Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4402 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4402 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: SABATO RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso 6242-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
MACCIOCCHI DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA
2017
1718

VIA LUCRINO 47, presso lo studio dell’avvocato MAURO
SANTOPIETRO, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE SANTOPIETRO;

avverso

la,

sentenza

controricorrente

n.

352/20 1 2

della

COMM.TRIB.RE SEZ.DIST.

di

LATINA,

depositata

il

Data pubblicazione: 23/02/2018

19/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 07/07/2017 dal Consigliere Dott.

RAFFAELE SABATO.

6242-2013
FATTI DI CAUSA
Davide Macciocchi, esercente attività di fabbricazione di mobili in
legno, ha proposto ricorso innanzi alla commissione tributaria

d.p.r. n. 600 del 1973 con cui era stato in via sintetica determinato in
euro 58.135 il reddito per l’anno 2004 in luogo di quello dichiarato di
• euro 14.973, in relazione alPetial acquisto di autovettura Audi A8
(intestata al padre ma ritenuta in disponibilità del contribuente in
riferimento ai dati risultanti dalla fattura e dal finanziamento), al
netto dell’importo finanziato dalla Bipielle Ducato, nonché alle rate
corrisposte per l’anno 2004 per l’acquisto medesimo, tenuto anche
conto che egli disponeva di altra autovettura Mazda Mx.
La commissione tributaria provinciale di Frosinone ha accolto
parzialmente il ricorso del contribuente.
La decisione, appellata dallo stesso, è stata riformata dalla
commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di
Latina – con sentenza depositata in data 19.7.2012, con totale
accoglimento del gravame e annullamento dell’accertamento.
Avverso questa decisione l’Agenzia propone ricorso per cassazione,
affidato a un motivo, rispetto al quale il contribuente deposita
controricorso.

1

provinciale di Frosinone avverso avviso di accertamento ex art. 38 del

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Va preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso,
non avendo il contribuente provato la sua notificazione (non è
in atti avviso di ricezione relativamente all’attività di

servizio postale).
2. – Con l’unico motivo di ricorso, richiamando il testo dell’avviso
di accertamento, l’Agenzia deduce vizio di insufficiente e
contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo
relativo alle entrate, diverse e ulteriori rispetto a quelle
dell’attività commerciale dichiarate in euro 14.973 per il 2004,
con cui Davide Macciocchi sostenga le spese necessariamente
connesse ai beni in sua disponibilità, oltre al mantenimento
personale. Sostiene l’insufficienza e la contraddittorietà della
motivazione con cui la commissione regionale ha ritenuto
fornita al riguardo la prova idonea a superare la presunzione di
cui all’art. 38, quarto e quinto comma, del d.p.r. cit., atteso
che la commissione regionale ha fondato l’annullamento
dell’avviso sulla dimostrazione da parte del contribuente della
provenienza (parziale) del denaro necessario per l’acquisto
dell’Audi A8 (riveniente per euro 17.000 dalla permuta di altra
autovettura Jaguar), essendo invece rilevante l’emersione di
legittime entrate idonee a fronteggiare il pagamento delle rate

2

notificazione effettuata dal difensore, come per legge, tramite il

di finanziamento, gli oneri per i consumi delle due automobili,
oltre che il sostentamento personale.
3. – Il motivo è fondato. Invero, senza che la motivazione offra
elementi ulteriori rispetto a quelli già richiamati (avvenuta

della somma necessaria mediante permuta), essa si presenta
disallineata rispetto al fatto controverso oggetto necessario di
apprezzamento giudiziale:

il quale, come richiama la

giurisprudenza di questa corte (v. ad es. recentemente Cass. n.
17487 del 01/09/2016), ove si tratti di accertamento dei
redditi con metodo sintetico ex art. 38 del d.p.r. n. 600 del
1973, sta in fatti dimostrativi della provenienza non reddituale
(e, quindi, non imponibile perché già sottoposta a imposta o
perché esente) delle somme necessarie per mantenere il
possesso dei beni, non già in fatti da cui emerga la disponibilità
di somme per l’acquisto: in altri termini, la disponibilità di uno o
più autoveicoli integra, ai sensi di legge, una presunzione di
capacità contributiva “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c.,
imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto
(certo) di tale disponibilità l’esistenza di una “capacità
contributiva”, sicché il giudice tributario, una volta accertata
l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di
capacità contributiva” esposti dall’ufficio, non ha il potere di

3

dimostrazione da parte del contribuente di pagamento di parte

privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro
disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il
contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e,
quindi, come detto, non imponibile perché già sottoposta a

mantenerne il possesso (così Cass. cit.). Ne deriva
l’insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato,
che va cassato con rinvio affinché la commissione di merito, in
diversa composizione, fornisca motivazione più congrua alla
luce di quanto esposto.
4. – La commissione di rinvio provvederà anche sulle spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in
relazione a esso e rinvia alla commissione tributaria regionale del
Lazio – sezione staccata di Latina – in diversa composizione, anche
per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 7 luglio 2017

imposta o perché esente) delle somme necessarie per

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