Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4402 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. I, 18/02/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 18/02/2021), n.4402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17668/2019 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in Vicenza, Contrà Santo

Stefano 15, presso lo studio dell’Avvocato Michele Carotta, che lo

rappresenta e difende in forza di procura speciale;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro

pro-tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di VENEZIA, depositata il

16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 16 aprile 2019, ha respinto l’appello proposto da S.P., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del 15 giugno 2018 con la quale il Tribunale di Venezia aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, già richiesta dallo straniero alla competente Commissione territoriale dallo straniero, nelle tre forme (riconoscimento dello status di rifugiato; protezione sussidiaria; protezione umanitaria), e del pari respinta.

2. A sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte di merito ha rilevato come fosse da escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, nelle forme di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), dovendosi convenire con il Tribunale e con la Commissione territoriale che il racconto reso dal richiedente in ordine alla vicenda che l’aveva costretto ad allontanarsi dal suo Paese di origine – ossia la morte di un ragazzo cagionata a seguito di un incidente stradale, determinato da sua colpa – era generico ed inverosimile; ha motivato il diniego della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) osservando come il richiedente non avesse mai fatto cenno alla situazione generale del suo Paese come fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio e come, oltretutto, le aggiornate ed attendibili fonti di informazioni consultate non dessero conto dell’esistenza di una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato nella sua regione di provenienza ((OMISSIS)). Ha, infine, escluso che ricorressero i presupposti per la protezione umanitaria in assenza di qualsivoglia allegazione in ordine al profilo dell’esposizione a rischio da parte del richiedente e della durata di esso. Ritenuto, pertanto, che l’appello fosse stato proposto nella consapevolezza della sua totale infondatezza, ha dichiarato che non sussistevano i presupposti perchè il richiedente stesso potesse beneficiare del patrocinio a spese dello Stato.

3. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di S.P. è affidato a quattro motivi.

3.1 Con il primo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità e l’erroneità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dei principi che regolano l’onere della prova in tema di riconoscimento dello status di rifugiato.

3.2. Con il secondo motivo si eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza impugnata per l’utilizzo di criteri erronei e/o illegittimi e/o insufficienti nella valutazione delle dichiarazioni del richiedente.

3.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la nullità della sentenza impugnata per l’utilizzo di criteri erronei e/o illegittimi e/o insufficienti nella valutazione dei fatti rappresentati nella documentazione e nelle dichiarazioni rese dal richiedente.

3.4. Con il quarto motivo si denuncia il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, il cui contenuto sarebbe apparente e incomprensibile perchè scollegato dalla vicenda storica personale del migrante.

4. L’intimata Amministrazione dell’Interno non ha articolato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è affetto da pregiudiziale inammissibilità.

1. Invero, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., è necessario che lo stesso sia sottoscritto da avvocato iscritto nell’apposito albo speciale, munito di mandato a margine o in calce all’atto, o comunque a questo allegato, rilasciato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso stesso (Sez. L, n. 17317 del 19/08/2020, Rv. 658641; Sez. 2, n. 15338 del 13/09/2012, Rv. 623807). Nel caso al vaglio consta che il ricorso è privo di procura, non rinvenendosi il relativo atto tra quelli presenti nel fascicolo processuale, ancorchè nell’epigrafe del ricorso si dichiari che la procura è allegata al medesimo.

I rilevati aspetti processuali assorbono gli ulteriori profili di inammissibilità dei motivi, che veicolano doglianze generiche e afferenti al merito della decisione impugnata, senza rispettare i canoni delle censure motivazionali (Cass. Sez. U, 8053/2014, 33017/2018, 34476/2019; Cass. 19987/2017, 27415/2018, 21142/2019, 5114/2020, 6383/2020).

2. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile. Non v’è luogo alla pronuncia sulle spese, non essendosi costituito il Ministero. Va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

 

 

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