Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4403 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, (ud. 25/11/2021, dep. 10/02/2022), n.4403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

N.C., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Livio Neri, presso il

cui studio elettivamente domicilia in Milano, al Viale Regina

Margherita n. 30.

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore.

– intimato –

avverso il decreto, n. cron. 10005/2020, del TRIBUNALE DI MILANO

depositato il 23/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del giorno 25/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

EDUARDO CAMPESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. N.C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso il decreto del Tribunale di Milano del 23 dicembre 2020, n. 10005, reiettivo – al pari di quanto già fatto dalla Commissione territoriale – della sua domanda di protezione internazionale o di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale, tenuto conto del racconto del richiedente, giudicato inattendibile, e della concreta situazione socio-politica del suo Paese di provenienza (Senegal, regione della Casamance), ha considerato insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In via pregiudiziale rispetto all’esame dei formulati motivi di ricorso, deve essere valutata l’ammissibilità del ricorso stesso sotto il profilo della idoneità della procura ad litem conferita all’Avv. Livio Neri, priva della specifica certificazione della sua data di rilascio.

1.1. In proposito, è opportuno ricordare che: i) il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, (Attuazione della Dir. n. 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), – introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, (Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale) ed applicabile ai procedimenti, come quello in esame, introdotti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del medesimo D.L. (cfr. del menzionato D.L., art. 21, comma 1) – dispone che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”; ii) con ordinanza interlocutoria del 23 giugno 2021, n. 17970, la Terza Sezione di questa Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3,10,24,111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione alla Dir. n. 2013/32/UE, art. 28 e art. 46, p. 11, (Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale), nonché alla Carta dei diritti UE, art. 18, art. 19, p. 2 e art. 47, e agli artt. 6, 7, 13 e 14 CEDU, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata nell’esercizio della funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite, con sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, da ritenersi diritto vivente, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso.

2. Va considerato, inoltre, che, tra i formulati motivi, il terzo di essi, rubricato “ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3”, censura la mancata indicazione, da parte del tribunale, delle fonti utilizzate per valutare la situazione socio-politica esistente nel Paese d’origine del ricorrente.

Ritenuto che:

La causa debba essere rinviata a nuovo ruolo: i) in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione rimessale dalla predetta ordinanza interlocutoria; ii) perché, altresì, in relazione alla soluzione da adottarsi con riferimento alla questione giuridica complessivamente posta dal motivo di ricorso appena descritto circa l’asserita carente cooperazione istruttoria da parte del giudice con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), ed al concreto contenuto che deve caratterizzare il corrispondente motivo di ricorso per cassazione numerosissime ordinanze interlocutorie rese da questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 33431 del 2021; Cass. n. 27998 del 2021; Cass. n. 27878 del 2021; Cass. n. 25950 del 2021; Cass. n. 23517 del 2021; Cass. n. 21941 del 2021; Cass. n. 20894 del 2021; Cass. nn. 1258412586 del 2021), dopo aver descritto il contrasto delineatosi, su tale problematica, tra due diversi orientamenti di legittimità, hanno ritenuto opportuno rimetterne la trattazione alla pubblica udienza della Prima sezione civile;

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

 

 

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