Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4403 del 23/02/2010
Cassazione civile sez. II, 23/02/2010, (ud. 25/11/2008, dep. 23/02/2010), n.4403
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18866/2006 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARRIGO DAVILA
89, presso il proprio studio rappresentato e difeso da sè medesimo;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’Avvocatura
Comunale, rappresentato e difeso dall’avvocato CECCARANI BRUNO, in
virtù di procura generali alle liti per atto notaio Dott. Giancarlo
Mazza notaio in Roma rep. n. 53010 dell’8/06/2006 allegata in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2000/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA, del
16/01/2006 depositata il 17/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/11/2008 dal Consigliere e Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.
FULVIO UCCELLA che ha concluso, visto l’art. 375 c.p.c., comma 2,
per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’avvocato A.A. impugna la sentenza n. 2000 del 2006 del Giudice di Pace di Roma, che ha rigettato la sua opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione n. (OMISSIS) per sosta effettuata in area riservata alla fermata dei mezzi pubblici. L’opponente deduceva di aver esposto sul parabrezza dell’autovettura il contrassegno per invalidi n. (OMISSIS) intestato alla figlia minorenne Ar..
Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, osservando che nessuna prova era stata fornita in ordine al possesso del contrassegno per invalidi, che nessuna prova era stata fornita in ordine all’esposizione dello stesso contrassegno all’interno del veicolo ed osservando, infine, che in ogni caso anche l’avvenuta esposizione del contrassegno non avrebbe reso legittima la condotta contestata.
Il ricorrente articola un unico motivo con il quale lamenta la violazione del D.P.R. n. 503 del 1996, art. 11, che espressamente consente alle persone detentrici del contrassegno la sosta nell’area in questione.
Resiste con controricorso l’intimato Comune di Roma, il quale deduce l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui intende proporre una nuova valutazione del fatto e la sua infondatezza con riferimento alla falsa applicazione del D.P.R. n. 503 del 1996, art. 11, poichè la contravvenzione elevata al ricorrente attiene esclusivamente al mancato rispetto degli obblighi di cui artt. 178 e 188 C.d.S..
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di rigetto del ricorso per la sua manifesta infondatezza.
La richiesta può essere accolta e il ricorso rigettato, poichè i motivi di impugnazione risultano generici e scarsamente comprensibili.
Infatti, il ricorrente non precisa se nella circostanza la figlia invalida fosse presente così da giustificare l’uso del contrassegno, che è strettamente personale (Cass. 2008 n. 1292) e quali ragioni particolari avrebbero potuto, in tesi, comprovare l’esigenza di sostare nello spazio riservato alla sosta dei mezzi pubblici, posto che “anche coloro che utilizzano gli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide, in possesso dello specifico contrassegno, devono rispettare i divieti imposti dall’art. 158, D.Lgs. (nella specie il divieto di fermata e sosta su area riservata allo stazionamento di bus di cui al comma 2, lett. d), della norma citata), per la presunzione accordata dal legislatore di intralcio e pericolo per la circolazione nel caso delle specifiche violazioni” (Cass. 2008 n. 1272).
Infatti, il D.P.R. n. 503 del 1996, art. 11, comma 1, consente “alle persone detentrici del contrassegno di cui all’art. 12 (…) la circolazione e la sosta del veicolo a loro specifico servizio, purchè ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta” non può che essere interpretato, nel suo tenore letterale, nel senso che la deroga si riferisce esclusivamente a divieti di sosta stabiliti con apposito provvedimento dell’autorità competente e non già a divieti direttamente previsti dalla legge, come quello in questione di cui all’art. 158 C.d.S..
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagamento delle spese liquidate in 400,00, Euro per onorari, 100,00, per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010