.
P.Q. M .
La corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla
commissione regionale della Lombardia – sezione staccata di
Brescia – in diversa composizione, anche per le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione
quinta civile, il 7 luglio 2017
Il presidente

non solo alla verifica in ordine alla decorrenza dei termini

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